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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2002.490

2 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,952 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.490  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 dicembre 2002 di

__________, __________, patrocinata dall'avv. __________, __________,  

contro  

la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5576) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    16 dicembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni,

-    17 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina brasiliana __________ (1968) è entrata in Svizzera il 27 dicembre 1991 in vista di un eventuale matrimonio con il cittadino elvetico __________ (1932).

Il 29 maggio 1992 l'allora Sezione degli stranieri (ora permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciarle un permesso di dimora annuale, in quanto __________ non era stato in grado di precisare se voleva effettivamente convolare a nozze con l'interessata. Quest'ultima ha quindi dovuto lasciare il territorio cantonale.

                                  B.   Il 3 novembre 2000 __________, la quale era rientrata in Svizzera il 1° agosto precedente, si è sposata con __________ a __________. Per vivere insieme al marito, essa ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 31 luglio 2003.

Il 16 agosto 2002 __________ è deceduto in un incidente aereo.

                                  C.   Il 17 ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza presentata il 10 settembre precedente da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi allo stato civile nel permesso di dimora, fissandole un termine con scadenza il 31 dicembre 2002 per lasciare il territorio cantonale: l'autorità ha infatti ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare a seguito del decesso del marito.

La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  D.   Con giudizio 20 novembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

In sostanza, il Governo ha rilevato che vi erano gli estremi per procedere alla revoca del permesso alla ricorrente in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS sulla scorta dei motivi addotti dal dipartimento e che non permetteva di mutare il giudizio il fatto che l'interessata doveva assistere in Svizzera alla procedura di liquidazione della successione.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre escluso che la decisione impugnata violasse il principio di uguaglianza con i cittadini che possono prevalersi dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALC).

                                  E.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 4 LDDS.

Critica il Governo per non aver dato seguito alla sua richiesta di richiamare, presso il dipartimento, gli incarti degli ultimi dieci anni analoghi al suo, al fine di dimostrare che ad alcuni cittadini stranieri vedovi è stato rinnovato il permesso di soggiorno.

La ricorrente ritiene poi che la decisione di revoca violi il principio di proporzionalità, perché la relazione con il marito, vissuta tra __________ e il Brasile, sarebbe durata una decina d'anni ed essa avrebbe risieduto nel nostro Paese regolarmente sei mesi all'anno, come permette l'art. 2 cpv. 7 ODDS.

Sostiene inoltre che vi sarebbe una disparità di trattamento con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), che riserva al coniuge straniero vedovo di un cittadino comunitario residente in Svizzera un trattamento migliore di quello che invece l'art. 7 LDDS garantisce al coniuge straniero di un cittadino elvetico.

Chiede infine che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. A ben guardare, la decisione 17 ottobre 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 31 luglio 2003, che __________ deteneva a quel momento.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).

Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro la decisione di revoca del permesso di dimora ottenuto a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero (art. 7 LDDS).

Nella misura in cui la ricorrente chiede di continuare a soggiornare nel nostro Paese sulla base dell'art. 4 LDDS, trattasi di fatto di una nuova domanda, irricevibile in questa sede. Con il ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm). L'art. 4 LDDS non conferisce peraltro il diritto all'ottenimento di un permesso di dimora e, di conseguenza, non sarebbe nemmeno data la competenza di questo Tribunale a statuire sulla richiesta (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e 10 lett. a LALPS).

Come si vedrà in seguito (consid. 5), la presente decisione può essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

                                   3.   Entrata nel nostro Paese il 1° agosto 2000 per vivere con il marito __________, __________ ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 LDDS, disposizione che conferisce a un cittadino straniero il diritto di ricongiungersi nel nostro Paese con il coniuge svizzero.

Con il decesso di __________ il 16 agosto 2002, è pertanto venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora.

In questo senso, sono dunque dati gli estremi per la revoca del suo permesso di dimora giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.

                                   4.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).

4.2. __________ risiede da meno di tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata.

Invano la ricorrente ritiene che la decisione di revoca violi il principio della proporzionalità, perché dal 1991 essa avrebbe risieduto in Svizzera con il marito per complessivi sei mesi all'anno, come permette l'art. 2 cpv. 7 ODDS.

A prescindere che l'insorgente non fornisce prove a sostegno delle proprie allegazioni, il suo asserito soggiorno decennale in Svizzera non è stato regolare e ininterrotto. Di conseguenza, essa non può invocare la lunga permanenza nel nostro Paese.

Il fatto che nel nostro cantone essa abbia imparato la lingua italiana non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli.

Inoltre la ricorrente ha tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Brasile, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Ticino per vivere insieme al marito. Non nega infine di poter rientrare senza problemi nel suo Paese d'origine.

4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno alla ricorrente. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

                                   5.   L'insorgente critica il Governo per non aver dato seguito alla sua richiesta di richiamare dal dipartimento gli incarti degli ultimi dieci anni relativi a cittadini stranieri ai quali, nonostante il decesso del coniuge svizzero, sarebbe stato rinnovato il permesso di dimora. In sostanza, essa si duole di una violazione della parità di trattamento.

5.1. Il principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento. Inoltre la parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari: quando venga dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla legge, che l'autorità non intende abbandonare (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.).

5.2. In concreto, non può giovare all'insorgente sostenere che, in materia di stranieri, in caso di decesso di un coniuge svizzero non vi sarebbe una prassi uniforme.

Innanzitutto all'autorità è riservata la facoltà di revocare il permesso, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Non è quindi obbligata a farlo; considerato l’ampio margine di apprezzamento di cui essa gode.

Inoltre, se mai c'è stato trattamento contrario alla legge, questo non rientra di certo nell'ambito di una consuetudine amministrativa, motivo per cui non sussiste di principio per la ricorrente alcuna possibilità di prevalersene.

Di conseguenza, a ragione il Consiglio di Stato non ha proceduto a richiamare gli incarti indicati genericamente dall'insorgente. Anche questo Tribunale ritiene di poterne fare a meno.

                                   6.   Infine, l'interessata non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale o di un trattato tra la Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora e non procedere alla revoca.

In particolare, la ricorrente non può far valere la violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC, in quanto essa non beneficia di nessun diritto ad essere trattata allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Ammettere il contrario significherebbe estendere indirettamente il campo di applicazione dell'accordo ad un'ampia cerchia di persone che, per via della loro nazionalità, ne sono manifestamente escluse (STF 25 novembre 2002, 2A.397/2002, consid. 4.2.2.).

                                   7.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.

Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 9 LDDS; 2, 8, 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 e 63 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________ (23 marzo 1968), cittadina brasiliana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 2003 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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