Incarto n. 52.2002.00038
Lugano 1. ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2002 di
__________
contro
la decisione 16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, no. 178, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 18 ottobre 2001, con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;
visti:
- la risposta 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
- lo scritto 30 luglio 2002 dell'insorgente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 aprile 2001 __________ è incorsa in un incidente della circolazione a __________, collidendo ad un'intersezione regolata da impianto semaforico con un veicolo sopraggiungente da sinistra condotto da __________. La teste __________, interrogata dalla polizia, ha confermato di avere visto la ricorrente passare con il semaforo rosso.
B. Il 3 agosto 2001 la Sezione della circolazione, constatato che l'interessata non aveva presentato osservazioni, le ha inflitto una multa di fr. 700.--, oltre a fr. 160.- di tassa e spese, per non avere osservato una segnalazione semaforica rossa indicante fermata, inoltrandosi in un'intersezione e collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC e 68 cpv. 1 OSStr. La decisione non è stata contestata.
C. a) Il 27 settembre 2001 la Sezione della circolazione ha informato la ricorrente di ravvisare in questi accadimenti gli estremi per l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre, assegnandole un termine per presentare osservazioni.
b) Il 4 ottobre 2001 __________ ha contestato le risultanze del rapporto di polizia, asserendo di avere appreso solo in un secondo tempo dell'esistenza di un teste in grado di confermare che essa è passata con luce verde. Unico responsabile dell'accaduto sarebbe pertanto il coprotagonista __________. Essa ha inoltre addotto di necessitare della licenza di condurre per occuparsi del figlio invalido.
c) Il 18 ottobre 2001 l'autorità dipartimentale le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese, autorizzando comunque durante tale periodo la guida di ciclomotori. La misura è stata adottata in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.
D. Il 16 gennaio 2002 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame presentato dalla ricorrente e confermato il provvedimento impugnato. Rilevato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze il provvedimento di revoca e la sua durata.
E. Contro tale decisione __________ è insorta davanti a questo Tribunale, postulandone l'annullamento. In particolare ha contestato l'attendibilità del teste assunto a verbale nel procedimento penale, la mancata presa di posizione in merito alle argomentazioni da essa addotte e l'omessa verifica della testimonianza offerta.
F. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso senza formulare particolari osservazioni.
G. Il 30 luglio 2002 l'insorgente ha presentato la dichiarazione scritta 26 luglio 2002 di __________, secondo cui la ricorrente sarebbe ripartita dal semaforo quando lo stesso segnava luce verde.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva di __________ è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso senza istruttoria, in particolare senza procedere all'audizione della teste __________, in quanto la dichiarazione scritta agli atti è sufficiente per l'emanazione del presente giudizio (art. 18 PAmm).
2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata minima legale del provvedimento è di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
4. 4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 121 II 217 cons. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso concreto __________ è stata condannata al versamento di una multa di fr. 700.-- oltre agli oneri processuali. Ritenuto che la pronuncia non è stata impugnata presso le istanze superiori e che di conseguenza è cresciuta in giudicato, gli accertamenti ivi operati nonché l'apprezzamento giuridico degli stessi sono vincolanti anche per questo Tribunale. Va poi rilevato che considerata la gravità dell'infrazione addebitata all'insorgente, essa doveva attendersi la pronuncia nei suoi confronti di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Il provvedimento adottato rispetta infatti la prassi vigente nei casi di collisioni a seguito dell'inosservanza dell'indicazione semaforica. D'altra parte agli atti non figura alcuna prova che dimostri che l'agente di polizia intervenuto sul luogo del sinistro le avrebbe assicurato che non si sarebbe proceduto nei suoi confronti con l'adozione di una misura amministrativa. Tanto più che non compete ad un poliziotto rilasciare tali indicazioni.
4.3. Anche qualora questo Tribunale rivedesse i fatti accertati in sede penale in virtù del pieno potere cognitivo di cui gode (v. consid. 2), gli stessi andrebbero confermati.
Alla polizia intervenuta sul luogo del sinistro __________ ha dichiarato di essere ripartita dal semaforo quando lo stesso dava luce verde, "però con certezza assoluta non posso confermarlo." Il coprotagonista __________ ha invece asserito, senza alcuna esitazione, che il semaforo dalla sua parte segnava via libera. La teste __________ ha confermato quest'ultima versione, affermando che la ricorrente non ha rispettato il semaforo rosso. Considerato che __________ stava circolando dietro la vettura dell'insorgente, essa godeva di un'ottima visuale. Non vi è pertanto alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle sue dichiarazioni né della sua buonafede, ritenuto che la donna si è annunciata spontaneamente alla polizia.
Neppure lo scritto 26 luglio 2002 prodotto in questa sede è atto a sovvertire le conclusioni tratte in sede penale. __________ ha dichiarato che si trovava in attesa al semaforo posto sulla corsia adiacente a quella dell'insorgente. Non appena è apparso il verde le due donne sarebbero ripartite, la ricorrente in direzione di __________ ed __________ in direzione dello svincolo delle __________. Nel corso della svolta quest'ultima avrebbe notato il sopraggiungere del coprotagonista e la seguente collisione. __________ godeva pertanto di una visuale meno favorevole rispetto alla teste __________, trovandosi sulla destra della ricorrente e con la propria attenzione rivolta alla strada. La dichiarazione non appare inoltre di rilievo in quanto resa ad oltre tre mesi dalla data del sinistro. Se __________ si era già messa in contatto con l'insorgente la sera del 12 aprile 2002, vi è da chiedersi per quale motivo quest'ultima non ne ha fatto parola immediatamente con la polizia o nel corso del procedimento penale avviato successivamente. Essa ne ha invece accettato le risultanze e le conclusioni, pagando la multa inflittale e rinunciando per atti concludenti a chiedere la revisione del giudizio penale, che continua pertanto a vincolare questo tribunale.
5. In sede di osservazioni alla Sezione della circolazione, l'insorgente aveva fatto valere la necessità di disporre della licenza di condurre per occuparsi del figlio invalido.
Nella determinazione della durata della revoca va considerata la necessità professionale della licenza di condurre dell'interessato (art. 33 cpv. 2 OAC) e, per analogia, anche altri motivi personali (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, n. 2450, pag. 288). L'autorità non può tuttavia scendere sotto il minimo legale.
Nella fattispecie è stata pronunciata una revoca di un mese, che corrisponde al minimo legale stabilito dall'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr. Pertanto, anche ammettendo un tale bisogno, non vi è alcuno spazio per ridurre la durata del provvedimento adottato.
6. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 3, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria