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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2002.415

2 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,991 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.415  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente Werner Walser e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, impedito;

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 ottobre 2002 di

__________, __________, entrambi patr. da: avv. dott. __________,  

Contro  

la decisione 1. ottobre 2002 (n. 4666) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 21 maggio 2001 con cui il municipio di __________ ha ordinato la rimozione dell’apiario realizzato abusivamente nella costruzione posta in zona nucleo della part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    29 ottobre 2002 del municipio di __________;

-    31 ottobre 2002 di __________, __________, __________, __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che __________ e __________ sono comproprietari del mapp. __________ RF di __________, un fondo situato nella frazione di __________ a cavallo di tre zone di utilizzazione diverse (zona nucleo, zona R3 e zona agricola);

                                         che nella parte inclusa nella zona del nucleo sorge l’abitazione dei ricorrenti, composta da due appartamenti e realizzata nel 1994 mediante trasformazione di una vecchia stalla;

                                         che il 24 marzo 2001 __________ ha notificato al municipio l’intenzione di posare un apiario nella porzione del suo fondo assegnata alla zona agricola;

                                         che il 3 aprile 2001 il municipio ha costatato che l’apiario era già stato sistemato e che a ridosso dell’abitazione del ricorrente __________ ve n’era un secondo contenente 22 arnie;

                                         che dopo vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio, con decisione 21 maggio 2001 il municipio ha negato la licenza edilizia per l’apiario oggetto della notifica, ordinando nel contempo di rimuoverlo insieme a quello rinvenuto accanto alla casa d’abitazione;

                                         che con giudizio 25 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata dai ricorrenti;

                                         che adito dai soccombenti, il 23 novembre 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa;

                                         che relativamente all’apiario sito in zona agricola, senza dubbio soggetto alla procedura ordinaria di licenza edilizia, questo Tribunale ha annullato il diniego del permesso disposto dal municipio e gli ha rinviato gli atti per nuova decisione previo emendamento dei vizi procedurali insiti nella notifica di costruzione;

                                         che per quanto attiene invece all'apiario realizzato nel nucleo a ridosso dell’abitazione del ricorrente __________, il Tribunale ha ordinato la retrocessione dell'incarto al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti sulle caratteristiche del manufatto e l'epoca in cui è stato realizzato, statuisse nuovamente sul ricorso inoltratogli contro l'ordine di rimuoverlo;

                                         che il 21 dicembre 2001 i ricorrenti hanno presentato una domanda di costruzione a posteriori per lo spostamento dell’apiario oggetto della precedente notifica;

                                         che il 26 aprile 2002, malgrado il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il municipio ha nuovamente negato la licenza edilizia e ordinato la rimozione di entrambi gli apiari, accogliendo le opposizioni dei vicini __________, __________ e __________;

                                         che mediante ricorso 10 maggio 2002 __________ e __________ hanno impugnato tale risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, perorando la compatibilità dell'apiario con la destinazione agricola del terreno occupato dalla costruzione;

                                         che con un'unica pronunzia del 1° ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha evaso quest'ultimo gravame e quello concernente l'ordine di rimozione dell'apiario sito in zona nucleo, sul quale doveva nuovamente statuire a seguito della sentenza cassatoria emanata il 23 novembre 2001 dal Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che il Governo ha confermato il provvedimento di ripristino e assegnato ai ricorrenti un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della propria risoluzione per procedere alla rimozione del manufatto;

                                         che in esito agli accertamenti esperiti, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che l'apiario situato nella zona del nucleo non potesse beneficiare della tutela delle situazioni acquisite siccome realizzato senza autorizzazione al momento della trasformazione della stalla in casa d’abitazione (1994/95);

                                         donde la legittimità dell'ordine di rimozione emanato dal municipio di __________ per ripristinare una situazione conforme al diritto;

                                         che riguardo all'apiario con 14 arnie insediato in territorio agricolo, il Consiglio di Stato ha considerato che il manufatto fosse conforme alla destinazione della zona di situazione e non fosse possibile vietarne l'installazione per le ragioni di polizia addotte dall'autorità comunale; ha quindi accolto il ricorso e rinviato gli atti al municipio affinché rilasciasse la chiesta licenza edilizia in sanatoria;

                                         che contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando l’annullamento dell’ordine di rimozione dell’apiario inserito nella zona del nucleo;

                                         che gli insorgenti ripropongono le argomentazioni già addotte innanzi al Consiglio di Stato, insistendo sul fatto che l’apiario in discussione esisterebbe da oltre 60 anni e l'autorità non potrebbe pretenderne l'allontanamento senza violare la garanzia della proprietà; precisano che prima dell’inserimento nei muri perimetrali della casa d’abitazione le arnie erano ubicate nel tetto della vecchia stalla;

                                         che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, il quale postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono il municipio ed i resistenti, i quali avversano il gravame con argomenti di cui si dirà semmai nel seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell’impugnativa sono date dagli art. 21 e 45 LE, nonché 43 e 46 PAmm;

                                         che il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza procedere all'assunzione di ulteriori prove (art. 18 cpv. 1 PAmm); non spetta a questo Tribunale rimediare ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore;

                                         che i ricorrenti hanno impugnato la decisione 1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato laddove conferma la risoluzione 21 maggio 2001 emanata dal municipio di __________; ne segue che la materia dell'odierno contendere ruota unicamente attorno all'ordine di rimozione dell’apiario posto nella zona del nucleo;

                                         che giusta l’art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la rettifica o la demolizione delle opere eseguite senza permesso in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l’interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 1 ss. ad art. 43 LE);

                                         che il PR di Prato Leventina non definisce con esattezza la funzione assegnata alla zona nucleo di villaggio, limitandosi ad elencare la natura e l’ampiezza degli interventi realizzabili senza specificare il genere delle attività consentite (cfr. art. 37 NAPR);

                                         che questa mancanza non consente tuttavia di ritenere che in una zona residenziale come quella del nucleo di __________ sono ammesse attività moleste, ovvero insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare; la lacuna non permette in particolare di considerare conciliabili con la funzione residenziale del nucleo occupazioni importune come l'apicoltura (RDAT II-1999 N. 24);

                                         che la citata giurisprudenza di questo Tribunale porta irrimediabilmente a concludere che la presenza dell'apiario a ridosso della casa d'abitazione __________ in quel di __________ si pone in insanabile contrasto con il diritto materiale, segnatamente con l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT;

                                         che i ricorrenti invocano tuttavia la protezione di diritti acquisiti, sostenendo che le arnie sono presenti in loco da almeno una sessantina d'anni e in precedenza si trovavano nella stalla poi trasformata in casa d'abitazione;

                                         che in materia edilizia il nuovo diritto non si applica di regola alle costruzioni ed impianti preesistenti alla sua entrata in vigore; in effetti, la garanzia costituzionale della proprietà, unitamente ai principi della non retroattività delle leggi e della buona fede, assicura una protezione dei diritti acquisti (Besitzstandsgarantie) che in ambito edilizio si estrinseca attraverso la possibilità di mantenere costruzioni ed impianti realizzati legittimamente in base ad un determinato ordinamento giuridico e di conservare i valori così incorporati nei fondi a dispetto di successivi cambiamenti normativi suscettibili di comprometterne l'esistenza (Schürmann/Hänni, Planungs-, Bauund besonderes

                                         Umwetschützrecht, p. 267; Pfisterer, Die Anwendung neuer Bauvorschriften auf bestehende Bauten und Anlagen, p. 93 ss.; Zimmerlin, Das Baugesetz des Kanton Aargau, § 224 N. 3 ss.; Scolari, Commentario, N. 507 ss.; DTF 113 Ia 119, 109 Ib 119; ZBl 1990 p. 354, 1982 p. 447; RDAT II-1993 N. 31 e 32);

                                         che la garanzia costituzionale della proprietà così intesa non si estende soltanto all'opera edilizia in quanto tale, ma comprende anche la sua destinazione; edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sorgono possono essere conservati ed ulteriormente utilizzati (art. 70 cpv. 1 LALPT);

                                         che la predetta garanzia non è però assoluta; l'obbligo di adattare al nuovo diritto costruzioni ed impianti realizzati in assenza di normative o in base ad un ordinamento successivamente abrogato può essere imposto segnatamente al cospetto di ragguardevoli ed imprescindibili motivi di polizia, quali la sicurezza, l'igiene o la prevenzione da immissioni gravemente nocive per l'uomo e l'ambiente (Hallen/Karlen, Raumplanungsund baurecht, p. 204; Pfisterer, op. cit, p. 48 ss.; Scolari, op. cit., N. 507; DTF 117 Ib 247, 113 Ia 122);

                                         che nel caso di specie non è stato per nulla provato che al momento della trasformazione della stalla effettuata nel 1994 la costruzione ospitava un allevamento di api; a prescindere dalle svariate dichiarazioni di segno opposto prodotte dal municipio di __________ (vedi allegati allo scritto 18 luglio 2002 indirizzato al Consiglio di Stato), la numerosa documentazione versata agli atti dagli insorgenti dimostra che la famiglia Scolari si è occupata per generazioni di apicoltura e possedeva diversi apiari nella regione, ma non comprova con la dovuta puntualità che tale attività fosse ancora esercitata nel rustico all'odierno mapp. 225 allorquando l'edificio è stato convertito in casa d'abitazione;

                                         che neppure la domanda di costruzione presentata il 12 marzo 1994 per trasformare la stalla mutandone la destinazione attesta d'altronde la presenza di un apiario al suo interno e la volontà dei proprietari di mantenere una simile struttura nella futura casa d'abitazione; i piani e la relazione tecnica allegati alla domanda non contemplano l'installazione di un apiario nella nuova costruzione, il che comporta una rinuncia alla tutela di un'eventuale situazione acquisita per cambiamento totale della pregressa destinazione dell'immobile (RDAT II-1998 N. 19);

                                         che i ricorrenti non possono dunque richiamarsi con successo alla protezione delle situazioni acquisite per evitare di allontanare l'apiario insediato abusivamente nell'abitazione al mapp. __________ di __________; quand'anche potessero essere posti al beneficio della garanzia della proprietà non ne trarrebbero in concreto alcun beneficio, poiché l'apiario andrebbe comunque rimosso per le stesse ragioni legate alle immissioni moleste che impediscono di considerarlo conforme alla zona residenziale di accoglienza;

                                         che la cessazione dell'attività può essere infatti ordinata quando il contrasto con la zona di utilizzazione è, come nel caso concreto, grave e non altrimenti sanabile (art. 70 cpv. 4 LALPT; Scolari, op. cit., N. 520 ad art. 70 LALPT);

                                         che in simili evenienze non si pongono nemmeno problemi di perenzione dell'azione di ripristino (Scolari, op. cit., N. 521 ad art. 70 LALPT); anche volendolo fondare esclusivamente sull'art. 43 LE, l'ordine di rimozione risulterebbe comunque tempestivo siccome emanato entro il termine di trent'anni dalla sistemazione dell'apiario nei muri perimetrali dell'abitazione dei ricorrenti (Scolari, op. cit., N. 1313 ad art. 43 LE);

                                         che il ripristino di una situazione conforme al diritto non costituisce peraltro misura particolarmente gravosa; tutto sommato, l'allontanamento dell’apiario contestato, composto semplicemente da arnie addossate all’abitazione dei ricorrenti, può essere eseguito in poco tempo, con una spesa irrisoria e senza particolari difficoltà tecniche;

                                         che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, ponendo a carico dei ricorrenti soccombenti la tassa di giustizia e le ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

                                   3.   I ricorrenti in solido verseranno fr. 1'000.- di ripetibili al comune di Prato Leventina e complessivi fr. 1’000.- per identico titolo a __________, __________, __________, __________ e __________.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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