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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2002.489

2 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,295 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.489  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  9 dicembre 2002 di

__________, __________, patrocinata dall'avv. __________, __________,  

contro  

la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5572) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    16 dicembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni,

-    17 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina lettone __________ (1977) è madre di __________ (1994), nata da una relazione con un connazionale.

Entrata in Svizzera il 16 settembre 2000, la ricorrente si è sposata a __________ il 15 dicembre successivo con il cittadino elvetico __________ (1974). A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 15 settembre 2002.

Anche la figlia dell'insorgente è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno, di identica durata e scadenza di quello ottenuto da sua madre.

Attualmente è pendente presso la Pretura di __________ la procedura di divorzio dei coniugi __________, promossa il 29 luglio 2002 con petizione congiunta.

                                  B.   a) Su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, la Polizia cantonale ha interrogato separatamente __________ e il marito __________ al fine di accertare la loro situazione matrimoniale, allestendo il 23 agosto 2002 il seguente rapporto:

"Dando seguito alla vostra richiesta ci siamo interessati dei due succitati.

È emerso che dal mese di marzo del corrente anno i coniugi __________ non vivono più sotto il medesimo tetto. In quel periodo lui raggiunse __________ per lavoro. A suo dire fu anche una pausa di riflessione.

Sta di fatto che in maggio, una volta fatto ritorno a __________, si trasferì dai suoi genitori in __________, separandosi dalla moglie. Questa sua decisione fu comunicata in Comune. Da allora, la straniera ha continuato a vivere con la figlia in __________ in un appartamento che dovrà lasciare alla fine di settembre.

Attualmente entrambi sono disoccupati, vivono con i pochi risparmi. Presso l'UEF di __________ risultano: per lui, due precetti per un totale di fr. 683.–, mentre per lei un precetto di fr. 60.– più due attestati di carenza beni per un totale di fr. 2'451.–.

Il 29 del corrente mese si presenteranno dal Pretore per la procedura di divorzio.

Facciamo notare che __________ ultimamente ha interessato i nostri servizi. Si è dovuta soccorrere e fare accompagnare all'__________ __________, perché rinvenuta sulla pubblica via in stato confusionale. Risultò che aveva ingerito un'ingente quantità di bevande alcoliche.

Nella circostanza si poté stabilire che nel suo appartamento regnava un disordine spaventoso. Fu pure rintracciata la figlia, __________, __________.__________.1994 che, a quanto c'è parso di capire, è trascurata. Di questa situazione si stanno occupando i servizi del Comune di __________.

__________ è invece noto per: 2001, infrazione alla LFStup e infrazione alla LCStr. Ulteriori delucidazioni si evincono dagli allegati".

Il 16 settembre 2002 la ricorrente ha locato a suo nome un appartamento sempre in territorio di __________.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 1° ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________, perché essa aveva chiesto lo scioglimento del vincolo coniugale insieme al marito e non vi erano elementi facessero credere in una rappacificazione dei coniugi.

La decisione, estesa alla figlia __________, è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 20 novembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

Il Governo, dopo aver rilevato che, quantomeno dal marzo 2002, non sussisteva più un legame tra i coniugi __________ e che questi non erano intenzionati a riprendere la vita in comune, ha considerato manifestamente abusivo, da parte della ricorrente, appellarsi al matrimonio per poter continuare a dimorare sul territorio elvetico.

Visto che la relazione coniugale non era più intatta, l'autorità inferiore ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare. Ha inoltre confermato il mancato rinnovo del permesso di soggiorno anche a __________, in quanto la sua presenza in Svizzera era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare con sua madre.

L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro delle interessate in Lettonia.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora per sé e per sua figlia __________. Chiede anche di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Contesta di aver contratto un matrimonio fittizio. Rileva di aver conosciuto il suo futuro marito, di soli tre anni più anziano di lei, dopo essere entrata in Ticino, di aver vissuto con lo stesso durante un anno e mezzo e di non essere mai stata oggetto di una procedura di allontanamento dal territorio elvetico.

