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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.06.2003 52.2002.434

18 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,074 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.434  

Lugano 18 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 ottobre 2002 di

__________, patrocinati da: avv. __________  

Contro  

la decisione 8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4781) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 1° luglio 2002 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per ampliare la loro casa d'abitazione (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    12 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    20 novembre 2002 del municipio di __________;

-    22 novembre 2002 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione monofamigliare, situata a __________ (part. n. __________ RF), nella zona residenziale estensiva del PR (Re). L'edificio sorge su un promontorio roccioso, che sovrasta la strada cantonale ed una stradina privata a fondo cieco.

                                         Il 15 gennaio 2002 i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di ampliare la casa d'abitazione, costruendo, nel terreno situato a valle dell'immobile, un ampio manufatto, comprendente un'autorimessa per due auto, una lavanderia, una cantina, un locale "disponibile" ed un locale tank. L'autorimessa, accessibile dalla stradina privata, risulterebbe quasi completamente interrata nel pendio. Gli altri locali, coperti da un manto erboso, risulterebbero invece interrati soltanto parzialmente, sporgendo verso valle dal terreno sino ad un'altezza di 4.00 m, su un fronte di oltre 20.00 m. La domanda prevede inoltre di demolire il muro che sorge lungo il ciglio della strada, addossato al promontorio che la sovrasta.

                                  B.   Alla domanda si è opposta la CBN, ritenendo che "la costruzione dell'autorimessa sopra l'esistente muro di sostegno della strada cantonale fra __________ e __________ crea un forte impatto che deturpa l'ambiente circostante. La demolizione richiesta del muro sottostante è all'origine di uno squilibrio ed una conflittualità nella continuità unica del muro di sostegno senza peraltro risolvere il problema dell'impatto ambientale".

                                         Adeguandosi al preavviso negativo dell'autorità cantonale, il 1° luglio 2002 il municipio ha respinto la domanda di costruzione.

                                  C.   Con giudizio 8 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.

                                         Il Governo ha in sostanza ritenuto che il controverso manufatto costituisse, assieme all'edificio retrostante, una costruzione a gradoni. Non essendovi una rientranza di almeno 12.00 m fra i due corpi, le altezze andrebbero cumulate. L'altezza della costruzione, così determinata (m 9.00), supererebbe quella massima consentita dalle NAPR (7.00 m). L'altezza del manufatto andrebbe comunque aggiunta a quella dell'edificio sovrastante quale sistemazione del terreno eccedente il limite di m 1.50, sancito dall'art. 41 LE.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

                                         I ricorrenti non negano che l'immobile ampliato possa essere assimilato ad una costruzione a gradoni. Sostengono tuttavia che l'altezza rientri nel limite massimo di m 8.50, che può essere autorizzato mediante la concessione del supplemento d'altezza (m 1.50), previsto dall'art. 9 NAPR per favorire il mantenimento del livello naturale del terreno. Il piccolo sorpasso riscontrabile in alcuni punti rientrerebbe nei limiti di una ragionevole tolleranza.

                                  E.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio, che contesta succintamente le tesi degli insorgenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa.

                                         Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere prove (art. 18 PAmm). Il sopralluogo, chiesto dagli insorgenti, sarebbe indispensabile ai fini della verifica del giudizio di natura estetica formulato dalla CBN. Non lo è invece ai fini di un giudizio sulla legittimità delle deduzioni operate dal Consiglio di Stato in merito all'altezza della costruzione, che va esaminata unicamente sulla base dei piani.

                                   2.   2.1. L'altezza è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE). Per le costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, l'altezza si misura per ogni singolo edificio, a condizione che la distanza tra le facciate rivolte verso valle dei singoli corpi sia di almeno 12.00 m. Diversamente, l'altezza dei singoli corpi è cumulata.

                                         2.2. Nell'evenienza concreta, la distanza tra la facciata rivolta verso valle del controverso fabbricato e quella della casa dei ricorrenti è ampiamente inferiore a 12.00. I due corpi della costruzione sono articolati sul pendio. L'altezza delle due facciate va quindi cumulata. Pur affacciando qualche dubbio, nemmeno i ricorrenti contestano questa deduzione.

                                         L'edificio principale è alto m 5.70 dal terreno sistemato. L'altezza della facciata a valle del corpo aggiunto, misurata dal terreno sistemato alla base del parapetto, è di almeno 3.00 m lungo tutto il fronte dei locali destinati a lavanderia, cantina e disponibile. Davanti alla cantina, su un fronte lungo 5.00 m, la costruzione sporge anzi m 3.20 dal terreno sistemato.

                                         L'altezza complessiva della costruzione è quindi di almeno m 8.70 - 8.90. Essa supera di conseguenza in misura non trascurabile (20 - 40 cm) l'altezza massima di m 8.50, che può essere autorizzata in base all'art. 42 lett. d NAPR (7.00 m), con l'abbuono di m 1.50, previsto dall'art. 9 NAPR per favorire il mantenimento del livello naturale del terreno e scoraggiare la formazione di terrapieni attorno alle costruzioni. Non può dunque beneficiare della licenza edilizia.

                                         Invano si richiamano i ricorrenti al principio di proporzionalità ed alla tolleranza, di cui occorre dare prova nel caso di terreni irregolari. Il terreno non presenta particolari irregolarità. Nulla impedisce, d'altro canto, ai ricorrenti di rispettare il limite d'altezza, arretrando verso monte la facciata del corpo aggiunto in modo da ridurre l'ingombro nei limiti del consentito. Trattandosi di un'opera che beneficia del supplemento d'altezza previsto dall'art. 9 NAPR, non appare infine lesivo del principio di adeguatezza applicare un certo rigore per esigere il rispetto dei limiti d'altezza.

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 40, 41 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.434 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.06.2003 52.2002.434 — Swissrulings