Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2002.83

4 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,459 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.83  

Lugano 4 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2002 di

__________ __________  

contro  

la decisione 5 febbraio 2002 (n. 607) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso il decreto 25 settembre 2001 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato con cui ha stralciato dai ruoli il gravame inoltrato dai ricorrenti contro la risoluzione 25 aprile 2001 del municipio di __________ in materia di chiusura provvisoria al traffico veicolare della strada comunale che porta alla frazione __________ per lavori di sottostruttura;

viste le risposte:

-      5 marzo 2002 del Consiglio di Stato;

-    12 marzo 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 25 aprile 2001 il municipio di __________ ha pubblicato all'albo comunale un avviso rivolto ai proprietari confinanti della chiusura provvisoria per lavori di sottostruttura (posa canalizzazioni e acquedotto) della strada comunale che porta alla frazione di __________ a partire dal 7 maggio 2001, limitando il transito veicolare dal 23 al 28 maggio, dalle ore 17.00 alle 07.00, e dal 13 al 18 giugno 2001, dalle ore 17.00 alle 07.00;

                                         che il termine dei lavori era previsto per fine giugno 2001 o al più tardi per la prima settimana di luglio;

                                         che contro il predetto atto municipale sono insorti il 10 maggio 2001 __________ e suo marito __________, proprietari del fondo n. __________ RFD di quel comune dove sorge un edificio rurale in fase di ristrutturazione dal febbraio precedente, ritenendolo sproporzionato;

                                         che i ricorrenti hanno criticato il modo di agire dell'autorità comunale per non essere stati tempestivamente avvertiti della chiusura dell'unica strada accessibile, ciò che impediva loro di proseguire i lavori di ristrutturazione e comportava loro un danno finanziario;

                                         che secondo gli insorgenti il municipio avrebbe violato il diritto federale per non aver preventivamente richiesto l'autorizzazione all'autorità cantonale competente per la posa della segnaletica di cantiere e per non aver pubblicato sul FU la decisione di chiudere la strada durante oltre due mesi, indicando i mezzi di impugnazione (art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr; 101 cpv. 2 e 107 cpv. 1 OSStr);

                                         che il 9 luglio 2001 la strada è stata riaperta al traffico veicolare;

                                         che il 25 settembre 2001 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli l'impugnativa interposta da __________ e __________, perché l'oggetto della lite era venuto meno;

                                         che l'autorità, conformemente alla prassi, non ha prelevato tasse e spese di giustizia, obbligando tuttavia i ricorrenti a rifondere al municipio, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili;

                                         che contro la predetta decisione, __________ e __________ sono insorti dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla e di entrare nel merito della vertenza;

                                         che i ricorrenti hanno sostenuto che la situazione poteva nuovamente verificarsi e che l'interesse della lite permaneva: pertanto, l'autorità inferiore non poteva sottrarsi dall'obbligo di entrare in materia;

                                         che con giudizio 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da __________ e __________ contro la predetta decisione, ponendo in evidenza la straordinarietà dei lavori eseguiti;

                                         che, a titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha esaminato il merito della vertenza ritenendo che il municipio avesse emanato una decisione conforme al principio di proporzionalità impugnabile ex art. 46 LStr: in particolare, il Governo ha rilevato che la posa della segnaletica non aveva superato i due mesi e che era pertanto sufficiente raccogliere l'approvazione dipartimentale e prescindere dalla pubblicazione (art. 107 cpv. 1 e 4 OSStr);

                                         che contro il predetto giudizio governativo, __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla;

                                         che, riassunti i fatti salienti, i ricorrenti ritengono che il municipio abbia emanato una decisione arbitraria e contraria alla buona fede per non aver rispettato la procedura relativa alla posa della segnaletica e per non averli informati tempestivamente della chiusura della strada, causando loro un danno economico;

                                         che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni;

                                         che, dal canto suo, il municipio di __________ chiede di dichiarare irricevibile il ricorso e, in via del tutto subordinata, di respingerlo, con argomenti di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;

