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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.05.2003 52.2003.144

26 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·913 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.144  

Lugano 26 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 maggio 2003 di

__________ patrocinata dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 18 marzo 2003 (n. 1265) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 febbraio 2003 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera estera (blocco parziale di nuovi permessi di lavoro per manodopera estera non domiciliata per la durata di tre mesi);

viste le risposte:

-    13 maggio 2003 dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);

-    13 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 6 febbraio 2003 l'UMOE ha deciso, nei confronti della __________, il blocco parziale per la durata di tre mesi di nuovi permessi di lavoro per manodopera estera non domiciliata, in quanto diversi lavoratori stranieri avevano svolto un'attività lucrativa senza la necessaria autorizzazione presso la menzionata ditta;

                                         che ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo;

                                         che la decisione è stata resa sulla base degli art. 49 cpv. 1 lett. g e 55 OLS, 9 LALPS e 48 Rast-extra CE/AELS;

                                         che con giudizio 18 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla __________;

                                         che alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva;

                                         che, con sentenza 28 aprile 2003, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico inoltrato dall'insorgente avverso la predetta pronunzia governativa per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali;

                                         che l'alta Corte ha rilevato che il legale dell'insorgente, usando la dovuta diligenza e consultando i testi di legge, poteva facilmente giungere alla conclusione che doveva agire in sede cantonale con un ricorso di diritto amministrativo prima di rivolgersi al Tribunale federale;

                                         che la __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullare la risoluzione governativa del 18 marzo 2003;

                                         che l'insorgente ritiene il ricorso tempestivo: a suo dire, sarebbe scorretto farle subire le conseguenze dell'inesattezza delle indicazioni delle vie ricorsuali nella decisione del Consiglio di Stato;

                                         che, in questo senso, invoca la restituzione dei termini;

                                         che, nel merito, ritiene la decisione impugnata arbitraria e lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito per motivi che non è necessario riassumere;

                                         che con istanza pedissequa al gravame postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

                                         che il Consiglio di Stato e l'UMOE si rimettono al giudizio del Tribunale per quanto riguarda la richiesta di restituzione dei termini e l'ammissibilità del gravame, mentre nel merito si oppongono entrambe all'accoglimento del ricorso con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della __________ sono date dagli art. 100 lett. b n. 3 OG, 55 cpv. 1 OLS, 10 lett. a LALPS e 43 PAmm;

                                         che l'art. 10 lett. a LALPS sancisce che entro 15 giorni dalla notifica della decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (v. anche art. 46 cpv. 1 PAmm);

                                         che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm);

                                         che in concreto, è incontestato che la decisione 18 marzo 2003 del Consiglio di Stato è stata notificata alla ricorrente il 24 marzo successivo;

                                         che i 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 25 marzo 2003 e sono scaduti l'8 aprile 2003; ne consegue che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato il giorno successivo;

                                         che il ricorso 5 maggio 2003 al Tribunale cantonale amministrativo è dunque manifestamente tardivo;

                                         che il rimprovero mosso dalla ricorrente all'Esecutivo cantonale per l'inesatta indicazione delle vie ricorsuali nella risoluzione impugnata non permette di giungere a diversa conclusione;

                                         che, come ha rilevato il Tribunale federale nella sentenza 28 aprile 2003 (consid. 3.2.), usando la dovuta diligenza e consultando i testi di legge il legale dell'insorgente poteva infatti facilmente avvedersi che doveva agire in sede cantonale con un ricorso di diritto amministrativo;

                                         che per i medesimi motivi nemmeno la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm), invocata peraltro genericamente dalla ricorrente, permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli;

                                         che, infatti, per concedere il beneficium restitutionis è necessario che l'omissione non sia dovuta ad alcuna colpa significativa della parte in causa o del suo rappresentante (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 12);

                                         che in esito alle considerazioni che precedono, il gravame dev'essere dichiarato irricevibile siccome inoltrato oltre i termini ricorsuali;

                                         che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto;

                                         che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 55 OLS; 3, 11, 26, 28, 43, 46, 47, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile, in quanto tardivo.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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