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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.200

2 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·725 mots·~4 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.200  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 giugno 2003 di

__________  

contro  

la pronuncia 3 giugno 2003 con cui la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni comunica all’insorgente di non ravvisare gli estremi per dar seguito alla sua istanza di intervento 17 aprile 2003, relativa alla violazione dell’obbligo di discrezione e riserbo da parte dei municipali di __________; 

richiamato l’art. 48 PAmm;           

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con scritto 9 aprile 2003 il municipio di __________ ha in sostanza rimproverato ad __________, membro del medesimo esecutivo, di essere all’origine di un clima politico intollerabile;

                                         che la suddetta comunicazione, indirizzata al municipale interessato, è stata trasmessa in copia pure al presidente del consiglio comunale, al Consiglio di Stato, alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni (SEL) ed infine anche alla stampa; 

                                         che, a seguito di tali fatti, il 17 aprile 2003 __________ ha inoltrato un’istanza di intervento presso le autorità cantonali, ritenendo che la divulgazione dello scritto a persone estranee al municipio violasse l’obbligo di discrezione a cui sono astretti i membri dell’esecutivo; 

                                         che con missiva 3 giugno 2003 la SEL ha comunicato all’insor-gente di non ravvisare gli estremi per un suo intervento nei confronti dei colleghi di municipio, dal momento che lo scritto contestato non conterrebbe informazioni di carattere personale su discussioni o apprezzamenti espressi nelle sedute municipali;  

                                         che contro la suddetta pronuncia della SEL __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l’adozione di provvedimenti adeguati alle circostanze; 

considerato,                   in diritto

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);

                                         che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4);

                                         che non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (cfr. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35.B.II.c e rif.);

                                         che, nelle concrete evenienze, può rimanere indecisa la questione, invero legittima, a sapere se la comunicazione 3 giugno 2003 della SEL integri gli estremi di una decisione oppure se la stessa vada considerata quale semplice presa di posizione interlocutoria, senza effetti vincolanti; 

                                         che, in effetti, quand’anche si trattasse di una decisione, il presente ricorso sarebbe in ogni caso irricevibile;

                                         che dal Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (RL 2.4.1.8) non risulta infatti che il compito di statuire sulle istanze di intervento in materia di vigilanza sui comuni sia stato affidato alla SEL;

                                         che tale competenza non può essere desunta nemmeno dalla norma generale di cui all’art. 47 cpv. 1 lett. a RALOC, che assegna alla SEL il compito, tra l’altro, di vigilare sull’amministrazio-ne dei comuni;

                                         che la prassi adottata dalla SEL, d’intesa con il Consiglio di Stato, per evadere direttamente istanze di intervento riguardanti casi minori non permette di sovvertire l’ordinamento delle competenze definito dalla legge;

                                         che, giusta l’art. 4 PAmm, l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente;

                                         che, stando così le cose, l’impugnativa va pertanto dichiarata irricevibile e l’atto ricorsuale trasmesso per competenza al Consiglio di Stato, ad integrazione dell’istanza d’intervento 17 aprile 2003, tuttora inevasa (cfr. STA inedita 15.12.1999 in re E. G.); 

                                         che, date le particolarità della fattispecie, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm). 

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 194, 196a e segg., 207 LOC; 47 RALOC; 3, 4, 28, 48 PAmm; 

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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