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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.175

2 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,224 mots·~6 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.175  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 maggio 2003 di

__________  

contro  

la decisione 15 maggio 2003 del municipio di ______ che delibera allo studio d’architettura arch. __________ la progettazione per la sistemazione dell’__________;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 1° marzo 2002 il municipio di ______ ha indetto un concorso di progettazione, retto dalla LCPubb, per la sistemazione dell’area pubblica nel centro del paese (cfr. FU __________ del __________, p. __________);

                                         che, secondo il capitolato d’appalto, obiettivo del concorso era la ricerca di soluzioni che, pur considerando le esigenze del traffico veicolare e pedonale, rivalutassero le qualità formali e ambientali delle __________ di ______ (cfr. pto. A.2 del capitolato);

                                         che il capitolato specificava inoltre che ai progettisti era lasciata ampia libertà di formulare le loro proposte per la revisione e la riqualificazione dell’area, nel rispetto di alcune indicazioni basilari riguardanti, in particolare, la __________, i __________ e le __________ (cfr. pto. F del capitolato);

                                         che nell’ambito del concorso sono stati presentati 10 progetti, fra cui quello dello studio d’architettura arch. __________ e quello dell’arch. __________, qui ricorrente; 

                                         che il 25 settembre 2002 la giuria incaricata di esaminare i progetti ha rassegnato il proprio rapporto, ritenendo quello proposto dall’insorgente palesemente carente, ed assegnando il primo premio, di fr. 12'000.--, al progetto dello studio d’architettura __________;

                                         che, trasmesso a tutti i concorrenti il rapporto della giuria ed informata la popolazione sui progetti presentati, con decisione 15 maggio 2003 il municipio di ______ ha deliberato allo studio __________ la progettazione della sistemazione dell’__________;

                                         che contro la predetta decisione di aggiudicazione l’arch. __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che l’insorgente contesta il progetto aggiudicatario siccome prevede, tra l’altro, l’eliminazione di un muretto di delimitazione del sagrato prospiciente la chiesa parrocchiale, intervento in contrasto con l’inalienabilità di tale spazio e la sacralità del luogo di culto, oltre che privo della necessaria approvazione dell’autorità ecclesiastica;

                                         che questo Tribunale ha invitato il municipio a trasmettere l’incar-to, prescindendo dall’assegnazione di un termine per la presentazione della risposta; 

considerato,                   in diritto

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                         che la legittimazione attiva dell’insorgente, partecipante al concorso di progettazione, è certa (art. 43 PAmm);

                                         che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che, giusta l’art. 14 cpv. 1 LCPubb, il concorso di idee o di progettazione è la procedura intesa a fornire al committente, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanisti-ca, dell’architettura e dell’ingegneria civile, nonché dell’elabora-zione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una giuria in base ad una gara con o senza assegnazione di premi;

                                         che i concorsi di progettazione servono al committente per valutare soluzioni diverse dal profilo concettuale, estetico, strutturale, ecologico, economico o tecnico (art. 12 cpv. 1 RLCPubb);

                                         che la giuria procede ad una classificazione dei lavori in concorso formalmente in regola, assegna i premi e formula una raccomandazione all’attenzione del committente per l’assegnazione del mandato al primo classificato nel caso di un concorso di progetto (art. 20 cpv. 1e3e 21 cpv. 1 RLCPubb);

                                         che il committente è in linea di principio vincolato alla raccomandazione della giuria e può scostarsene solo in casi eccezionali, versando un’indennità (art. 23 RLCPubb); 

                                         che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, in particolare contro l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 61 PAmm);

                                         che una decisione integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell’eccesso o dell’abuso di potere, allorquando appare insostenibile, siccome lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61, n. 2d);

                                         che il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;

                                         che la natura stessa e le finalità di un concorso di progettazione riservano al committente, e per esso, di principio, alla giuria, un margine discrezionale estremamente ampio ai fini della valutazione delle offerte, dal momento che la prestazione richiesta è predefinita unicamente in termini generali e che proprio il pubblico concorso serve a delinearla e circoscriverla (cfr. Stöckli [ed.], Das Vergaberecht der Schweiz, Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung, 5. ed., p. U42); 

                                         che, a comprova dell’esteso potere d’apprezzamento di cui gode la giuria, l’art. 21 cpv. 2 RLCPubb dispone che la stessa può

                                         persino classificare lavori che si scostano dalle disposizioni del programma su alcuni punti essenziali, se lo decide all’unanimità oppure se tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso;

                                         che, in concreto, è a giusta ragione incontestato che il concorso di progettazione promosso dal municipio di ______ rispetta le prescrizioni procedurali imposte dalla LCPubb e dal relativo regolamento d’applicazione;

                                         che, di contro, l’insorgente censura l’aggiudicazione dei lavori, assegnati dal committente conformemente alle indicazioni della giuria, poiché il progetto prescelto si estende anche al sagrato della chiesa parrocchiale; 

                                         che, tuttavia, la scelta di integrare nel progetto il suddetto spazio prospiciente la chiesa e nelle immediate vicinanze della casa comunale non risulta certamente in contrasto con le disposizioni del concorso emanate dal committente né, più in generale, appare fondata su considerazioni insostenibili;

                                         che il capitolato riservava infatti espressamente ai progettisti ampia libertà nel formulare proposte per la sistemazione, tra l’altro, della piazza, della sua pavimentazione e del relativo arredo urbano; 

                                         che l’idea di unire in un disegno comune gli spazi antistanti la chiesa e la casa comunale, ampliando in maniera significativa la piazza, è inoltre senza dubbio rimarchevole, nell’ottica della rivalutazione di questo punto nodale del villaggio;

                                         che, d’altra parte, la necessità di ottenere l’approvazione delle autorità ecclesiastiche, prima di procedere alla ristrutturazione del sagrato, è un aspetto palesemente irrilevante ai fini della contestata delibera;

                                         che, considerati i limiti assai ristretti del potere di cognizione che la legge riserva all’autorità di ricorso in tema di controllo dell’ap-prezzamento, la valutazione operata dalla giuria e ripresa dal committente, oltre a reggere alle inconferenti critiche del ricorrente, non risulta priva di pertinenza ed obbiettività;

                                         che, in esito alle considerazioni che precedono, il gravame va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm);

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm); 

                                         che la reiezione in limine dell’impugnativa permette comunque di contenere entro minimi termini l’ammontare degli oneri processuali. 

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 36 LCPubb; 12, 20, 21, 23 RLCPubb; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario