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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.366

7 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·919 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00366  

Lugano 7 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione __________, che aggiudica alla ditta __________ le opere da falegname del ricovero per anziani di __________;

viste le risposte:

-    25 settembre 2002 dell' Associazione __________;

-      2 ottobre 2002 dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 21 giugno 2002 l'Associazione __________ (ACAB) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da falegname (armadi a muro e cucina), sussidiate dal Cantone, che occorrono al ricovero di __________;

che il bando di concorso ed il capitolato d'appalto (pos. 191.100) stabilivano che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

criterio

Valore %

prezzo

50

qualità (esperienza specifica)

50

che i concorrenti erano espressamente invitati ad allegare referenze specifiche, pena l'esclusione dalla gara;

che alla gara hanno partecipato sette ditte, fra cui la __________, con un'offerta di fr. 187'063.00 corredata da 7 referenze, e la __________, con un'offerta di fr. 203'498.50, alla quale erano allegate 41 referenze;

che le due offerte sono state valutate come segue:

rango

Ditta

prezzo

qualità

totale

1

__________

50.00

50.00

100.00

2

__________

45.16

50.00

  95.16

...

.........omissis...........

......

50.00

.....

che, preso atto della graduatoria allestita dal progettista, il consiglio di amministrazione della __________ ha deliberato i lavori alla ditta __________;

che contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che, eccepita la carenza di motivazione del provvedimento censurato, l'insorgente ha contestato la valutazione della qualità operata dal committente, sostenendo di avere maggiore esperienza dell'aggiudicataria;

che il consiglio di amministrazione dell'__________ ha chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;

che l'ULSA si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

che l'insorgente ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di replicare, concessale da questo tribunale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante al concorso; l'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine; date le circostanze, può essere decisa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di aggiudicazione e i rimedi di diritto"; (cfr anche art. 45 RLCPubb);

che l'autorità decidente può rimediare ad eventuali carenze di motivazione, adducendo o completando in sede di ricorso i motivi che giustificano il provvedimento impugnato;

che il difetto è sanato a condizione che l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a posteriori dal committente (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. SA e llcc);

che, in sede di risposta al ricorso, la __________ si è limitata a confermare la valutazione illustrata in narrativa, dalla quale risulta chiaramente ed inequivocabilmente che la committente non ha operato alcuna distinzione tra i concorrenti dal profilo della qualità, aggiudicando le opere unicamente in base al prezzo;

che la ricorrente ha rinunciato per atti concludenti a replicare;

che il difetto di motivazione lamentato dall'insorgente può comunque considerarsi sanato, poiché è evidente che l'__________ ha statuito sulle offerte basandosi esclusivamente sul prezzo;

che nel merito occorre quindi soltanto verificare se la committente, ponendo la ricorrente e l’aggiudicataria sullo stesso piano dal profilo della qualità, sia incorsa in una violazione del diritto;

che, nell'evenienza concreta, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto indicavano che le offerte sarebbero state valutate anche dal lato qualitativo, in particolare dal profilo dell'esperienza specifica;

che a tal fine, veniva chiesto ai concorrenti di allegare referenze specifiche, pena l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;

che la ricorrente ha allegato all'offerta un elenco di 41 referenze, 13 delle quali riguardanti l'arredamento di stabilimenti analoghi a quello dell'__________;

che l'offerta della __________ era invece corredata da un elenco di 7 referenze, concernenti in massima parte (5/7) la formazione di soffitti ribassati;

che, attribuendo lo stesso punteggio (50 punti) a due offerte manifestamente diverse dal profilo delle referenze, senza giustificare questa valutazione, la committente ha chiaramente violato il diritto;

che l'__________ o non ha esercitato il potere d'apprezzamento che il capitolato le riservava, o l'ha esercitato in modo insostenibile, oltre che immotivato, non potendosi ragionevolmente affermare che due offerte così diverse dal profilo delle referenze possano essere considerate qualitativamente equivalenti;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla committente, affinché, valutate le due offerte rimaste in gara dal profilo della qualità sulla base delle referenze, renda una nuova decisione, debitamente motivata;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'__________ secondo soccombenza, ritenuto che la __________ non ha resistito all'impugnativa.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione __________, che aggiudica alla ditta __________ le opere da falegname del ricovero per anziani di __________, è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati all'__________ per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico dell'__________, che rifonderà fr. 800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  ___________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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