Incarto n. 52.2002.00366
Lugano 7 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione __________, che aggiudica alla ditta __________ le opere da falegname del ricovero per anziani di __________;
viste le risposte:
- 25 settembre 2002 dell' Associazione __________;
- 2 ottobre 2002 dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 giugno 2002 l'Associazione __________ (ACAB) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da falegname (armadi a muro e cucina), sussidiate dal Cantone, che occorrono al ricovero di __________;
che il bando di concorso ed il capitolato d'appalto (pos. 191.100) stabilivano che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:
criterio
Valore %
prezzo
50
qualità (esperienza specifica)
50
che i concorrenti erano espressamente invitati ad allegare referenze specifiche, pena l'esclusione dalla gara;
che alla gara hanno partecipato sette ditte, fra cui la __________, con un'offerta di fr. 187'063.00 corredata da 7 referenze, e la __________, con un'offerta di fr. 203'498.50, alla quale erano allegate 41 referenze;
che le due offerte sono state valutate come segue:
rango
Ditta
prezzo
qualità
totale
1
__________
50.00
50.00
100.00
2
__________
45.16
50.00
95.16
...
.........omissis...........
......
50.00
.....
che, preso atto della graduatoria allestita dal progettista, il consiglio di amministrazione della __________ ha deliberato i lavori alla ditta __________;
che contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, eccepita la carenza di motivazione del provvedimento censurato, l'insorgente ha contestato la valutazione della qualità operata dal committente, sostenendo di avere maggiore esperienza dell'aggiudicataria;
che il consiglio di amministrazione dell'__________ ha chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;
che l'ULSA si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'insorgente ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di replicare, concessale da questo tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante al concorso; l'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine; date le circostanze, può essere decisa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di aggiudicazione e i rimedi di diritto"; (cfr anche art. 45 RLCPubb);
che l'autorità decidente può rimediare ad eventuali carenze di motivazione, adducendo o completando in sede di ricorso i motivi che giustificano il provvedimento impugnato;
che il difetto è sanato a condizione che l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a posteriori dal committente (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. SA e llcc);
che, in sede di risposta al ricorso, la __________ si è limitata a confermare la valutazione illustrata in narrativa, dalla quale risulta chiaramente ed inequivocabilmente che la committente non ha operato alcuna distinzione tra i concorrenti dal profilo della qualità, aggiudicando le opere unicamente in base al prezzo;
che la ricorrente ha rinunciato per atti concludenti a replicare;
che il difetto di motivazione lamentato dall'insorgente può comunque considerarsi sanato, poiché è evidente che l'__________ ha statuito sulle offerte basandosi esclusivamente sul prezzo;
che nel merito occorre quindi soltanto verificare se la committente, ponendo la ricorrente e l’aggiudicataria sullo stesso piano dal profilo della qualità, sia incorsa in una violazione del diritto;
che, nell'evenienza concreta, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto indicavano che le offerte sarebbero state valutate anche dal lato qualitativo, in particolare dal profilo dell'esperienza specifica;
che a tal fine, veniva chiesto ai concorrenti di allegare referenze specifiche, pena l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;
che la ricorrente ha allegato all'offerta un elenco di 41 referenze, 13 delle quali riguardanti l'arredamento di stabilimenti analoghi a quello dell'__________;
che l'offerta della __________ era invece corredata da un elenco di 7 referenze, concernenti in massima parte (5/7) la formazione di soffitti ribassati;
che, attribuendo lo stesso punteggio (50 punti) a due offerte manifestamente diverse dal profilo delle referenze, senza giustificare questa valutazione, la committente ha chiaramente violato il diritto;
che l'__________ o non ha esercitato il potere d'apprezzamento che il capitolato le riservava, o l'ha esercitato in modo insostenibile, oltre che immotivato, non potendosi ragionevolmente affermare che due offerte così diverse dal profilo delle referenze possano essere considerate qualitativamente equivalenti;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla committente, affinché, valutate le due offerte rimaste in gara dal profilo della qualità sulla base delle referenze, renda una nuova decisione, debitamente motivata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'__________ secondo soccombenza, ritenuto che la __________ non ha resistito all'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione __________, che aggiudica alla ditta __________ le opere da falegname del ricovero per anziani di __________, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'__________ per nuova decisione.
2. La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico dell'__________, che rifonderà fr. 800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario