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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.430

20 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·989 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.430  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  25 ottobre 2002 di

__________, __________, patrocinato da: avv. __________, __________,  

contro  

la decisione 8 ottobre 2002, no. 4776, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 3 luglio 2002 del municipio di __________ in materia di determinazione di domicilio;

viste le risposte:

-      4 novembre 2002 del municipio di __________;

-    26 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che dal 1. giugno 1992 il ricorrente __________ è domiciliato a __________ dove possiede una casa monofamiliare, nella quale abita pure __________ dal gennaio 1999; invalido al 100% egli è al beneficio di una rendita d'invalidità;

che dal 1. gennaio 2002 __________ ha locato un appartamento di due locali a __________ (__________);

che il 3 luglio 2002 il municipio di __________ ha respinto la richiesta del ricorrente di trasferimento del domicilio a __________, sostenendo che la locazione di un appartamento in tale comune non era sufficiente per il suo accoglimento;

che l'8 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dall'insorgente contro tale decisione; il Governo ha ritenuto determinante che l'insorgente è proprietario di una casa d'abitazione a __________, nella quale risiede pure la sua convivente; tale abitazione è inoltre stata giudicata più confortevole di un appartamento di due locali locato a __________;

che contro tale risoluzione il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento; sostiene che la relazione con __________ è cessata dal 31 dicembre 2001, circostanza questa a cui egli aveva accennato; lamenta il fatto che il Consiglio di Stato non ha considerato le motivazioni d'ordine medico che lo hanno indotto a trasferirsi; chiede infine che venga esperito un sopralluogo per verificare il comfort dell'appartamento di __________ che non ha nulla da invidiare alla casa di __________;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, delle cui argomentazioni si dirà all'occorrenza;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC;

che la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che ad eventuali lacune nell'accertamento dei fatti potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e rinviando la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove necessarie (art. 65 cpv. 1 PAmm); non rientra nei compiti primari di questo tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;

che giusta l'art. 6 LOC è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il concetto di domicilio della LOC si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC, che postula l'adempimento cumulativo di due presupposti: quello oggettivo della residenza effettiva in un determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.); vi è residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali;

      che nel caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto il gravame dell'interessato non ritenendo adempiuti i presupposti summenzionati per il trasferimento del suo domicilio;

che come si è detto, il Governo ha fondato la propria decisione sul fatto che il ricorrente possiede una casa a __________, nella quale vive __________, ritenuta la sua convivente;

che sia nel proprio scritto 10 giugno 2002 sia nell'impugnativa 16 luglio 2002 il ricorrente aveva accennato di aver abbandonato la casa di __________ "per motivi relazionali strettamente personali con la persona che occupa attualmente lo stabile, seppur di mia proprietà";

che tale circostanza non è stata in alcun modo approfondita dall'Esecutivo cantonale, il quale ha, al contrario, ritenuto data ed esistente la convivenza con __________;

che oltre a ciò il Governo ha tratto, indebitamente, la conclusione che l'appartamento di __________ è "sicuramente ben meno confortevole della casa unifamiliare di __________ ", sebbene nell'incarto non figuri alcuna prova in tal senso;

che, al momento attuale, agli atti non vi è alcuna prova che infici la versione dell'insorgente, di aver trasferito il centro dei propri interessi nel comune di __________;

che è ben vero che il fatto di possedere una casa d'abitazione a __________ rappresenta un indizio in favore di quest'ultimo comune;

che tuttavia spetta al Consiglio di Stato verificare l'attendibilità delle versioni addotte dalle parti, procedendo all'audizione di __________, esperendo un sopralluogo in entrambe le abitazioni, verificando i consumi di elettricità, facendo effettuare controlli di polizia sulla presenza del ricorrente nell'uno o nell'altro comune;

che essendo le lacune istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato tanto gravi, non possono essere sanate da questa corte;

che questo tribunale deve pertanto limitarsi a ritornare l'incarto al Governo affinché completi l'istruttoria, acquisendo agli atti le prove mancanti;

che il ricorso è pertanto accolto e la decisione impugnata annullata; gli atti vanno ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda come descritto;

che visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); il comune di __________ rifonderà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 23 CC; 6, 208 cpv. 1, 213 cpv. 3 LOC; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione 8 ottobre 2002, no. 4776, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono ritornati all'Esecutivo cantonale per completamento dell'istruttoria e nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Il comune di __________ rifonderà all'insorgente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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