                                         che, in seguito, gli insorgenti hanno ribadito e ampliato i propri argomenti ricorsuali;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 54 cpv. 2 LStr;

                                         che il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm);

                                         che l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che i ricorrenti ritengono che il municipio abbia emanato una decisione arbitraria e contraria al principio della buona fede per non aver rispettato la procedura relativa alla posa della segnaletica e per non averli informati tempestivamente della chiusura della strada, ciò che avrebbe comportato loro un danno economico;

                                         che la strada comunale che porta alla frazione di __________, chiusa per lavori il 7 maggio 2001, è stata riaperta al traffico veicolare il 9 luglio 2001;

                                         che a ragione il 25 settembre 2001 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha quindi stralciato dai ruoli l'impugnativa interposta da __________ e __________, perché l'oggetto della lite era venuto meno;

                                         che come ha pertinentemente rilevato il Consiglio di Stato, data l'eccezionalità dei lavori di sottostruttura nella zona di __________, è assai improbabile che possa nuovamente verificarsi un'identica situazione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3 ad art. 43);

                                         che, in questo senso, non vi era obbligo di entrare in materia;

                                         che l'esito della vertenza doveva però essere esaminato, in quanto, se fondato, aveva un'influenza per il giudizio sulle ripetibili (art. 31 PAmm);

                                         che nel caso in cui un ricorso diventa privo di oggetto, l'autorità deve infatti procedere, a questo scopo, all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27 pag. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);

                                         che l'atto del 25 aprile 2001, con cui il municipio di __________ ha avvisato i proprietari confinanti della chiusura provvisoria e parziale della strada comunale che porta alla frazione di __________ per lavori di sottostruttura, è una decisione impugnabile ai sensi degli art. 46 e 54 cpv. 1 LStr in quanto è un provvedimento adottato dall'autorità iure imperii, in un caso concreto ed individuale, che ha modificato provvisoriamente i diritti fondati sul diritto pubblico degli amministrati (art. 55 cpv. 1 PAmm);

                                         che giusta l'art. 101 cpv. 2 prima frase OSStr, i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è ordinato dall'autorità;

                                         che le restrizioni del traffico durante il periodo di due mesi necessitano dell'approvazione dell'autorità, nel caso concreto del Dipartimento del territorio, mentre per un periodo più esteso occorre una decisione formale che va pubblicata con l'indicazione dei rimedi giuridici (art. 3 cpv. 6 LCStr; 107 cpv. 1 e 4 OSStr; 4 cifra 2 e 5 cifra 5 LALCStr; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996, n. 2b e c ad art. 80 OSStr);

                                         che nell'evenienza concreta i lavori di sottostruttura erano previsti per la durata di due mesi, dal 7 maggio alla prima settimana di luglio 2001 al più tardi (v. avviso municipale 25 aprile 2001 ai proprietari confinanti);

                                         che la strada, chiusa il 7 maggio 2001, è stata infine riaperta il 9 luglio 2001;

                                         che la previsioni dell'autorità comunale sono state quindi rispettate;

                                         che il superamento di un paio di giorni del periodo di due mesi non necessitava quindi di una decisione formale con l'indicazione dei rimedi giuridici;

                                         che tale considerazione si impone a maggior ragione dal momento che nulla si opponeva all'approvazione della segnaletica;

                                         che, in questi casi, era sufficiente raccogliere il consenso dipartimentale;

                                         che, sulla scorta di quanto precede, la decisione del Consiglio di Stato di obbligare i ricorrenti a versare al comune di __________ fr. 200.– a titolo di ripetibili appare corretta, sicché il ricorso dev'essere respinto;

                                         che la tassa di giudizio per questa sede è posta a carico degli insorgenti in quanto soccombenti (art. 28 PAmm), i quali rifonderanno al municipio, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 54 LStr; 3 cpv. 6 LCStr; 101 e 107 cpv. 1 OSStr; 4 cifra 2 e 5 cifra 5 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono poste a carico degli insorgenti, in solido.

                                   3.   I ricorrenti rifonderanno al comune di __________ fr. 500.– a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.83 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2002.83 — Swissrulings