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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.06.2003 52.2002.391

26 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,840 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.391  

Lugano 26 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2002 di

__________, patrocinato da: avv. __________,  

contro  

la decisione 18 settembre 2002 (n. 4396) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso una variante del piano regolatore di __________ adottata dall'assemblea comunale nella seduta del 11 marzo 2002;

viste le risposte:

-    15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

-    25 ottobre 2002 della presidente dell'assemblea comunale __________;

-      8 novembre 2002 del comune di __________;

preso atto della replica 17 dicembre 2002 e delle dupliche:

-      8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;

-      9 gennaio 2003 della presidente dell'assemblea comunale __________;

-    15 gennaio 2003 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 10 marzo 1994 il Tribunale della pianificazione del territorio ha accolto il ricorso di __________ contro l'approvazione del PR di __________ ed ha rinviato l'incarto al Consiglio di Stato per il riesame dell'azzonamento di alcuni mappali in considerazione della nuova legge forestale e della tutela del paesaggio.

                                  B.   Il 26 novembre 2001 il municipio di __________ ha indetto una serata informativa per illustrare alla popolazione le varianti di PR elaborate in ossequio alla sentenza summenzionata e per invitare i cittadini a formulare osservazioni. Il 18 gennaio 2002 esso ha poi licenziato il messaggio no. 17 inerente all'adozione di alcune varianti di PR.

                                         Dal 22 febbraio 2002 è stata esposta all'albo comunale la convocazione dell'assemblea straordinaria prevista per l'11 marzo 2002. L'avviso è pure stato distribuito a tutti i fuochi del comune a mezzo posta il 25 febbraio 2002.

                                  C.   L'11 marzo 2002 il legislativo comunale ha approvato con 10 voti favorevoli ed uno contrario le varianti di PR proposte. In applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LOC la presidente dell'assemblea comunale ha pubblicato la relativa deliberazione all'albo comunale dal 15 marzo 2002.

                                  D.   Con decisione 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame di __________ avverso la summenzionata risoluzione nella misura in cui erano sollevate censure di violazione della LALPT. Trattandosi di un ricorso inoltrato in sede di prima pubblicazione del PR, il Governo le ha considerate premature. Le ulteriori contestazioni mosse dall'insorgente sono invece state respinte, siccome infondate. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il comune avesse applicato correttamente la procedura prescritta dalla LOC per l'adozione delle varianti di PR per giungere alla deliberazione del legislativo.

                                  E.   Contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

                                         Lamentata una violazione della procedura stabilita dagli art. 32 e 33 LALPT volta all'informazione ed al coinvolgimento della popolazione e dell'autorità cantonale, in particolare della Commissione monumenti storici, a dire del ricorrente le varianti adottate sarebbero anche contrarie alle indicazioni date dal TPT nella decisione 10 marzo 1994.

                                  F.   Il Consiglio di Stato si è riconfermato nelle conclusioni poste a fondamento della risoluzione impugnata. La presidente dell'assemblea comunale ha chiesto la reiezione del gravame.

                                         Il municipio ha domandato di dichiarare irricevibile il ricorso in quanto volto a censurare violazioni della LALPT, di ordine procedurale o materiale; per il resto ha rilevato che la popolazione ed il ricorrente sono stati informati compiutamente in merito alle varianti di PR.

                                  G.   In replica l'insorgente ha sottolineato che le domande da lui poste nel corso dell'assemblea comunale sono state evase in modo superficiale e in parte contrariamente al vero. Il voto che ne è scaturito sarebbe pertanto stato influenzato dalle carenti e a tratti false informazioni ricevute. Ha inoltre censurato il fatto che non erano a disposizioni la relazione tecnica e le NAPR.

                                  H.   In duplica il Consiglio di Stato e la presidente dell'assemblea comunale hanno riconfermato le proprie precedenti conclusioni. Secondo il municipio l'insorgente avrebbe fatto valere solo censure di carattere pianificatorio e dunque irricevibili in questa sede. Ha inoltre contestato che siano state date risposte incomplete o inveritiere o che sia in qualche modo stato menomato l'esercizio dei diritti d'informazione e di partecipazione dei cittadini. L'Esecutivo comunale ha sostenuto che nel corso dell'assemblea comunale erano a disposizione dei cittadini svariate copie delle NAPR.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3).

                                   2.   Giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, salvo che la legge non disponga altrimenti. L'impugnabilità di tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in seconda istanza, davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ha valore di principio generale. Svariate leggi istituiscono tuttavia delle deroghe a questa regola per le materie da esse trattate.

                                         2.1. Secondo l'art. 41 cpv. 1 LOC, il presidente pubblica all'albo comunale, entro cinque giorni, le risoluzioni dell'assemblea comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione, effettuata dal presidente del legislativo immediatamente dopo la deliberazione, è volta a permettere l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazioni della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per giungere alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione del contenuto del PR innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): è in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - la violazione delle disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; STA inedita 12 giugno 1998 in re comune di Giornico e, quando il PR era regolamentato a livello di LE, STA inedite 11 febbraio 1980 in re comune di Locarno e lc; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di Airolo, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 n. 6; inoltre A. Scolari, Commentario, 2.a ed., n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).

                                         2.2. Nel caso concreto, il ricorrente è insorto al Consiglio di Stato in occasione della prima pubblicazione della deliberazione con cui l'assemblea comunale di __________ ha adottato la variante di PR in discussione. Le censure proposte nell'atto ricorsuale concernono però prevalentemente presunte violazioni della procedura prescritta dalla LALPT: il ricorrente si duole infatti della mancata informazione delle popolazione e dell'autorità cantonale ai sensi degli art. 32 e 33 LALPT e sostiene che le varianti adottate sarebbero contrarie a quanto indicato dal Tribunale della pianificazione del territorio nella sentenza 10 marzo 1994.

                                         Trattandosi di contestazioni relative al PR che concernono la LALPT, il ricorso per tali censure innanzi a questo tribunale si appalesa irricevibile per difetto di competenza (art. 2 PAmm).

                                   3.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è invece data per quanto concerne le contestazioni sollevate in merito alla LOC. Entro questi limiti il ricorso è quindi ricevibile e può essere evaso sulla scorta degli atti (art. 18 PAmm), le prove di cui è chiesta l'assunzione non essendo suscettibili, per i motivi che seguiranno, di procurare a questo tribunale ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. In particolare, secondo l'insorgente la deliberazione dell'assemblea comunale sarebbe stata influenzata dalle risposte evasive ed in parte inveritiere fornite dal municipio, come pure per il fatto che in sala non erano a disposizione le NAPR.

                                         Dal verbale dell'assemblea comunale straordinaria, tenutasi l'11 marzo 2002, risulta che dopo aver letto il messaggio municipale la presidente ha messo in discussione e votazione separatamente gli oggetti dell'ordine del giorno: dapprima il piano del paesaggio, poi il piano delle zone, degli edifici e delle attrezzature d'interesse pubblico, quello del traffico ed infine le singole norme delle NAPR. Il verbale riporta pure i diversi interventi effettuati dal ricorrente stesso come pure da un altro cittadino. In alcuni casi è stato verbalizzato unicamente che la domanda era stata evasa, in altri è pure stato annotato il contenuto delle risposte date. Al termine dell'assemblea la segretaria ha dato lettura del verbale, che è stato approvato all'unanimità, con 11 voti favorevoli, nessun astenuto o contrario. Anche il ricorrente l'ha pertanto approvato. Ha quindi condiviso l'accertamento che le domande poste erano state evase. Ora, se ciò non era il caso, avrebbe dovuto rilevarlo immediatamente. Rimanendo passivo, si è invece precluso il diritto di contestare in sede di ricorso la sufficienza e la fedefacenza delle risposte ottenute.

                                         Sulla scorta delle prove in atti, si deve pertanto escludere che il voto assembleare sia stato in qualche modo influenzato da asserzioni incomplete o inveritiere del municipio.

                                         Uguale conclusione s'impone in merito all'ulteriore censura ricorsuale, secondo la quale nel corso dell'assemblea comunale non erano a disposizione dei cittadini le NAPR, ciò che avrebbe influenzato il voto dei cittadini. Tale documento era ottenibile presso la cancelleria comunale nei giorni precedenti l'assemblea, tant'è che il ricorrente stesso le ha potute visionare ed ha potuto riceverne una copia. Inoltre nel corso dell'assemblea ogni singolo articolo modificato della NAPR è stato letto ad alta voce e dunque portato a conoscenza degli aventi diritto di voto (cfr. verbale in atti). Se l'insorgente, che aveva già avuto modo di consultare la nuova normativa, avesse ritenuto che la mancanza di una copia delle stesse avesse in qualche modo influenzato il voto assembleare avrebbe dovuto chiedere che ciò fosse annotato a verbale.

                                   4.   Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso è respinto, per quanto ricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). L'insorgente rifonderà al comune di Carabietta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 74, 208, 209 LOC; 38 LALPT; 2, 3, 4, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà al comune di __________ la somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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