Non sarebbe inoltre sufficiente concludere che essa invoca il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per beneficiare del permesso di dimora per il solo fatto che la convivenza è stata interrotta ed è stata avviata la procedura di divorzio. In questo senso ricorda che la giurisprudenza ammette che una cittadina straniera possa separarsi dal coniuge elvetico senza perdere il permesso. Non esclude in ogni caso di riprendere la vita coniugale.

Il rinnovo del suo permesso di dimora, soggiunge la ricorrente, s'imporrebbe già per poter partecipare alla procedura di divorzio e alla definizione delle conseguenze accessorie.

La decisione impugnata sarebbe comunque sproporzionata perché vive ormai da due anni in Svizzera, dove si sente ben integrata e sua figlia frequenta le scuole dell'obbligo. In Lettonia, per contro, non avrebbe stretti legami affettivi e famigliari e non troverebbe lavoro.

Infine, invoca la protezione della vita famigliare sancita dall'art. 8 CEDU.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato (art. 3 PAmm) è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.

Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di siffatto permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Non esiste alcun trattato tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Lettonia dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo di un permesso di dimora in favore dell'insorgente.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è attualmente sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il rinnovo del permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-    rechtsprechung, 6a ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora. Soltanto l'abuso manifesto dev'essere preso in considerazione (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).

                                   3.   Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la breve conoscenza prima del matrimonio, la corta durata della convivenza effettiva, la mancanza di un permesso di soggiorno per risiedere stabilmente in Svizzera nonché la celerità della celebrazione delle nozze (risoluzione governativa ad E, pag. 7), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto.

Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze.

                                   4.   4.1. La decisione di non rinnovare il permesso di dimora a __________ è stata estesa a sua figlia __________, perché quest'ultima era stata autorizzata a dimorare in Svizzera per vivere insieme alla madre nell'ambito del ricongiungimento famigliare.

Ferma questa premessa, va rilevato che l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio che aveva contratto il 15 dicembre 2000 con il cittadino elvetico __________.

Ora, è incontestato che dal marzo 2002, quindi dopo un anno e tre mesi dalle nozze, i coniugi __________ vivono separati di fatto. Da allora, essi hanno organizzato autonomamente la propria vita. Dopo un breve soggiorno in __________ per motivi di lavoro, nel maggio 2002 il marito si è trasferito presso i genitori, mentre la moglie è rimasta nell'abitazione coniugale fino alla fine di settembre 2002, per poi trasferirsi in un altro appartamento sempre a __________ (v. verbali d'interrogatorio 15 e 16 agosto 2002, rispettivamente di __________ e della ricorrente).

Va anche rilevato che il 29 luglio 2002 i coniugi __________ hanno inoltrato alla Pretura di __________ una petizione di divorzio su richiesta comune con accordo completo ai sensi dell'art. 111 CC e che nel corso del proprio interrogatorio di polizia il marito ha dichiarato di non voler più saperne della consorte.

4.2. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso, da parte di __________, che invoca il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo da almeno un anno, al fine di ottenere il rinnovo del permesso per risiedere in Svizzera. Non è certo il fatto che la ricorrente non escluda di rappacificarsi con il marito che permette di ritenere il contrario.

Giova inoltre ricordare che lo scopo dell'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi di creare una reale comunione coniugale. Invano l'insorgente pretende quindi di ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora annuale, invocando il fatto che deve assistere alla procedura di divorzio e definire in tal modo la liquidazione del regime matrimoniale nonché stabilire eventuali obblighi di mantenimento a carico del marito.

In tal senso, la ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora in base a questo disposto.

                                   5.   La ricorrente vive regolarmente e in maniera stabile nel nostro Paese soltanto da circa due anni. Il suo soggiorno in Svizzera va pertanto considerato di breve durata. Inoltre essa è ancora giovane ed ha i suoi principali legami culturali e famigliari in Lettonia, dove è nata, è cresciuta e si è formata professionalmente (v. scritto 9 settembre 2002 dell'insorgente al dipartimento; curriculum vitae 18 dicembre 2000). Un suo rientro in Lettonia non pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Le difficoltà economiche in cui versa attualmente il suo Paese d'origine non permettono di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente.

Per quanto riguarda sua figlia __________, essa è ancora piccola e dipendente dalla madre, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza, __________ (__________1977) e la figlia __________ (__________1994), cittadine lettoni, sono tenute a lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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