Incarto n. 52.2002.357
Lugano 20 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 settembre 2002 del
__________ patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata contro il comunicato 23 luglio 2002 con cui l'ufficio patriziale di __________ informa circa la chiusura della strada forestale sui monti di __________, in località __________;
viste le risposte:
- 23 settembre 2002 dell'ufficio patriziale di __________;
- 30 settembre 2002 dell'ufficio patriziale di __________;
- 1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 dicembre 1999 l'assemblea patriziale di __________ ha risolto di posare una barriera in località __________ per regolamentare il traffico sulla strada forestale dei monti;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 23 luglio 2002 l'ufficio patriziale di __________ ha invitato il municipio di __________ a voler esporre all'albo comunale un avviso indicante la chiusura della strada forestale dei monti a far tempo dal 9 agosto seguente, nonché le modalità per l'ottenimento delle chiavi della barriera posata da parte degli aventi diritto;
che con scritto 30 luglio 2002 indirizzato all'ufficio patriziale di Ludiano e trasmesso in copia, tra l'altro, al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il comune di __________, per il tramite del suo municipio, ha chiesto al patriziato di __________ di revocare il suddetto comunicato e di intimargli una decisione formale motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
che, sollecitato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il 5 agosto 2002 il comune di __________ ha confermato che la suddetta presa di posizione andava trattata quale formale ricorso;
che con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per difetto di legittimazione attiva, siccome l'impugnativa sarebbe stata presentata dal municipio di __________, sprovvisto della qualità di parte, anziché dal comune;
che contro il predetto giudicato governativo il comune di __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio;
che, secondo l'insorgente, già in prima istanza il ricorso sarebbe stato presentato a nome del comune; la ricevibilità andrebbe comunque ammessa in virtù del principio della buona fede, poiché la comunicazione 5 agosto 2002 del Servizio dei ricorsi poteva suscitare nelle autorità comunali legittime aspettative in tal senso;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dall'ufficio patriziale di __________, mentre l'ufficio patriziale di __________ ne postula l'accoglimento; delle argomentazioni addotte si dirà, se del caso, nel seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art 146 cpv. 1 LOP;
che la legittimazione attiva del comune ricorrente è, almeno in questa sede, certa (art. 43 PAmm);
che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 151 cpv. 2 LOP), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, come ricorda il Consiglio di Stato, solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte;
che al municipio va invece negata la legittimazione attiva, in quanto è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC), senza capacità giuridica e di esser parte; il municipio non può quindi interporre ricorso in nome proprio, ma solo in nome del comune (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a, art. 110 cpv. 1 lett. l LOC; STF 5 marzo 1999 in re municipio di __________, in RDAT II-99 N. 48 e, da ultimo, STA 25.9.02 in re municipio di __________);
che, nel caso concreto, la lettera 30 luglio 2002, considerata quale atto ricorsuale, non contiene assolutamente indicazioni che lascino supporre che l'impugnativa sia stata inoltrata a nome del municipio;
che una siffatta deduzione non può essere tratta nemmeno dallo scritto di conferma 5 agosto 2002 al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
che, al contrario, le intestazioni ed i timbri apposti in calce ad entrambi gli atti evidenziano la funzione di rappresentanza del comune svolta dal municipio;
che l'avversata decisione governativa va pertanto annullata, senza che occorra esaminare l'ammissibilità del gravame dal profilo della tutela della buona fede;
che, non essendo l'istanza inferiore entrata nel merito delle censure addotte con l'impugnativa interposta dinanzi ad essa, gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm), non senza richiamare alle parti la decisione 16 agosto 2001 di questo Tribunale sulla medesima vertenza (inc. no. 52.01.35);
che, dato l'esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm);
che il patriziato __________i __________ deve invece essere condannato a pagare al comune ricorrente, che si è avvalso del patrocinio di un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 146 e 151 LOP; 9, 80, 106 e 110 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Il Patriziato di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario