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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.05.2003 52.2002.363

6 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,465 mots·~7 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.363  

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 di

__________, patr. da: avv. __________,  

contro  

la decisione 27 agosto 2002, no. 4046, del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 15 marzo 2002 con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un deposito per attrezzi agricoli sulla part. no. __________ RF, fuori della zona edificabile;

viste le risposte:

-         24 settembre 2002 del municipio di __________;

-         24 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

-           2 ottobre 2002 del Dipartimento del territorio, UDC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 14 gennaio 2002 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un deposito di 90 mq, in zona agricola (part. no. __________ RF). Il manufatto verrebbe destinato al ricovero degli attrezzi e dei macchinari utilizzati dall’a-zienda agricola gestita dall’insorgente, contraddistinta, in particolare, dalla coltivazione di 10'000 ceppi di vite.

                                         Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio (DT), reputando l’intervento ingiustificato, o quantomeno sproporzionato, dal punto di vista agricolo.

                                         Fondandosi sull’avviso vincolante dell’autorità cantonale, con risoluzione 15 marzo 2002 il municipio ha quindi negato il rilascio della postulata licenza edilizia.

                                  B.   Con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso, respingendo l’impugnativa contro di esso interposta dall’istante in licenza.

                                         In sostanza, il Governo ha ritenuto che il ricorrente già disponga di sufficienti edifici adibiti a deposito e che nuove esigenze derivanti dall’ampliamento dell’azienda potrebbero venir valutate soltanto dopo la concretizzazione dell’ampliamento stesso.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga rilasciata la licenza richiesta.

                                         Postulato l’esperimento di un sopralluogo, l’insorgente contesta di disporre di spazi di deposito sufficienti. Al riguardo, adduce di essere costretto a lavorare con la metà dei macchinari necessari, lasciando comunque all’aperto, senza riparo, apparecchiature ed utensili di ingente valore. Sostiene inoltre di subordinare l’ampliamento dell’azienda ed i relativi investimenti alla possibilità di realizzare un deposito adeguato, non il contrario. Il manufatto, peraltro di modesto impatto sul paesaggio, non potrebbe infine venir edificato altrove, tantomeno in zona edificabile.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e l’Ufficio delle domande di costruzione (UDC), rilevando che il ricorrente non ha ottenuto alcuna autorizzazione per impiantare nuovi vigneti.

                                         Ad opposta conclusione giunge per contro il municipio di __________, sulla base di argomentazioni che verranno riprese, se del caso, nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data  (art. 21 LE) e la legittimazione attiva dell’insorgente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Per i motivi meglio esposti nel seguito, il giudizio viene reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione (cfr. RDAT II-1994 N. 56; Scolari, Commentario, II. ed., N. 472).

                                         Adempiono i presupposti della conformità funzionale in zona agricola, in primo luogo, gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura (art. 16a cpv. 1, 1° periodo LPT, 34 cpv. 1 OPT). Oltre al requisito della necessità, il rilascio dell’autorizzazione presuppone che alla realizzazione nell’ubicazione prevista non si oppongano interessi preponderanti e che l’esistenza dell’impresa sia prevedibile a lungo termine (art. 34 cpv. 4 OPT). L’attività agricola non deve inoltre essere esercitata a titolo puramente ricreativo (art. 34 cpv. 5 OPT).

                                         Un’azienda la cui attività è in stretta relazione con la coltivazione del suolo può pertanto disporre di manufatti accessori (stalle, fienili, silos, hangar, …) che abbiano una relazione funzionale diretta con la produzione agricola. Il sistema di coltivazione deve essere valutato nel suo insieme e i manufatti devono essere adatti, segnatamente per le loro dimensioni e per la loro collocazione, a soddisfare i bisogni oggettivi di questa attività (cfr. DTF 123 II 499, consid. 3cc; 114 Ib 131 consid. 3; STF 6.5.1993, n. 1A.96/1992, consid. 2a, in RDAT I-1994 n. 25; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed., p. 174). 

                                   3.   3.1. Nelle concrete evenienze, l’azienda dell’insorgente gestisce una superficie agricola utile (SAU) di 3,64 ha, di cui 15’700 mq di prato naturale e 20'800 mq di colture perenni, composte, segna-tamente, da 10'000 ceppi di vite e 10 alberi da frutta. Il ricorrente prevede inoltre l’ampliamento dell’azienda, con l’aumento della superficie coltivata a vigneto di oltre un ettaro.

                                         Il progettato deposito, lungo 15, largo 6 ed alto 4,5 ml, verrebbe edificato in zona agricola, sul sedime ove già sorgono oltre

                                         all’abitazione dell’insorgente, altri manufatti, di dimensioni imprecisate, adibiti a garage, legnaia ed, in parte, pure a deposito attrezzi. La Sezione dell’agricoltura, e con essa il Consiglio di Stato, senza ulteriori accertamenti, ha ritenuto che la presenza di tali edifici rende tutt’altro che indispensabile la formazione di nuove costruzioni accessorie. D’altro canto, la medesima autorità dipartimentale ha pure osservato che il fabbricato progettato è sovradimensionato rispetto al fabbisogno effettivo. Il ricorrente contesta tali deduzioni, ritenendo che gli edifici esistenti non gli garantiscano spazio a sufficienza e presentando un piano dettagliato sulla sistemazione interna del previsto magazzino in funzione dei macchinari in dotazione.

                                         3.2. Le considerazioni addotte dalle autorità inferiori per negare la conformità funzionale del controverso capannone appaiono generiche e stereotipate (cfr. STA inedita 5.7.2002 in re D. P.). Risultano persino contraddittorie laddove giudicano dapprima ingiustificato e in seguito semplicemente sproporzionato il manufatto.

                                         Trattandosi di un deposito destinato al ricovero di macchine e utensili per l’esercizio di un’attività agricola a scopo professionale, il criterio essenziale di giudizio è l’esame dell’oggettiva necessità dal profilo agricolo dell’impianto, delle sue dimensioni e della sua ubicazione.

                                         A non averne dubbi, siffatta valutazione impone accertamenti fattuali più approfonditi di quelli sin qui esperiti. Occorre in particolare verificare l’attuale disponibilità di spazi per il ricovero degli utensili e le possibilità che potrebbero derivare in tal senso da un uso più razionale degli edifici esistenti. D’altro lato, deve essere chiarito se, e in che misura, i macchinari indicati dal ricorrente risultino superflui o sproporzionati per rapporto alle dimensioni dell’azienda. A tal proposito, è certamente significativo appurare anche le modalità di gestione e di sviluppo dell’attività in passato, le relative esigenze di spazio e le possibilità di farvi fronte. Deve inoltre essere accertata l’ubicazione dei fondi coltivati, onde valutare se una diversa collocazione del deposito sia improponibile per motivi di funzionalità aziendale.

                                         Le predette verifiche vanno esperite sia in relazione allo stato attuale dell’azienda, sia per rapporto all’ampliamento prospettato. Se del caso, il permesso di costruzione potrà essere asservito di una clausola accessoria che subordini l’edificazione all’effettiva estensione delle coltivazioni (cfr. RDAT I-1994 n. 25). In tal modo si terrebbe adeguatamente conto anche delle esigenze del proprietario, che, non senza ragioni pertinenti, pretende di correlare i due aspetti. Sarebbe in effetti eccessivamente ed inutilmente gravoso imporgli di impiantare nuovi vigneti prima di pronunciarsi sulla legittimità del deposito.

                                         3.3. Non è certo compito del Tribunale cantonale amministrativo sobbarcarsi l’onere di accertamenti che il Consiglio di Stato elude. Lo si deduce dall’art. 65 cpv. 2 PAmm che permette a questa Corte di rinviare la causa per nuovo giudizio all’istanza inferiore nel caso in cui quest’ultima abbia accertato i fatti in modo incompleto. Nel concreto caso, considerata l’entità delle lacune istruttorie rilevate, il rinvio si appalesa inevitabile.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto.

                                         Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili, ridotte in funzione del grado di soccombenza, vanno invece poste a carico dello Stato (art. 28, 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16a, 22 LPT; 34 OPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 27 agosto 2002, no. 4046, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, completata l'istruttoria, renda una nuova decisione.

2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.— a titolo di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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