Incarto n. 52.2002.410
Lugano 27 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2002 di
__________, patrocinata da: avv. __________,
contro
la decisione del Consiglio di Stato del 24 settembre 2002 (n. 4558), che conferma la decisione 3 giugno 2002 con cui il municipio di __________ ha ordinato alla ricorrente di demolire quanto realizzato in difformità con la licenza edilizia rilasciatale il 26 gennaio 2000;
viste le risposte:
- 21 ottobre 2002 del municipio di __________;
- 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
- 29 ottobre 2002 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria di una casa d'abitazione monofamigliare, situata a __________, in località __________ (part. n. __________ RF), a confine con un fondo inedificato (part. n. __________ RF), di proprietà dei resistenti __________ e __________. A cavallo del confine fra i due fondi v'è una piccola area boschiva, lunga una cinquantina di metri e larga una ventina, la cui estensione è stata accertata mediante risoluzione 21 aprile 1998 del Consiglio di Stato. Verso sud-ovest, il bosco è a diretto contatto con un corpo avanzato, largo m 4.50, della casa della ricorrente.
Il 30 giugno 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di sopraelevare la costruzione di un piano, aumentandone la volumetria ma lasciandone immutato il perimetro. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, obiettando che la costruzione non rispettava la distanza minima dal bosco. Verificata la situazione in loco, l’autorità cantonale è tuttavia rivenuta sulla propria determinazione, esprimendo in un secondo tempo preavviso favorevole all’intervento. Il 26 gennaio 2000 la ricorrente ha pertanto ottenuto dal municipio la licenza edilizia per sopraelevare la costruzione di un piano, senza modificarne il perimetro.
Nel corso dei lavori, la ricorrente si è però scostata dal permesso ricevuto, allungando di m 1,80 x 2,60 il corpo sporgente a diretto contatto con il bosco.
Alla domanda di costruzione in sanatoria, si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando la violazione delle distanze dal bosco. Il 26 giugno 2000 il municipio ha rilasciato la licenza in sanatoria. La licenza è tuttavia stata annullata dal Consiglio di Stato con risoluzione 10 ottobre 2000 (n. 4358), confermata dal Tribunale amministrativo con giudizio 8 gennaio 2001.
B. Il 3 giugno 2002 il municipio di __________ ha ordinato la demolizione delle opere realizzate in contrasto con la licenza ricevuta, indicando che un eventuale ricorso non avrebbe goduto dell’effetto sospensivo.
C. Con giudizio 24 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, riferendosi in particolare alla sentenza del Tribunale amministrativo, che aveva definitivamente negato la licenza edilizia in sanatoria.
Il rispetto delle distanze minime dal bosco sarebbe dettato da un interesse pubblico preminente rispetto a quelli personali o finanziari dei privati di conservare la costruzione. Considerata inoltre la malafede della ricorrente, la quale avrebbe edificato ben sapendo di eludere la licenza edilizia concessa, una diversa soluzione differente dalla demolizione non entrerebbe in considerazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. L’ordine di demolizione, allega, sarebbe sproporzionato, contrario al principio della buona fede e sprovvisto di interesse pubblico preponderante.
