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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2003 52.2003.152

4 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,467 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.152  

Lugano 4 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli,

statuendo sul ricorso 8 maggio 2003 di

__________ __________ patrocinati da: avv. __________  

contro  

la decisione 16 aprile 2003 (n. 1670) del Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 13 febbraio 2003 con cui il Servizio dei ricorsi stralcia dai ruoli senza assegnazione di ripetibili il ricorso inoltrato dagli stessi ricorrenti contro la decisione 26 novembre 2002 con cui il municipio di __________ ha ordinato la sospensione dei lavori in corso sulla part. n. __________ RFD;

viste le risposte:

-    20 maggio 2003 del municipio di __________;

-    20 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Con decisione 26 novembre 2002, il municipio di __________ ha ordinato alla __________, in qualità di proprietaria, ed all’arch. __________, quale progettista, di sospendere immediatamente i lavori di costruzione della palazzina in corso sulla part. n. __________ RFD.

Il provvedimento era giustificato dall’esecuzione di opere non conformi alle autorizzazioni rilasciate, in particolare, dalla formazione di locali abitabili al piano cantina e di un locale in luogo del terrazzo al piano terreno, dalle modifiche di alcuni locali al secondo piano e dalla posa di finestre in contrasto con le indicazioni della perizia fonica annessa alla licenza.

L’ordine non è stato né preceduto, né seguito da un contraddittorio.

B.      Contro questo provvedimento, la __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annulla-mento.

Contemporaneamente, i ricorrenti hanno proposto al municipio di rendere inservibili le serpentine del riscaldamento posate in alcuni locali del piano cantina allo scopo di renderli abitabili.

Il 13 dicembre 2002, il municipio si è dichiarato disposto a revocare l’ordine di sospensione dei lavori alla condizione che le serpentine fossero asportate e che le finestre fossero posate come alle condizioni della perizia fonica.

Ha comunque chiesto il rigetto dell’impugnativa.

Il 29 gennaio 2003 i ricorrenti hanno inoltrato una domanda di variante per modificare l’assetto delle finestre.

C.     Il 4 febbraio 2003, il Servizio dei ricorsi ha esperito un sopralluogo in contraddittorio nel corso del quale è stato constatato:

che le finestre erano state posate in contrasto con le condizioni della perizia fonica; per questa difformità era stata nel frattempo inoltrata una domanda di variante;

che al 2° piano erano state apportate alcune modifiche irrilevanti nella disposizione dei locali;

che la formazione di una cucina in luogo del terrazzo era stata nel frattempo autorizzata e non era comunque alla base dell’ordine di sospensione lavori;

che nel piano cantina alcuni locali erano stati dotati di serpentine per il riscaldamento allo scopo di renderli abitabili.

Dopo discussione, il progettista si è impegnato a presentare una proposta per rendere inutilizzabili le serpentine posate abusivamente.

Il 7 febbraio 2003, il municipio ha chiesto ai ricorrenti:

di rimuovere completamente le serpentine non ancora coperte da betoncino,

di demolire il betoncino di quelle già coperte per la profondità di un metro e di tagliarle,

di impegnarsi a modificare le finestre secondo la variante inoltrata (se fosse stata approvata) o secondo la licenza edilizia (in caso contrario).

Preso atto del consenso dato dai ricorrenti, il 10 febbraio 2003 il municipio ha revocato l’ordine di sospensione dei lavori.

D.     Con decisione 13 febbraio 2003 il Servizio dei ricorsi (SR) del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso l’ordine di sospensione dei lavori. Considerandolo comunque giustificato, il SR ha negato loro l’assegnazione di ripetibili.

E.      Con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il decreto di stralcio, respingendo l’impugnativa contro di esso interposta dalla __________ e __________ al fine di ottenere il riconoscimento di un’indennità per ripetibili.

F.      Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il riconoscimento di un’indennità di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.

In sostanza, i ricorrenti sostengono che l’ordine di sospensione dei lavori avrebbe dovuto essere limitato alle parti di costruzione non conformi ai piani approvati.

                                  G.   Il Consiglio di Stato ed il municipio postulano il rigetto dell’impugnativa senza formulare osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1 LE.

La legittimazione attiva dei ricorrenti è data (art. 21. cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.Giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.

Soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso. Alla soccombenza è equiparata anche la cessazione della materia del contendere per avere l’ammini-strazione annullato o modificato l’atto impugnato nel senso richiesto dal ricorrente, in particolare in applicazione dell’art. 50 PAmm (RDAT 1986 n. 23; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 PAmm n. 2).

3.3.1. Giusta l’art. 42 cpv. 1 LE, il municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia.

L’ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell’attesa che l’autorità conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto (A. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 42 LE, n. 1261). L’ordine non deve eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura in cui non è sorretta da valido titolo autorizzativo. Se la difformità riguarda soltanto alcune parti secondarie della costruzione non si giustifica di ordinare la sospensione dell’intero cantiere (A. Scolari, op. loc. cit., n. 1273). L’ordine non si giustifica, in particolare, se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione (art. 42 cpv. 2 LE).

Se le violazioni non appaiono manifestamente gravi, l’ordine di sospensione dei lavori deve essere preceduto o immediatamente seguito da un contraddittorio (art. 45 cpv. 2 RLE). Il contraddittorio serve ad accertare l’importanza delle difformità ed a circoscrivere la sospensione dei lavori a quanto necessario per assicurare lo status quo nell’attesa che venga chiarita la legittimità degli interventi eseguiti abusivamente.

3.2. In concreto, le difformità riscontrate dal municipio sul cantiere dei ricorrenti riguardavano alcuni locali al piano cantina, che i ricorrenti hanno tentato di rendere abitabili, alcune finestre, posate in contrasto con le indicazioni della perizia fonica, ed un paio di locali realizzati in contrasto con la licenza.

Oggetto di contestazione erano soltanto alcune parti, secondarie ed esattamente circoscritte, della costruzione. Giustificato sarebbe stato un provvedimento inibitorio, che vietasse la continuazione dei lavori al piano cantina, l’ulteriore posa di finestre e la rifinitura dei locali non conformi ai piani approvati. Nulla impediva invero all’autorità comunale di limitare la sospensione dei lavori alle parti ritenute prive di valido titolo autorizzativo. Ciononostante, il municipio ha indiscriminatamente ordinato la sospensione dei lavori dell’intero cantiere, omettendo di esperire un sopralluogo in contraddittorio ed opponendosi poi all’accoglimento del ricorso inoltrato dalla __________ e __________ .

Nella misura in cui eccedeva quanto necessario per assicurare il mantenimento dello status quo, l’ordine impugnato era manifestamente illegittimo. Entro questi limiti il ricorso era fondato e la resistenza opposta dal municipio ingiustificata. Entro questi stessi limiti, il decreto di stralcio, emanato dal SR in seguito alla revoca dell’ordine impugnato da parte del municipio, non poteva pertanto prescindere dall’assegnazione di un’indennità per ripetibili ai ricorrenti. Resistendo senza valide ragioni all’accoglimento del ricorso nella misura in cui chiedeva l’annullamento dell’ordine di sospendere anche i lavori che non si scostavano dai piani approvati, il comune e per esso il municipio era soccombente.

4.In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e riformando il decreto di stralcio del SR nel senso di riconoscere ai ricorrenti un’indennità, commisurata al grado di soccombenza, a titolo di ripetibili.

Allo stesso titolo il comune rifonderà ai ricorrenti un ulteriore indennità per i ricorsi al Consiglio di Stato ed a questo tribunale.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE, 45 RLE, 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 16 aprile 2003 (n. 1670) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           la decisione 13 febbraio 2003 del Servizio dei ricorsi è riformata nel senso che il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 600.-- titolo di ripetibili.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                         Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti un ulteriore indennità di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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