Incarto n. 52.2002.00076
Lugano 20 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2002 di
__________
contro
la decisione 30 gennaio 2002 del Consiglio di Stato (n. 490), che: a) dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 dicembre 2000 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato una variante di poco conto del piano del traffico di __________; b) stralcia dai ruoli l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente contro la barriera posata dal municipio di __________ su via __________;
viste le risposte:
- 22 febbraio 2002 della Sezione dell'esercizio e manutenzione del Dipartimento del territorio;
- 25 febbraio 2002 del municipio di __________;
- 5 marzo 2002 del Consiglio di Stato;
- 21 marzo 2002 del municipio di __________;
preso atto della replica 24 aprile 2002 del ricorrente e delle dupliche:
- 30 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
- 8 maggio 2002 del municipio di __________;
- 15 maggio 2002 del municipio di __________;
- 31 maggio 2002 della Sezione dell'esercizio e manutenzione del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Via __________ di __________ è una strada comunale, che conduce a __________, passando dalla località di __________. Secondo il piano del traffico di __________ in vigore sino alla fine del 2000, la strada era classificata come strada collettrice C3.
Nel corso del 2000, il municipio di __________ ha deciso di chiuderla al traffico di transito all’altezza del confine tra i due comuni. Il 13 marzo 2000 il municipio di __________ si è dichiarato favorevole all'iniziativa.
Il 23 giugno 2000, la Divisione delle costruzioni ha autorizzato il municipio di __________ a posare dei segnali 4.09 "strada senza uscita" ai due capi dell'arteria.
Il 15 novembre 2000 il municipio di __________ ha deciso di declassare via __________ a strada agricola.
Il 22 dicembre 2000, il Dipartimento del territorio ha approvato la relativa variante del piano del traffico, che il municipio di __________ gli aveva sottoposto secondo la procedura prevista per le modifiche di poco conto del PR.
La variante è stata pubblicata all'albo comunale di __________ dal 15 gennaio al 13 febbraio 2001. L’avviso di pubblicazione avvertiva che contro la stessa era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni alla scadenza del termine di pubblicazione.
B. All'inizio di novembre del 2001 il municipio di __________ ha chiuso la strada al traffico, posando una barriera all'altezza del confine con __________.
Il 9 novembre 2001, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato contro la predetta modifica del piano viario, contestandola in particolare dal profilo della procedura applicata e chiedendogli di rivedere la decisione 22 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio.
C. Con giudizio 30 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, dichiarandola irricevibile nella misura in cui era rivolta contro la decisione 22 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio.
Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la variante del PR adottata dal municipio ed annunciata all'albo comunale.
Nella misura in cui era invece rivolto contro lo sbarramento, il Governo ha invece stralciato il ricorso dai ruoli, siccome privo d'oggetto, poiché la barriera era stata nel frattempo rimossa. Il giudizio avvertiva che contro il dispositivo di stralcio era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando in particolare la variante del piano del traffico adottata dal municipio di __________ secondo la procedura applicabile alle modifiche di poco conto.
Dopo aver rilevato di essersi opposto alla domanda di costruzione, pubblicata il 17 gennaio 2001 dal municipio di __________ per la posa di uno sbarramento su via __________, l'insorgente nega che nel caso in esame siano dati i presupposti per modificare il piano del traffico secondo la procedura prevista per le varianti di poco conto. Chiede quindi che il giudizio governativo sia annullato, che la variante di PR sia dichiarata nulla assieme all'atto di adesione del municipio di __________ e che gli atti siano rinviati ai municipi di __________ e __________, affinché procedano alle modifiche dei PR nel rispetto della LALPT.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti i municipi di __________ e di __________, contestando le tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
F. In sede di replica, il ricorrente si è confermato nelle proprie tesi e domande, eccependo la posizione del municipale di __________ ing. __________, funzionario del Dipartimento del territorio, che avrebbe addirittura anticipato il giudizio del Consiglio di Stato.
Con le dupliche, il Consiglio di Stato ed i municipi interessati si sono confermati nelle precedenti prese di posizione.
Considerato, in diritto
1. Prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio al sua competenza (art. 3 PAmm).
1.1. Oggetto principale del ricorso inoltrato da __________ è il dispositivo del giudizio governativo che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente contro la decisione 15 novembre 2000, approvata dal Dipartimento del territorio, con cui il municipio di __________ ha modificato il piano del traffico, ossia una componente del PR (art. 28 cpv. 1 LALPT, 9 RLALPT).
Contro le varianti del PR, adottate secondo la procedura prevista per le modifiche di poco conto (art. 41 cpv. 3 LALPT; 14 seg. RLALPT), è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è impugnabile davanti al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 15 cpv. 3 RLALPT).
Entro questi limiti, il ricorso inoltrato da __________ i va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. L'impugnativa va trasmessa al Tribunale della pianificazione del territorio conformemente all'art. 4 PAmm.
1.2. Con il giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha tuttavia anche stralciato il ricorso dai ruoli nella misura in cui era "rivolto contro lo sbarramento di via __________ ", ossia contro la decisione, non meglio specificata, del municipio di __________ di posare su via __________ una barriera per chiudere la strada al traffico di transito.
Nella misura in cui si ammette che questo intervento soggiaccia alla legislazione edilizia, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
Da questo profilo, il ricorso va tuttavia senz'altro respinto.
Considerato che il municipio ha aderito all'impugnativa, rimuovendo la barriera ed avviando una procedura di rilascio del permesso di costruzione, il dispositivo del giudizio governativo che stralcia il ricorso dai ruoli per scomparsa dell'oggetto della contestazione appare infatti incontestabilmente immune da violazioni del diritto.
1.3. Davanti a questo tribunale __________ i ha formalmente contestato anche la decisione 13 marzo 2000 con cui il municipio di __________ ha aderito all'iniziativa del municipio di __________ di chiudere via __________ al transito di veicoli.
La domanda di accertamento della nullità del provvedimento, formulata per la prima volta in questa sede, va dichiarata improponibile in forza dell'art. 63 cpv. 2 PAmm, che esclude la possibilità di formulare nuove domande con il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 41 LALPT; 15 RLALPT; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi al Tribunale della pianificazione del territorio per competenza.
3. Non si preleva tassa di giustizia.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario