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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2002 52.2002.39

21 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,708 mots·~9 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00039  

Lugano 21 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  28 gennaio 2002 di

__________  

contro  

la decisione 7 gennaio 2002, n. 74, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 29 agosto 2001, rilasciata dal municipio di __________ a __________, per la costruzione di un fabbricato ad uso deposito sulla part. no. __________ RF;

viste le risposte:

-      5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato:

-      7 febbraio 2002 di __________;

-    12 febbraio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 15 giugno 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un prefabbricato da adibire a deposito nella zona R4 - semi-intensiva (part. no. __________ RF). Il manufatto, di 48,5 mq di superficie e di 2,5 ml di altezza, verrebbe destinato al ricovero degli attrezzi necessari alla coltivazione della vigna e all'apicoltura, attività svolte a titolo accessorio dal figlio dell'istante in licenza.

                                         Alla domanda si è opposto l'avv. __________, proprietario, a titolo individuale o in comunione ereditaria, di fondi contermini, contestando l'intervento dal profilo estetico e della conformità di zona.

                                         Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 29 agosto 2001 il municipio ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza richiesta. 

                                  B.   Con giudizio 7 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che il deposito non si ponga in contrasto con la funzione mista assegnata alla zona di utilizzazione e che non configuri neppure gli estremi di un intervento deturpante. 

C.  Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia. 

      Riproponendo le censure sollevate senza successo davanti alle istanze precedenti, l'insorgente qualifica il deposito quale costruzione a destinazione agricola, siccome al servizio di un'attività non semplicemente accessoria, considerata l'ingente produzione annua di miele. L'edificio risulterebbe pertanto incompatibile con la destinazione residenziale della zona. Lo stesso avrebbe poi dimensioni eccessive e provocherebbe un degrado estetico e paesaggistico. Da ultimo, il ricorrente ravvisa una violazione del diritto di essere sentito, avendo le autorità inferiori esperito un'istruttoria giudicata insufficiente.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono __________ e il municipio di __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione dell'insorgente, proprietario di fondi vicini a quello dedotto in edificazione e già opponente. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm). La situazione dei luoghi e le fattezze del progettato deposito emergono chiaramente dalle tavole processuali, al pari dell'entità dell'attività di apicoltura svolta dal figlio del resistente, documentata dalle dichiarazioni fiscali prodotte a richiesta del Consiglio di Stato. Le prove genericamente postulate, così come gli interrogatori formali e l'esperimento di un sopralluogo, non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto, rilevanti per il giudizio. 

                                         Per gli stessi motivi, va respinta l'eccezione di violazione del diritto di essere sentito sollevata dal ricorrente. L'istruttoria esperita dal Governo e la valutazione anticipata negativa operata in punto alla concludenza delle ulteriori prove richieste, resistono in effetti alle critiche dell'insorgente.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona in cui si collocano (RDAT II-1994 N. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, N. 70 s.; Scolari, Commentario, II. ed., N. 472).

2.2. L'attività edilizia nella zona R4 semi-intensiva di __________, in cui è compresa la part. no. __________ RF, è disciplinata dall'art. 35 NAPR che stabilisce: "la zona R4 è di principio destinata alla residenza; sono tuttavia pure ammesse destinazioni commerciali e amministrative, ad esclusione quindi delle attività artigianali moleste e di quelle industriali."

Con tutta evidenza, la funzione assegnata alla zona R4 non è puramente residenziale, bensì mista, dal momento che vi sono ammessi insediamenti di natura eterogenea. Accanto alle abitazioni, è infatti possibile insediarvi edifici commerciali, amministrativi o artigianali, questi ultimi a condizione che non ingenerino immissioni moleste, ossia ripercussioni non solo occasionali, incompatibili per intensità e durata con la funzione residenziale.

3.   3.1. Nelle concrete evenienze, il controverso deposito verrebbe realizzato con pannelli coibentanti rivestiti di lamiera zincata preverniciata e le sue dimensioni (ml 7,5 x 6,5) corrisponderebbero all'incirca a quelle di un'autorimessa per tre veicoli. Esso servirebbe a ricoverare in modo adeguato gli attrezzi agricoli, ora depositati in altre strutture inidonee presenti sul fondo. Gli utensili vengono utilizzati per la coltivazione del vigneto insistente in loco - il mappale, di 1444 mq, è edificato in misura inferiore al 10% - e per l'esercizio dell'attività di apicoltore svolta dal figlio dell'istante in licenza, le cui arnie non si trovano comunque su detto sedime. A tale riguardo, gli accertamenti fiscali esperiti dal Consiglio di Stato attestano un reddito dichiarato, derivante dall'apicoltura, che, seppur in crescendo, è comunque ancora inferiore a fr. 5'000.-- annui. Il numero di arnie possedute ammonta, stando agli ultimi dati, a 80 unità, per un valore di fr. 6'400.--. Quanto al tempo dedicato all'apicoltura, va rilevato che il figlio del resistente ha un'occupazione professionale a tempo pieno quale autista, con sede di lavoro a __________. 

3.2. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, l'attività dell'apicoltura, a cui sarebbe asservito il deposito, riveste carattere eminentemente accessorio, di occupazione del tempo libero, essenzialmente per diletto. Lo si evince sia dal modesto profitto conseguito, sia dal limitato tempo che, per esigenze professionali, vi può venir consacrato.

Per tale ragione, il magazzino non adempie i requisiti posti alla conformità funzionale in zona agricola, già di principio esclusa, giusta l'art. 34 cpv. 5 OPT, per gli edifici connessi all'esercizio  dell'agricoltura a titolo ricreativo.

D'altra parte, la questione a sapere se la costruzione potrebbe venir autorizzata in una zona a destinazione unicamente residenziale può rimanere indecisa, stante la natura mista del comparto in cui verrebbe ad insistere. Si rammenta comunque che la vocazione residenziale non esclude a priori la possibilità di insediare manufatti ad uso non abitativo, ma destinati ad altre attività, purché concorrano al soddisfacimento di esigenze tipiche di tale funzione, come l'occupazione del tempo libero, risultino subordinati ad essa e siano commisurati alle esigenze della popolazione locale (cfr. RDAT II-1997, N. 26, I-1995 N. 33; II-1994 N. 56; Scolari, op. cit., N. 475).

In ogni caso, il fabbricato può senza dubbio trovare collocazione nella zona mista retta dall'art. 35 NAPR. In effetti, esso non rientra certo nelle categorie degli edifici industriali o artigianali molesti, gli unici, in pratica, esclusi nell'area in questione. Può invero essere assimilato, di per sé, ad uno stabilimento artigianale. La zona artigianale si caratterizza infatti per attività incentrate sulla produzione di beni su piccola scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali (cfr. RDAT II-1994, N. 56; Scolari, op. cit., N. 484). In tali zone sono ammissibili non solo attività del settore secondario, ma anche di quello primario, esercitate con carattere artigianale (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 519 e 521). Tuttavia le ripercussioni provocate da tale edificio non possono venir qualificate di moleste, nel senso dianzi descritto (cfr. consid. 2.2.). In effetti, la sola presenza di un deposito per gli attrezzi, utilizzato in relazione ad un'attività a carattere accessorio, svolta principalmente altrove, non è suscettibile di ingenerare immissioni sgradevoli per il vicinato, a tal punto da essere durevolmente incompatibili con la vocazione abitativa.

Ne consegue dunque, in conclusione, che il controverso fabbricato risulta conforme alla zona a destinazione mista in cui verrebbe edificato. 

4.   L'insorgente censura pure l'inserimento dal profilo estetico del progettato edificio nell'ambiente circostante.

Il fondo interessato dalla costruzione si trova in un comparto posto sotto protezione ai sensi del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali (DLBN) e del relativo regolamento (RBN). Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati. Come esaurientemente illustrato dal Consiglio di Stato, il concetto di deturpazione presuppone un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio. Il contrasto con le preesistenze deve essere significativo ed immediatamente percettibile anche da parte di persone prive di particolare sensibilità estetica o di speciale indirizzo artistico.

Nel caso di specie, la Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN), autorità preposta a preavvisare l'intervento dal punto di vista estetico, ha ritenuto che la costruzione si inserisca adeguatamente nel contesto della zona. Tale valutazione non appare invero insostenibile. Per dimensioni, colore e materiali impiegati (cfr. consid. 3.1.), il manufatto non ha alcunché di stravagante, indecoroso o sproporzionato, né è suscettibile di alterare gli equilibri del paesaggio. Al contrario, le fattezze della costruzione sono assai comuni per edifici ad identica destinazione.

Non procedendo da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che il DLBN conferisce all'autorità decidente, la valutazione estetica dell'intervento operata dalla CBN regge perfettamente alle generiche critiche sollevate dall'insorgente.

5.   In esito alle considerazioni che precedono, il giudizio impugnato va quindi confermato, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm).

      La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________ fr. 1'200.-- per ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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