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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.12.2002 52.2002.453

6 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,070 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.453  

Lugano 6 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 novembre 2002 del

Comune di __________  

contro  

la decisione 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5037) che annulla la risoluzione 22 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ ha sospeso per due anni l'esame della domanda di costruzione inoltrata da __________ e __________ per l'edificazione di una tettoia aperta sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    17 novembre 2002 di __________ e __________;

-    20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 12 giugno 2002 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________, sotto forma di semplice notifica, il permesso di costruire una tettoia aperta, larga m 3.20 e lunga 6.00, a ridosso della loro casa d'abitazione (part. n. __________ RF; zona R2);

che il manufatto disterebbe m 4.00 dalla casa che sorge sul fondo (part. n. __________ RF) contermine sul lato W, di proprietà di __________ e __________, rispettivamente m 1.00 dal confine;

che la domanda, pubblicata, non ha suscitato opposizioni; i vicini hanno anzi esplicitamente dichiarato di aderirvi;

che con risoluzione 12 luglio 2002 il municipio ha sospeso la decisione sulla domanda, ritenendola in contrasto con l'intenzione di modificare l'art. 11 delle norme di attuazione del PR appena approvato (7.5.2002), disciplinante l'edificazione di costruzioni accessorie;

che con giudizio 22 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________ e __________;

che il Governo ha in pratica ritenuto che a __________ non sia in atto alcuno studio pianificatorio che si opponga alla realizzazione dell'opera; l'intenzione del municipio di completare l'art. 11 NAPR con un capoverso volto ad imporre alle costruzioni accessorie di rispettare di una distanza di 3.00 m dagli edifici esistenti sullo stesso fondo deve concretizzarsi secondo la procedura retta dagli art. 32 LALPT;

che il comune di __________ impugna il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente rileva in sostanza come l'emendamento prospettato dal municipio, essendo riferito ad una semplice norma di attuazione, non richieda l'allestimento di alcun progetto concreto di piano;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, mentre gli istanti in licenza si rimettono al giudizio di questo tribunale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 65 cpv.3 LALPT), la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date; il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione l’autorità cantonale o il Municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;

che lo studio pianificatorio è considerato in atto, ai sensi dell’ articolo 65 LALPT, quando esista un progetto sommario di piano (art. 24 RLALPT);

che una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso (art. 25 cpv. 1 RLALPT);

che esiste contrasto, soggiunge l'art. 25 cpv. 2 RLALPT, segnatamente nel caso:

a. di costruzione di edifici e impianti su sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni d’interesse pubblico quali scuole, ospedali, cimiteri, strade, aree per lo svago e la ricreazione, per la protezione delle acque, della natura e del paesaggio;

b. di sfruttamento del suolo non compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano oppure quando l’ indice di sfruttamento o di edificabilità viene superato in modo sostanziale;

che differenze nelle altezze, nelle distanze e nell’indice di occupazione, conclude l'art. 25 cpv. 3 RLALPT, non giustificano, di regola, una decisione di sospensione, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d’imminenza della pubblicazione del piano stesso;

che contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, nell'evenienza concreta, l'intenzione del municipio di completare l'art. 11 NAPR con una cifra 4 che imponga alle costruzioni accessorie di rispettare una distanza minima di 3.00 m da edifici situati sullo stesso fondo, potrebbe al limite configurarsi come un progetto sommario di piano;

che il municipio ha invero manifestato quest'intenzione già in sede di approvazione del PR davanti al Consiglio di Stato, chiedendo al Governo di completare d'ufficio la norma in questione; invito, che l'Esecutivo cantonale ha declinato, rinviando l'autorità comunale alla procedura di variante di PR;

che, comportando l'adeguamento di una norma di attuazione, non si può evidentemente pretendere che l'intento pianificatorio si traducesse nell'elaborazione di un progetto concreto di piano;

che, tutt'al più, qualora non vi fossero altre correzioni da apportare al piano, si sarebbe potuto pretendere che dopo l'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato (7.5.2002) il municipio elaborasse senza indugi una variante da sottoporre al consiglio comunale;

che non mette tuttavia conto di approfondire tali questioni, poiché la difformità che ha indotto il municipio a sospendere la domanda di costruzione a norma dell'art. 65 LALPT non è comunque tale da giustificare il provvedimento in esame;

che la disattenzione della distanza di 3.00 m da edifici principali, che il municipio intende introdurre nell'art. 11 NAPR, non è comunque tale da intralciare o compromettere il conseguimento degli obbiettivi perseguiti dal PR;

che secondo l'art. 25 cpv. 3 RLALPT differenze nelle distanze non giustificano, di regola, l'adozione di un provvedimento fondato sull'art. 65 LALPT; il municipio non ha addotto alcunché per dimostrare il contrario;

che a maggior ragione si impone questa conclusione ove si consideri:

- che molti PR non impongono alle costruzioni accessorie di rispettare alcuna distanza verso edifici principali;

- che l'emendamento previsto dal municipio appare oltre tutto contraddittorio, poiché imporrebbe il rispetto di una distanza di 3.00 m da edifici posti sullo stesso fondo, ma continuerebbe a permettere di edificare costruzioni accessorie in contiguità verso edifici senza aperture;

- che la maggior parte dei numerosi edifici circostanti è dotata di manufatti analoghi a quello in esame;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 11 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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