Le opere realizzate in contrasto con la legge differirebbero in misura minima con quanto autorizzato. La domanda di costruzione in sanatoria non implicava nessuna diminuzione della distanza della casa dal bosco, peraltro composto di sporadica vegetazione senza alcun pregio. La parte dell’immobile da demolire ospiterebbe il bagno e parte della cucina che servono all’edificio. L’abbattimento pregiudicherebbe inoltre le strutture dello stabile, sarebbe tecnicamente difficile da realizzare ed eccessivamente oneroso.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i resistenti __________ che contestano in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti di cui si dirà semmai più avanti. Il municipio si rimette all’apprezzamento del Tribunale amministrativo.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, gravata dalla decisione impugnata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Un sopralluogo è del tutto superfluo. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione è sufficientemente nota a questo tribunale ed emerge chiaramente dagli atti. I fatti non sono controversi e le questioni poste a giudizio non richiedono nuovi accertamenti. Il giudizio può quindi essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Ai resistenti va riconosciuta la qualità di parte. In quanto proprietari di un fondo contermine a quello della ricorrente, essi versano in effetti in una situazione legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a contraddistinguerla da quella degli altri membri della collettività. Sono inoltre portatori di un interesse personale, diretto ed attuale ad opporsi a qualsiasi intervento suscettibile di pregiudicare la conservazione del bosco che separa la loro proprietà da quella della ricorrente. Al proprietario di un fondo contermine a quello oggetto di un abuso edilizio, si deve in via di principio riconoscere un interesse legittimo ad esigere che la disciplina urbanistica venga rispettata anche nelle fasi successive al rilascio della licenza. Dandosi il caso, il mancato esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio può non solo sostanziare una disattenzione dell’interesse pubblico, ma interferire in misura pregiudizievole nella sfera giuridica del terzo proprietario del fondo contermine a quello in cui si è manifestato l’abuso edilizio. Sicchè il riconoscimento, in siffatte situazioni, della potestà ricorsuale appare congruamente giustificato (RDAT 1979 n. 52 cons. b).
3. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso in contrasto con la legge, il PR o il RE, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Violazioni minime dell’interesse pubblico, ma pregiudizievoli di quello dei vicini, devono comunque essere eliminate quando questi abbia tempestivamente reclamato. Resta riservato il principio della proporzionalità (art. 43 cpv. 1 e 2 LE).
L'ordine di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto, ossia di un'opera realizzata senza permesso od in contrasto con il permesso ricevuto, che si pone in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile e non può pertanto essere posta al beneficio di un permesso in sanatoria (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE n. 1286 seg.).
Quando il ripristino risulti impossibile o sproporzionato, è possibile sostituirlo con una sanzione pecuniaria entro un anno dalla violazione (art. 44 cpv. 1 e 2 LE).
Anche il costruttore in mala fede può richiamarsi al principio di proporzionalità. Deve tuttavia attendersi che l’autorità applichi un metro di giudizio severo, attribuendo un peso accresciuto all’interesse riferito al ripristino di una situazione conforme al diritto (DTF 111 Ib 224 consid. 6b). Ove il costruttore abbia agito in mala fede, nella ponderazione degli interessi contrapposti, l’autorità può attribuire un peso accresciuto al ripristino di una situazione conforme al diritto materiale e trascurare, o considerare solo parzialmente, gli inconvenienti meramente personali, segnatamente le spese di costruzione e di demolizione, derivanti ai proprietari dall’ordine litigioso.
4. Con giudizio 8 gennaio 2001, contro il quale non è stato interposto ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la licenza edilizia rilasciata in sanatoria all’insorgente, ritenendo che l’aggiunta in contestazione violasse le norme sulle distanze delle costruzioni dal bosco. L’esistenza di una violazione materiale della legge è quindi stata accertata con giudizio che non può essere rimesso in discussione.
5. 5.1. A torto reputa la ricorrente che l’ordine di demolizione non sia sorretto da un interesse pubblico sufficiente.
La LFo ha, tra l’altro, lo scopo di conservare la foresta nella sua estensione e ripartizione geografica, di proteggerla come ambiente naturale di vita e di garantire che possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (art. 1 cpv. 1 lett. a-c LFo). Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).
Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Come norme di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal pericolo di caduta alberi, dagli incendi, dall’umidità e dall’ombra; come norme di polizia forestale tendono invece a preservare il bosco dalle immissioni dannose provocate dagli edifici, segnatamente proteggendolo dal fuoco e salvaguardando il valore ecologico (FF 1988 III 162). Le prescrizioni sulle distanze sono da intendersi da una parte come misure di salvaguardia di un bene (il bosco) da preservare nella prospettiva di uno sviluppo durevole, dall’altra come misure destinate alla tutela della sicurezza dei fondi confinanti con la zona boschiva. L’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio boschivo coincide quindi con l’interesse alla protezione della proprietà privata dai pericoli che l’eccessiva vicinanza al bosco comporterebbe. Il semplice interesse soggettivo della ricorrente, motivato più da ragioni estetiche e di comodità, non può quindi considerarsi prevalente a quello pubblico.
5.2. Secondo l’art. 6 LCFo, le costruzioni devono distare almeno 10 m dal bosco. In via di deroga, la distanza può essere ridotta a 6 m. In concreto, la costruzione preesistente sorgeva in parte a contatto diretto con il bosco. Con l’intervento abusivo in contestazione, la ricorrente ha ulteriormente ridotto la già insufficiente distanza dal bosco. Ha quindi aggravato il contrasto preesistente. Ciò non può essere tollerato.
A torto minimizza la ricorrente l’importanza dell’abuso commesso. Tanto dal profilo oggettivo, quanto dal profilo soggettivo, nelle circostanze concrete, l’allungamento di m 1.80 x 2.60 del corpo sporgente a diretto contatto con il bosco, non può essere considerato una lieve trasgressione. L'architetto che ha allestito i piani e, di riflesso, anche la ricorrente, non potevano ignorare che la variante doveva essere preventivamente autorizzata. Viste le difficoltà incontrate per ottenere la licenza 20 gennaio 2000, è assai verosimile che la ricorrente ed il suo architetto sapessero perfettamente che un ampliamento orizzontale non sarebbe mai stato autorizzato. Già per il fatto di aver costruito senza permesso, il loro comportamento non appare comunque in buona fede.
5.3. Infondate sono le censure sollevate dalla ricorrente in relazione ad un’asserita mancanza di pregio del bosco ed alla sporadicità della vegetazione. Il recente accertamento dell’area boschiva non può essere rimesso in discussione. La scarsità della vegetazione arborea è del tutto irrilevante.
6. In concreto, il controverso ordine di ripristino non viola il principio di proporzionalità.
Invano sostiene la ricorrente che con la demolizione sarebbe necessario spostare il bagno e la cucina. In realtà, il bagno potrebbe essere mantenuto nell’attuale posizione, dato che soltanto l’allungamento di m 1.80 x 2.60 nell’angolo nord-ovest è interessato dall’ordine di demolizione. Anche metà della cucina potrebbe venire conservata, salvaguardando in tal modo almeno parte degli allacciamenti. La demolizione dell’aggiunta non pregiudica pertanto la funzionalità dell’immobile, che rimane comunque garantita. A maggior ragione se si considera che le esigenze di un'abitazione secondaria (cfr. domanda di costruzione del 30 giugno 1999, pto. 12) sono generalmente inferiori a quelle di una residenza primaria.
La demolizione non è peraltro impossibile. Nemmeno la ricorrente, del resto, lo sostiene. Non è escluso che possa costare anche un paio di decine di migliaia di franchi. Molto probabilmente ben meno della somma (fr. 65'872.-) indicata dal preventivo prodotto dalla ricorrente, che corrisponde alla metà dei costi di costruzione iniziali (fr. 120'000.-), ma interessa una cubatura dieci volte inferiore. Ma anche se dovesse costare la cifra prospettata dalla ricorrente, dal profilo della proporzionalità la rettifica rimarrebbe comunque esigibile in considerazione della palese mala fede con cui essa ha agito. Ammettere il contrario significherebbe in effetti accettare l’abuso commesso, facendo risultare pagante questo genere di atteggiamenti, incoraggiando l’inosservanza della legge e discriminando chi la rispetta nonostante il sacrificio che questa gli impone. Per questo stesso motivo, va pure esclusa la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria.
7. Dai considerandi che precedono, il giudizio impugnato resiste alle censure della ricorrente. L’ordine di demolizione va confermato in quanto immune da violazioni del diritto e il ricorso respinto (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà a __________ e __________ un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 17 LFo; 6 LCFo; 21, 43, 44 LE; 3,18, 28, 31, 43, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà ad __________ e __________ la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario