Incarto n. 52.2003.16
Lugano 3 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
__________, __________, patrocinato dall'avv. __________, __________,
contro
la risoluzione 6 marzo 2001 (n. 1030) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 28 novembre 2000, con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la sostituzione del deposito-ripostiglio al mapp. n. __________ RF di quel comune, situato fuori zona edificabile;
preso atto che con scritto 20 febbraio 2003 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato al Dipartimento del territorio, ufficio domande di costruzione, di ritirare la domanda di costruzione relativa al fondo part. n. __________ RFD di __________;
considerato pertanto che il ricorso è così divenuto privo d'oggetto;
rilevata la desistenza ricorsuale, per cui non si giustifica la corresponsione di ripetibili;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché diventato privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario