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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.05.2003 52.2003.138

22 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·707 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.138  

Lugano 22 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 aprile 2003 della

__________  

contro  

la decisione 31 marzo 2003 del municipio di __________, che delibera alla ditta __________ i lavori di sistemazione e moderazione del traffico di via __________ /via __________;

viste le risposte:

-    14 maggio 2003 del municipio di __________;

-    14 maggio 2003 dell'impresa di costruzioni __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 4 luglio 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb (procedura libera) per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore relative alla sistemazione di via __________ /via __________;

                                         che l'inizio dei lavori era previsto per il 7 ottobre 2002 (cfr. capitolato d'appalto, pos. 121.200);

                                         con decisione 29 novembre 2002 il municipio ha deliberato i lavori al consorzio formato dalle imprese di costruzione __________ e __________ per l'importo di fr. 1'983'548.95; l'inizio dei lavori è stato posticipato alla primavera di quest'anno;

                                         che contrariamente a quanto prevede l'art. 35 LCPubb la delibera non si è tradotta nella sottoscrizione di un contratto d'appalto tra il comune ed il consorzio aggiudicatario;

                                         che il 3 febbraio 2003 la Pretura di Lugano ha concesso alla __________ una moratoria concordataria (FU n. __________);

                                         che il 26 marzo 2003 il municipio ha chiesto al consorzio aggiudicatario di iniziare i lavori il 7 aprile seguente;

                                         che la __________, non essendo in grado di dar seguito agli impegni assunti, ha offerto alla __________ di rilevare la sua quota di partecipazione (50%);

                                         che, declinata l'offerta, il 7 aprile 2003 la __________ ha iniziato i lavori da sola;

                                         che con decisione 31 marzo 2003, notificata alla __________ il 10 aprile seguente, il municipio ha deliberato i lavori alla sola __________;

                                         che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di confermare la delibera del 29 novembre 2002;

                                         che il ricorso è avversato dal municipio e dalla __________, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                         che la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è certa;

                                         che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che giusta l'art. 12 cpv. 1 LCPubb, il committente può aggiudicare eccezionalmente una commessa direttamente ad un offerente senza bando di gara;

                                         che l'aggiudicazione per incarico diretto è ammessa in particolare quando a causa di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tal punto urgente che non può essere esperita un’altra procedura (art. 13 cpv. 1 lett. d);

                                         che con la decisione 31 marzo 2003, qui impugnata, il municipio ha deliberato i lavori per incarico diretto alla __________; la precedente delibera non è stata formalmente revocata;

                                         che la ricorrente non chiede l'annullamento della nuova delibera; non occorre dunque verificare se la sopraggiunta impossibilità della __________ di far fronte agli impegni assunti costituisca un evento imprevedibile che ha reso la commessa a tal punto urgente da escludere l'esperimento di un'altra procedura;

                                         che l'insorgente sollecita unicamente la conferma della precedente decisione di aggiudicazione;

                                         che la decisione 29 novembre 2002 con cui il municipio ha deliberato i lavori al consorzio __________ /__________ non è mai tuttavia stata revocata;

                                         che alla ricorrente va quindi dato atto che la delibera in questione continua a sussistere;

                                         che, ferme queste premesse, il ricorso può essere evaso ai sensi dei considerandi;

                                         che eventuali contestazioni riguardanti il contratto d'appalto, che avrebbe dovuto essere stipulato tra il comune ed il consorzio __________ /__________ a seguito della delibera del 29 novembre 2002, vanno proposte davanti al giudice civile;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;

per questi motivi,

visti gli art. 12, 13, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è evaso come ai considerandi.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia; non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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