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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2003 52.2002.414

28 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,011 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.414  

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 aprile 2001 della

__________, patr. da: avv. __________,  

Contro  

la risoluzione 21 marzo 2001, no. 1277, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la decisione 19 ottobre 2000 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca, in materia di autorizzazione per la tenuta di fagiani;

viste le risposte:

-      2 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

-    16 maggio 2001 del Dipartimento opere sociali, Ufficio del veterinario cantonale;

-    31 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca;

preso atto della sentenza 16 agosto 2002 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto e in diritto

                                         che il 17 gennaio 2000 la __________ (__________) ha chiesto all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) l'autorizzazione alla tenuta in cattività di 50 fagiani comuni e 2 starne;

                                         che il 19 ottobre 2000 non l'UVC, bensì l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) ha concesso la predetta autorizzazione, valida fino al 31 dicembre 2002;

                                         che l'UCP ha imposto quali condizioni particolari, tra l'altro, la tenuta di un registro e l'obbligo di notifica di ogni variazione importante del numero di animali custoditi ed ha inoltre rilevato che un'eventuale richiesta di messa in libertà dei volatili non sarebbe stata accolta;

                                         che, contestando la necessità di ottenere un'autorizzazione, le condizioni accessorie poste e il preannunciato, futuro diniego dell'autorizzazione alla messa in libertà, __________ è insorta contro la predetta risoluzione dipartimentale dinanzi al Consiglio di Stato;

                                         che con giudizio 21 marzo 2001 il Governo ha respinto l'impugnativa, nella misura in cui l'ha dichiarata ricevibile;

                                         che il 16 ottobre 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudicato governativo, respingendo il gravame presentato da __________;  

                                         che con sentenza 16 agosto 2002, le cui motivazioni sono state notificate il 17 ottobre seguente, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo interposto da __________;

                                         che, senza esaminare le censure di merito sollevate nell'impugnativa, l'alta Corte federale ha ritenuto che materialmente competente a decidere, nello specifico caso, era l'UVC e non l'UCP, istanza peraltro ben distinta dal profilo funzionale e gerarchico;

                                         che, di conseguenza, il Tribunale federale ha annullato la decisione 16 ottobre 2001 di questo Tribunale e dato atto della nullità della risoluzione 19 ottobre 2000 dell'UCP, rinviando gli atti a questa Corte per pronunciarsi su spese e ripetibili delle procedure cantonali;

                                         che con scritto 12 novembre 2002, __________, adducendo che la nullità di una decisione comporta il risarcimento delle spese sostenute al riguardo dal cittadino, ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di riconoscerle un'indennità per ripetibili di fr. 5'800.--, oltre a fr. 500.-- per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato;

                                         che, facendo proprie le motivazioni espresse dal Tribunale federale, questo tribunale deve limitarsi ad accogliere il ricorso 23 aprile 2001 ed annullare la decisione del Consiglio di Stato;

                                         che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento alla controparte di un'indennità che, in virtù del divieto d'arbitrio, deve essere equa e ragionevole (cfr. RDAT 1987 n. 72); 

                                         che la parte vincente non ha il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio, ma solamente delle spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi fatti valere in giudizio (cfr. RDAT II-1994 n. 12); 

                                         che, per determinare l'ammontare delle ripetibili, l'autorità amministrativa deve appoggiarsi alla TOA, valutando l'onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente;  

                                         che occorre pertanto aver riguardo alla complessità e all’impor-tanza nonché al valore e all’estensione della pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II-1994 n. 12);

                                         che, posti questi principi, il fatto che una decisione anziché venir annullata sia dichiarata nulla non comporta, dal profilo in esame, conseguenze differenti; 

                                         che, in concreto, per quanto concerne le istanze cantonali, la ricorrente si è avvalsa del patrocinio di un legale unicamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che, dal profilo giuridico, le questioni sollevate dalla fattispecie non appaiono di particolare complessità ed erano del resto già state focalizzate, per lo più, in sede governativa;

                                         che di particolare rilievo risulta pure l'importanza, in fin dei conti modesta, degli interessi materiali in gioco;

                                         che, nella sostanza, l'esito della vertenza permane peraltro tuttora incerto; 

                                         che, valutato l'insieme delle circostanze, un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.-- (fr. 1'200.-- di onorario e fr. 300.-- di spese) relativa alla procedura dinanzi a questo tribunale appare tutto sommato adeguata; 

                                         che, d'altro canto, non si giustifica di attribuire ripetibili in relazione alla precedente istanza ricorsuale, considerato come la ricorrente non fosse, in quella sede, patrocinata;

                                         che gli atti non vanno quindi retrocessi al Governo, bensì direttamente all'UVC affinché, tratte le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale, statuisca sulla domanda di autorizzazione 17 gennaio 2000, previa verifica della sua attualità;

                                         che, visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e spese (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 10 LCP; 6 LPDA; 38, 39, 40 OPAn; 8 LALPDA; 12 RALCC; 12 RLALPDA; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 21 marzo 2001, no. 1277, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono retrocessi al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, per decisione sulla domanda di autorizzazione 17 gennaio 2000.

                                   2.   Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

                                   3.   Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

4.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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