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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.05.2003 52.2002.407

26 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,739 mots·~9 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.407  

Lugano 26 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 settembre 2002 di

__________,  

Contro  

la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3913) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 giugno 2002 con cui il municipio di __________ ha accertato il carattere arbitrario di un'assenza dal lavoro e disposto una riduzione dello stipendio;

viste le risposte:

-    21 ottobre 2002 del municipio di __________;

-    22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente __________ lavora a tempo parziale (60%) alle dipendenze del comune di __________, quale infermiera presso il __________ (__________). Il piano di lavoro prevedeva che lavorasse sabato 1° e domenica 2 dicembre 2001. Venerdì 30 novembre e lunedì 3 dicembre era invece libera.

                                         La mattina del venerdì 30 novembre 2001, il marito della ricorrente ha telefonato alla direzione del __________ per annunciare che la moglie non avrebbe lavorato sabato e domenica, siccome ammalata. L'economo, che sostituiva il direttore, ha chiesto alla ricorrente, per il tramite del marito, di produrre un certificato medico attestante l'incapacità lavorativa.

                                         La ricorrente ha ripreso il lavoro martedì 4 dicembre 2001, senza dar seguito alla richiesta.

                                         Il 7 gennaio 2002 il direttore del __________ l'ha sollecitata verbalmente a produrre il certificato medico richiesto dall'economo. La richiesta è stata invano rinnovata per iscritto il 18 seguente ed 1° marzo 2002.

                                  B.   Il 13 giugno 2002, il municipio ha deciso di considerare arbitraria l'assenza del 1° - 2 dicembre e di ridurre lo stipendio in proporzione.

                                  C.   Con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, respingendo il ricorso contro di essa interposto da __________.

                                         Il Governo ha in sostanza ritenuto che la decisione fosse conforme all'art. 13 cpv. 4 del regolamento organico dei dipendenti del centro (__________), che abilita la direzione ad esigere la presentazione di un certificato medico in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze o ai giorni di riposo.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione del municipio.

                                         In sostanza, l'insorgente rileva che il direttore le ha chiesto per la prima volta di produrre un certificato medico soltanto il 7 gennaio 2003. Il tempo che ha lasciato trascorrere sarebbe eccessivo. La malattia non potrebbe più essere accertata.

                                         La decisione, soggiunge, violerebbe anche l'art. 33 __________, che dichiara il regolamento applicabile al personale occupato a tempo parziale soltanto proporzionalmente all'onere lavorativo.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

                                         Il municipio chiede invece che il ricorso sia dichiarato irricevibile siccome tardivo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa.

                                         Il ricorso, spedito il 27 settembre 2002, è tempestivo. Il giudizio del Consiglio di Stato è infatti stato spedito alla ricorrente soltanto il 4 settembre 2002 (cfr. busta d'intimazione). Rimasto depositato presso posta di __________, è stato ritirato il 12 seguente, ultimo giorno del periodo di giacenza. Irrilevante è il fatto che sia stato inoltrato per errore al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che l'ha trasmesso a questo tribunale (cfr. art. 4 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 13 cpv. 1 __________:

                                         1.   Il dipendente che non si presenta al lavoro per malattia od infortunio deve avvisare immediatamente la direzione o il proprio responsabile di settore".

                                        2.     Dopo tre giorni di assenza continuata, egli deve presentare un certificato medico (...).

                                       3.    (... omissis ...)

4.    Su richiesta della Direzione il certificato medico deve inoltre sempre essere presentato in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze o ai giorni di riposo e dopo 3 assenze per ragioni di salute di durata non

       superiore ai 3 giorni che si verifichino nel corso dell'anno".

                                         La norma è chiara e non esige approfonditi commenti. Ai fini del giudizio va comunque rilevato che la richiesta di presentare un  certificato medico in caso di assenze ripetute di breve durata o contigue a giorni liberi va di principio avanzata tempestivamente. L'accertamento della malattia a guarigione avvenuta è infatti problematico. Va inoltre osservato che la norma si applica indistintamente tanto ai dipendenti a tempo pieno, quanto al personale occupato a tempo parziale.

                                         2.2. Secondo l'art. 33 __________ il personale occupato a tempo parziale è assoggettato alle disposizioni del regolamento soltanto "proporzionalmente".

                                         L'insorgente si richiama a questa norma per rivendicare, a favore dei dipendenti a tempo parziale, un'esenzione dall'obbligo di presentare, su richiesta della direzione, un certificato medico in caso di assenze contigue alle vacanze od ai giorni di riposo.

                                         La tesi non può essere condivisa.

                                         L'art. 13 cpv. 4 __________ regola due distinte fattispecie: quella delle assenze contigue a giorni di vacanza o liberi e quella delle assenze ripetute di durata inferiore a tre giorni. Il diritto del datore di lavoro di chiedere il certificato medico in caso di assenze contigue a giorni di vacanza o liberi da impegni lavorativi non è soggetto a limiti particolari. Quello di esigere un simile certificato in caso di assenze ripetute di durata inferiore a tre giorni sussiste invece soltanto a partire dalla quarta assenza nel corso di un anno. Questa limitazione rimane circoscritta alle assenze ripetute di breve durata. Non interferisce con il diritto della direzione di esigere un certificato nel caso di assenze contigue a giorni di vacanza o liberi da impegni lavorativi, che sussiste già a partire dalla prima assenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un dipendente a tempo pieno o a tempo parziale.

                                         Il fatto che le assenze di meno di tre giorni dei dipendenti a tempo parziale siano molto spesso contigue a giorni liberi non permette loro di sottrarsi alla richiesta della direzione di presentare un certificato medico adducendo che non potrebbero altrimenti beneficiare dell'esenzione da tale obbligo, prevista dalla norma limitatamente a tre assenze all'anno di durata non superiore a tre giorni. Da questo fatto si può soltanto dedurre che l'obbligo di presentare un certificato in caso di assenze ripetute di breve durata, previsto in aggiunta a quello riferito alle assenze contigue alle vacanze o ai giorni di riposo, grava più sui dipendenti a tempo pieno che su quelli a tempo parziale.

                                   3.   3.1. Venerdì 30 novembre e lunedì 3 dicembre 2001, la ricorrente era in concreto libera da impegni di lavoro. Era invece di turno sabato 1° e domenica 2 dicembre. Stando alle sue stesse dichiarazioni (cfr. ricorso pag. 2 n. 2), la mattina del 30 novembre ha informato telefonicamente il __________, per il tramite del marito, che non si sarebbe presentata al lavoro, siccome ammalata. Ha quindi adempiuto l'obbligo, sancito dall'art. 13 cpv. __________, di avvisare immediatamente la direzione dell'impedimento.

                                         Nel corso di quella stessa telefonata, il contabile del __________, che sostituiva il direttore assente, l'ha sollecitata, sempre per il tramite del marito, a presentare un certificato medico. Verificandosi l'assenza dopo un giorno di congedo, la richiesta era di principio conforme all'art. 13 cpv. 4 __________. A maggior ragione era giustificata se si considera che l'assenza si verificava tra due giorni liberi, durante una fine settimana e che già venerdì la ricorrente era in grado di prevedere che sarebbe stata ammalata non soltanto il sabato, ma anche la domenica.

                                         __________ non nega di aver ricevuto la richiesta di presentare un certificato medico già al momento in cui ha avvertito il datore di lavoro che non si sarebbe presentata al lavoro. Né sostiene che non fosse consecutiva ad un giorno di riposo e che pertanto non potesse essere avanzata. La ricorrente si limita in effetti a contestare la competenza del contabile ad esigere la presentazione di un certificato, pretendendo che fosse il direttore in persona a formulare una simile richiesta.

                                         A torto, tuttavia, poiché non si può ragionevolmente impedire al direttore di avvalersi dei suoi collaboratori per sostituirlo nel disbrigo di questo genere d'incombenti quando non è raggiungibile. L'invito a presentare un certificato medico, rivolto alla ricorrente dal contabile del __________, ha quindi valore di richiesta della direzione anche se, materialmente, è stato avanzato da un ausiliario del direttore, agente per delega dello stesso. Per rispondere all'obbligo di avvertire la direzione dell'assenza, sancito dall'art. 13 cpv. 1 __________, la ricorrente si è peraltro limitata a conferire con il contabile per il tramite del marito. Non si è rivolta direttamente al direttore. Deve quindi lasciarsi addebitare che fosse l'interlocutore ad esigere la presentazione di un certificato medico. A maggior ragione se si considera che la ricorrente non ha immediatamente contestato che la richiesta di presentare un certificato medico fosse formulata dal contabile, anziché dal direttore in persona.

                                         Nelle circostanze concrete, il direttore poteva dal canto suo ritenere che la ricorrente avesse recepito l'invito formulato dal contabile in sua vece, mentre la ricorrente non può interpretare come una rinuncia il fatto di non essere stata sollecitata a darvi seguito nei giorni immediatamente successivi alla ripresa del lavoro. Vanno quindi respinte le contestazioni che la ricorrente solleva in relazione al ritardo con cui il direttore avrebbe sollecitato l'inoltro di un certificato medico. La richiesta verbale del 7 gennaio 2002 del direttore e quelle scritte, rivoltele successivamente, sono semplici sollecitazioni, confermative della richiesta chiaramente e tempestivamente formulata dal contabile del __________ per conto del direttore.

                                         3.2. A norma dell'art. 13 cpv. 3 __________, "in caso di mancato avviso o di mancata presentazione del certificato medico, l'assenza è considerata arbitraria". Considerato il rifiuto opposto dalla ricorrente alla richiesta  di presentare il certificato medico, corretta è la deduzione del municipio di considerare arbitraria l'assenza dal lavoro del 1° - 2 dicembre 2001.

                                         Secondo l'art. 14 __________, "le assenze arbitrarie vengono dedotte, per il periodo della loro durata, dallo stipendio del mese seguente". Immune da violazioni del diritto ed incontestata dal profilo della sua quantificazione è anche la decurtazione dello stipendio operata dal municipio.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

                                         La tassa di giustizia, commisurata al valore di causa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 13, 14 __________ di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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