Incarto n. 52.2002.499
Lugano 2 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2002 dell’
__________, __________, patr. da: avv. __________, __________,
contro
la decisione 26 novembre 2002, n. 5681, del Consiglio di Stato, che accoglie l’impugnativa presentata da __________, __________, avverso la risoluzione 3 maggio 2002 dell’insorgente, in materia di tassa di soggiorno forfetaria per case di vacanza;
viste le risposte:
- 31 dicembre 2002 di __________;
- 14 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 febbraio 2000 il consiglio d’amministrazione dell’Ente turistico di __________ (__________) ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2000, l’importo della tassa di soggiorno forfetaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza situate nel proprio comprensorio, fissandolo a fr. 60.- per letto nelle zone accessibili con strade o con un mezzo collettivo di trasporto, rispettivamente a fr. 40.- per letto nelle zone raggiungibili con più difficoltà.
B. Con scritto 27 marzo 2000 l’__________ ha invitato i proprietari di residenze secondarie del comprensorio a compilare entro il 7 aprile successivo un formulario di autocertificazione che permettesse di stabilire l’ammontare concreto della tassa, con l’avvertenza che, in caso di inadempienza, si sarebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Constatato che __________, domiciliato a __________ e comproprietario con il fratello di una casa di vacanza sui monti di __________, non aveva ritornato il suddetto formulario, l’__________ ha promosso un colloquio informativo e ribadito a tre riprese l’invito per iscritto.
Rimasti disattesi anche questi solleciti, con decisione 3 maggio 2002 l’__________ ha emesso nei confronti del resistente una tassa di fr. 180.- (fr. 60.- per tre letti), tenuto conto, secondo il tenore della decisione stessa, delle indicazioni che __________ avrebbe fornito tramite il formulario di assoggettamento.
C. Con giudizio 26 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnativa interposta da __________ contro la suddetta tassazione, rinviando gli atti per nuova decisione all’__________, previo esperimento degli accertamenti del caso.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la tassazione fosse avvenuta d’ufficio e fosse fondata su una valutazione acritica della fattispecie, invece che su precisi accertamenti, se del caso in loco, circa il numero di letti presenti nell’abitazione di vacanza.
D. Contro il predetto giudicato governativo, l’__________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’an-nullamento e postulando nel contempo la conferma della tassazione d’ufficio effettuata.
Il ricorrente sostiene di aver intrapreso tutto quanto possibile per accertare il numero di letti della casa secondaria. La totale mancanza di collaborazione del resistente non avrebbe tuttavia lasciato altra scelta che l’imposizione d’ufficio, stabilita in base ai dati statistici relativi ai letti mediamente presenti nelle residenze secondarie della regione. Quanto all’ammontare della tassa per singolo letto, l’insorgente lo considera modesto, in sintonia con la prassi degli Enti viciniori e giustificato dall’offerta turistica del comprensorio nel suo insieme.
E. All’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed __________, con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 39 cpv. 2 LTur. La legittimazione attiva dell’insorgente, corporazione di diritto pubblico destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 6 cpv.1 LTur e 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Per i motivi meglio esposti nel seguito, il giudizio viene reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Nel Canton Ticino, tutte le persone che pernottano in un comune che non è quello del domicilio, tra i quali gli ospiti in appartamenti e case di vacanza privati, sono soggette al pagamento di una tassa di soggiorno (art. 15 cpv. 2 Ltur). Questo tributo, il cui incasso compete agli enti turistici locali (ETL; art. 5 cpv. 2 lett. f LTur), è destinato esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 15 cpv. 1 LTur).
La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti d'interesse generale che questo tipo di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
2.2. I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per letto, a seconda dell'offerta turistica esistente nel comprensorio dell'ETL dove è ubicata la residenza (art. 17 cpv. 1 LTur). L'art. 8 cpv. 1 RLTur delega agli ETL il compito di fissare l'importo annuale fisso della tassa di soggiorno. Questi enti devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso, tenendo conto delle condizioni sancite dall'art. 17 LTur.
2.3. Gli ETL possono tassare d’ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi (art. 21 cpv. 1 LTur). La tassazione d’ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe (art. 21 cpv. 2 LTur). Essa deve fondarsi su elementi oggettivi e concreti (cfr. RDAT II-2002 n. 55). Analogamente ai procedimenti relativi alle imposte ordinarie, anche in materia di tasse di soggiorno, la tassazione d’ufficio deve risultare da una valutazione coscienziosa, che si prefigga di rispecchiare, per quanto possibile, la situazione effettiva. L’autorità di tassazione deve verificare l’attendibilità di eventuali dati desunti da presunzioni generali, tenendo conto, nella misura in cui può essere ragionevolmente preteso, delle particolarità di ogni singolo caso (cfr. art. 204 cpv. 2 LT; Zweifel/Athanas (ed.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, ad art. 130 LIFD, n. 45 ss).
3. 3.1. Nelle concrete evenienze, il resistente è stato ripetutamente sollecitato, verbalmente e per iscritto, ad indicare quanti letti vi siano nella propria casa di vacanza. I solleciti sono inoltre stati abbinati a più riprese alla comminatoria della tassazione d’uffi-cio. Una volta emanata, la stessa avrebbe peraltro ancora potuto venir abbandonata, in caso di presentazione del formulario di autocertificazione. Ciononostante, il resistente non ha mai prestato la propria collaborazione, omettendo di fornire le informazioni richieste. A fronte di una simile attitudine del contribuente, il ricorso alla procedura di tassazione d’ufficio appare inevitabile ed incontestabile.
3.2. Quale parametro per la tassazione l’Ente ricorrente ha ritenuto il numero di tre letti. Nella decisione con cui ha imposto il tributo non ha fornito alcuna giustificazione relativa a tale parametro. Addirittura non si è neppure premunito di modificare il modello di documento utilizzato per le decisioni ordinarie, adottate cioè in base alla dichiarazione del contribuente. Erroneamente la risoluzione adduce pertanto che la tassa tiene conto delle indicazioni fornite con il formulario di assoggettamento. Dinanzi al Consiglio di Stato l’__________ ha quindi sostenuto di essersi fondato sulla media calcolatoria dei letti disponibili nelle residenze secondarie della regione. In questa sede, il ricorrente precisa infine che il numero di posti letto è stato stabilito prudenzialmente, sulla base di situazioni analoghe a quella del resistente.
Orbene, dalla vaghezza della motivazione addotta su questo aspetto dal ricorrente traspare la genericità dei criteri adottati, che non soddisfano gli obblighi di diligente accertamento dei parametri di tassazione, incombenti all’autorità. L’insorgente non precisa quale sia il comprensorio o quali le situazioni di confronto considerate, lasciando intendere di essersi fondato su criteri standardizzati, estesi a tutto il territorio sotto la sua giurisdizione. Fondandosi, genericamente, sulla media dei letti delle residenze secondarie della regione, non ha intrapreso quanto ragionevolmente esigibile, senza aggravi finanziari o amministrativi eccessivi, per individualizzare la fattispecie ed approssimarsi con la più alta verosimiglianza alla situazione reale. Senza necessariamente effettuare un sopralluogo, come rigorosamente pretende il Consiglio di Stato, il ricorrente avrebbe infatti dovuto stabilire, ad esempio, la tipologia, l’ubicazione, lo stato di conservazione e la volumetria dell’abitazione secondaria e trarre delle deduzioni in funzione di questi criteri. Gli stessi sono peraltro facilmente accertabili, tra l’altro mediante ispezione a registro fondiario o con la collaborazione, nemmeno troppo onerosa, degli uffici tecnici comunali.
Omettendo tali elementari verifiche, l’applicazione indistinta del criterio delle tre unità/letto potrebbe comportare un’insostenibile disparità di trattamento. In effetti, per rapporto ai contribuenti rispettosi della procedura di autocertificazione, la prassi adottata dall’insorgente creerebbe un ingiustificato privilegio a favore di coloro che, inconsapevolmente o peggio ancora scientemente, non compilando il formulario di dichiarazione, verrebbero comunque sistematicamente tassati solo in base a tre letti.
Di conseguenza, la decisione del Consiglio di Stato, che rinvia gli atti all’__________ per nuova decisione previa completazione dell’istruttoria, resiste alle critiche dell’insorgente.
3.3. Abbondanzialmente, si rileva comunque che l’importo della tassa per singolo letto, stabilito in concreto in fr. 60.-, rientra senz’altro nei limiti assai contenuti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273, cons. 5; 120 Ia 1, cons. 3f; 104 Ia 13). L'imposizione fissa peraltro importi differenti a seconda dell'accessibilità della zona e dell'offerta turistica esistente. L'ammontare della tassa di soggiorno e la distinzione operata dall’__________ rispettano pertanto le condizioni dell'art. 17 LTur.
L’insorgente stesso non contesta che la sua abitazione secondaria sia collegata alla rete viaria o comunque facilmente accessibile mediante un mezzo pubblico di trasporto. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti eccezionali per applicare la tassa di fr. 40.-, relativa alle residenze di difficile accesso.
L’abitazione di vacanza si trova inoltre in un comparto dotato di attrezzature turistiche. La zona di __________ e dei suoi monti è infatti dotata di una rete di itinerari pedestri e dispone pertanto di una certa offerta turistica. L’__________ si occupa regolarmente della manutenzione di questi sentieri, garantendo l'attrattività dell'escursionismo nella località dove è situata la residenza di vacanza in questione. Proprio nella primavera 2002, l’Ente si è occupato della manutenzione e della posa della segnaletica tra __________ ed i monti di __________, l'alpe __________ e la capanna __________, con un considerevole investimento finanziario.
Ne consegue pertanto che la tassa di soggiorno forfetaria di fr. 60.- per unità letto risulta immune da violazioni del diritto, come questo Tribunale ha del resto già avuto modo di ritenere in relazione ad una fattispecie analoga, pure riguardante una casa di vacanza sui monti di __________ (cfr. STA inedita 25 settembre 2002 in re A. P.).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 28, 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6,15, 17, 21, 39 LTur; 8 RLTur; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente, che rifonderà altresì al resistente fr. 900.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario