Incarto n. 52.2002.443
Lugano 27 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2002 della
__________ patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 15 ottobre 2002 (n. 4842) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni 5 giugno 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera estera, in materia di rifiuto di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro ai cittadini egiziani __________ (1968) e __________ (1972);
viste le risposte:
- 15 novembre 2002 dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);
- 20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione di massima 5 giugno 2002 l'UMOE ha respinto le domande della __________, succursale di __________, volte a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro agli ingegneri __________ e __________, cittadini egiziani;
che, in sostanza, l'autorità ha ritenuto che le condizioni salariali offerte, pari a complessivi fr. 3'000.– lordi mensili, non fossero conformi a quelle usuali;
che la decisione è stata resa sulla base degli art. 8, 13 lett. d, 42, 49 OLS, 9 LALPS, 4a e 39 RLALPS 1999;
che con giudizio 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla __________, succursale di __________;
che, accertata la competenza dell'UMOE a emanare la decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che le persone che la società voleva assumere non avevano diritto a ottenere un permesso di lavoro per 120 giorni all'anno in quanto cittadini extraeuropei;
che l'Esecutivo cantonale ha pure rilevato come il datore di lavoro non aveva documentato le ricerche di manodopera adeguata per il posto offerto sul mercato interno o della CE/AELS e che le condizioni salariali (fr. 105.– lordi al giorno per una durata di 10 ore) non corrispondevano a quelle in uso per il personale altamente qualificato giusta gli art. 7 a 9 OLS;
che il Consiglio di Stato ha infine evidenziato che non era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, perché i cittadini in questione non avevano diritto a ottenere il permesso di soggiorno richiesto;
che alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione ha quindi indicato che la stessa era definitiva;
che contro la predetta pronunzia governativa la __________, succursale di __________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via cautelare di autorizzare __________ e __________ a esercitare l'attività richiesta, in ordine di accertare l'incompetenza dell'UMOE a decidere le domande di rilascio dei permessi di lavoro e, nel merito di annullarla, postulando, altresì, il rilascio di un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro alle persone che vuole assumere;
che l'insorgente ritiene il Tribunale competente a decidere la vertenza, perché esercita la giurisdizione amministrativa per il cantone giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI e sulla scorta della garanzia della libertà economica che scaturisce dall'art. 6 CEDU;
che, per il resto, la ricorrente espone argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UMOE;
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi; esse possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un'attività lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di massima o il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro; è salva l'approvazione dell'UFDS (art. 51 OLS);
che, quindi, prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il permesso di esercitare un'attività lucrativa, l'autorità preposta al mercato del lavoro esamina se sono adempiute le condizioni per l'esercizio della stessa (decisione di massima: art. 42 cpv. 1 primo periodo e 49 cpv. 1 lett. d OLS);
che questo si giustifica in quanto un'autorizzazione di soggiorno per motivi di lavoro non comprende solo il diritto di risiedere, ma anche di esercitare un'attività lucrativa (DTF 114 Ia 307, consid. 2b);
che se l'autorità preposta al mercato del lavoro ritiene che non vi siano i presupposti per autorizzare un cittadino straniero a lavorare, la decisione può essere impugnata giusta l'art. 53 OLS (art. 53 cpv. 1 e 4 OLS; Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berna 1999, pag. 52);
che, nel caso concreto, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile, in quanto le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS non conferiscono allo straniero il diritto all'ottenimento di un permesso di dimora (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 segg.);
che una conclusione diversa non sarebbe conciliabile con l'art. 4 LDDS, il quale concede alle autorità cantonali libero apprezzamento nel vagliare se un'autorizzazione possa essere rilasciata;
che, a livello di ordinanza, il Consiglio federale può unicamente limitare le condizioni per il rilascio di permessi e non imporre all'autorità cantonale di concedere l'autorizzazione (v. art. 18 cpv. 4 e 25 LDDS);
che pertanto la decisione in rassegna era impugnabile solo fino al Consiglio di Stato, che a ragione l'ha dichiarata definitiva, la competenza del tribunale cantonale amministrativo non essendo data;
che, se da una parte l'UMOE avrebbe dovuto limitarsi a formulare il proprio preavviso, nel caso concreto negativo perché non vi erano i presupposti per autorizzare __________ e __________ a lavorare presso la ricorrente, il fatto di concludere che, per questo motivo, i permessi richiesti non potevano essere rilasciati, non nuoce all'insorgente: la decisione di massima negativa vincola infatti per legge le autorità cantonali di polizia degli stranieri (art. 42 cpv. 4 prima frase OLS);
che, a titolo abbondanziale, va osservato che anche qualora la decisione fosse stata emanata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, gli interessati non avrebbero in ogni caso avuto diritto ai postulati permessi;
che il datore di lavoro non possiede un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di dimora per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2), l'art. 6 CEDU non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.), mentre nemmeno la garanzia della libertà economica conferisce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (DTF 114 307, consid. 2b e 3b);
che non vi sono altre particolari disposizioni di un trattato internazionale o di diritto federale da cui potrebbe scaturire per i cittadini egiziani __________ e __________ un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo della durata di 120 giorni all'anno per motivi di lavoro;
che il richiamo della ricorrente all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente: trattasi di norma regolante la giurisdizione dei Tribunali ma non le loro competenze, che sono stabilite dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali, per quanto esposto in precedenza, non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale adìto, senza che occorra esaminarne la tempestività;
che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda cautelare volta a autorizzare __________ e __________ a esercitare l'attività di ingegnere presso la società ricorrente durante la litispendenza diviene priva di oggetto;
che tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS; l'OLS; 10 LALPS; 4 lett. a Rast extra CE/AELS; 3, 21, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario