Incarto n. 52.2002.438
Lugano 20 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2002 di
__________, __________,
contro
la decisione 8 ottobre 2002 (n. 4793) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'insorgente avverso la decisione 4 luglio 2002 del consiglio consortile del consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e della __________ in materia di stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'000'000.- per la realizzazione di una piscina olimpionica di 50 metri;
viste le risposte:
- 20 novembre del Consiglio di Stato;
- 28 novembre 2002 del Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che il 4 luglio 2002 il consiglio consortile del Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni __________ e __________ ha deciso lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'000'000.- per la realizzazione, nell'ambito del progetto globale, di una piscina olimpionica di 50 m in luogo di quella di 25 m originalmente prevista;
che il 25 agosto 2002 __________, domiciliato a __________, ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisione consortile;
che il Governo ha respinto il gravame per carenza di legittimazione attiva del ricorrente con decisione 8 ottobre 2002, senza entrare nel merito dello stesso;
che, con ricorso 30 ottobre 2002, __________ ha impugnato la decisione dell'Esecutivo cantonale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione del consiglio consortile del 4 luglio 2002;
che il ricorrente chiede in sostanza che gli sia avantutto riconosciuta la legittimazione a impugnare la decisione del consiglio consortile per dei motivi che, in quanto necessario, saranno ripresi in prosieguo di esposizione;
che il ricorrente censura ancora l'entità della tassa di giustizia accollatagli con la decisione governativa, ritenendola sproporzionata;
che il Consiglio di Stato e il Consorzio postulano il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che, giusta l'art. 38 della Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale (LOC);
che pertanto la competenza di questo Tribunale è data (art. 38 LCCom e art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) ed è pure data la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, direttamente toccato dalla decisione che gli nega le legittimazione ricorsuale imponendogli la tassa di giustizia;
che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom), per cui la legittimazione a ricorrere contro le decisioni degli organi consortili può essere riconosciuta unicamente ai comuni ed a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;
che, di conseguenza, va di principio negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte del consorzio, di cui non può essere membro (RDAT 1994 I no 15);
che la cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali, non invece da quelli consortili (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, in RDAT 1978, pag. 204 segg. cifra 2);
che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, in difetto di analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa parte il comune medesimo (RDAT 1994 I no 15);
che, per quanto concerne il caso concreto, il ricorrente non dimostra di essere titolare di un interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza, vale a dire di essere toccato in modo particolare e diretto dalla decisione impugnata e di appartenere a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (O. RAMPINI, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2);
che, per quanto risulta dagli atti, l'insorgente non è infatti toccato dalla decisione impugnata più di qualsiasi altro cittadino o della collettività;
che la pretesa arbitrarietà e le violazioni procedurali di cui il ricorrente si duole e che inficerebbero la decisione querelata sono questioni di merito, non atte a sanare la sua carente legittimazione a ricorrere;
che, stante quanto precede, a giusta ragione Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame;
che va pure respinta la censura relativa all'imposizione al ricorrente della tassa di giustizia accollatagli con la decisione governativa;
che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la tassa di giustizia di fr. 400.- applicata dal Governo appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso, mentre gli interessi ideali e la tutela del pubblico interesse asseritamente perseguiti non imponevano di prescindere dal prelevare la tassa medesima;
che, per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto;
che tasse e spese di giustizia, così come le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente, il quale inoltre rifonderà al Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario