Incarto n. 52.2003.11
Lugano 18 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
__________, __________,
contro
la decisione 3 dicembre 2002, n. 5811, del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1° ottobre 2002 con cui il municipio di __________ le ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- per mancato rispetto degli orari di apertura dell'esercizio pubblico di cui era gerente;
viste le risposte:
- 23 gennaio 2003 del municipio di __________;
- 28 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 1° ottobre 2002 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'000.-- per mancato rispetto degli orari di apertura dell'Osteria __________, di cui era gerente;
che con scritto 15/21 ottobre 2002, la multata si è rivolta al Consiglio di Stato, respingendo gli addebiti mossi nei suoi confronti e sostenendo, tra l'altro, di aver tenuto chiuso l'esercizio pubblico su consiglio del sindaco;
che, considerando tale scritto irrispettoso delle esigenze poste al contenuto degli atti ricorsuali dall'art. 46 PAmm, il 24 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha assegnato all'insorgente un termine perentorio di quindici giorni per ripresentare l'impugnativa nelle dovute forme, avvertendola che, trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato il gravame irricevibile;
che, essendo la ricorrente rimasta silente nel termine assegnatole, con decisione 3 dicembre 2002 il Governo ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza entrate nel merito dello stesso;
che contro il predetto giudicato governativo la soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla risoluzione municipale;
che, rilevato come le esigue entrate conseguite nella gestione dell'osteria non le permettevano di far capo a collaboratori in caso di sua assenza, l'insorgente sostiene che, trovandosi indisposta per malattia, aveva chiuso l'esercizio pubblico, come consigliatole dal sindaco;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 72 cpv. 2 LEsPub e 148 cpv. 3 LOC) e la legittimazione attiva della ricorrente certa (art. 43 PAmm);
che il gravame è tempestivo, ritenuto che l'avversata decisione è stata spedita il 19 dicembre 2002 e recapitata il 23 dicembre seguente, come risulta dall'attestazione postale agli atti (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9 PAmm);
che, secondo giurisprudenza e dottrina, non vanno poste esigenze troppo severe quanto alla motivazione del ricorso, specie se redatto da una persona priva di conoscenze specifiche in ambito giuridico; è sufficiente che il ricorrente esprima in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. STF 7.7.1999, n. 1A.145/1999, consid. 4b, in RDAT II-1999 n. 62; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II.a ed., n. 1238; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3);
che, d'altra parte, le conclusioni del gravame possono emergere anche implicitamente dalla memoria ricorsuale, mediante deduzione dalla relativa motivazione (Bovay, Procédure administrative, p. 386 s.);
che, nel caso concreto, il municipio ha rimproverato all'insorgente, in particolare, di aver violato l'art. 100 RLEsPub, secondo cui, entro i limiti d'orario comunicati all'autorità comunale, l'esercizio pubblico deve sempre rimanere aperto (cpv. 1);
che dichiarando testualmente, nell'atto inoltrato al Consiglio di Stato, di respingere "tutto quanto mi si addebita da parte del municipio" e di ritenersi "vittima di molte ingiustizie", la multata ha indubbiamente manifestato l'intenzione di opporsi al provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti;
che, oltre a genericamente denunciare l'attitudine, ritenuta parziale, assunta dalle autorità comunali, dichiarando di aver chiuso l'esercizio pubblico "su esplicito invito dell'Onorevole Sindaco", la ricorrente, ancorché alquanto succintamente, ha comunque lasciato intendere in maniera sufficientemente chiara e comprensibile le ragioni da cui muoveva la propria impugnativa;
che, per i suddetti motivi, contrariamente alla conclusione a cui è giunto il Governo, a giudizio di questo Tribunale lo scritto 15 ottobre 2002 dell'insorgente adempie i requisiti formali minimi prescritti dalla legge in punto all'ammissibilità di un atto ricorsuale;
che l'ingiunzione governativa a voler completare l'impugnativa, conformandola ai disposti dell'art. 46 PAmm, costituisce una semplice ordinanza processuale, non impugnabile a titolo indipendente, bensì contestualmente alla decisione finale;
che, di conseguenza, la decisione di irricevibilità pronunciata dal Governo, ai sensi dell'art. 9 PAmm, appare viziata da eccesso di formalismo e risulta quindi lesiva del diritto (art. 61 PAmm);
che il ricorso va pertanto accolto e gli atti vanno ritornati al Consiglio di Stato affinché, verificata la tempestività dell'impugnativa e invitate le parti interessate ad esprimersi sulla stessa (art. 49 cpv. 1 PAmm), renda una nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che l'iter procedurale testé descritto s'impone a tutela dei diritti dell'insorgente, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulla fondatezza delle contestazioni sollevate;
che, dato l'esito, non si prelevano tasse di giustizia né spese (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 148 LOC; 72 LEsPub; 100 RLEsPub; 3, 9, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 dicembre 2002, no. 5811, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Governo per nuova decisione.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario