Incarto n. 52.2002.355
Lugano 23 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser e Raffaello Balerna quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di
contro
la decisione 27 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 4054) che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 7 maggio 2002 con la quale il consiglio consortile del Consorzio acquedotto della __________ __________ ha approvato il verbale della seduta 8 maggio 2002;
viste le risposte:
- 24 settembre 2002 del Consiglio di Stato
- 30 settembre 2002 del Consorzio acquedotto della __________ __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 8 maggio 2001 si è tenuta una seduta del consiglio consortile del Consorzio acquedotto della __________ __________ (__________);
che la segretaria non ha redatto seduta stante il verbale perché le discussioni sono state registrate con l'apposita apparecchiatura;
che in data 22 ottobre 2002 la delegazione consortile ha comunicato a __________ __________ __________, membro del consiglio consortile, che a causa di un difetto dell'apparecchiatura di registrazione taluni interventi dei consiglieri, tra cui i suoi relativi al consuntivo dell'anno 2000, non erano decifrabili perché mascherati da un forte rumore di sottofondo e di conseguenza il verbale avrebbe riportato solo quanto registrato, precisando che le domande dell'interessata erano in ogni modo desumibili dalle riposte date dal presidente della delegazione consortile;
che con scritto 5 novembre 2001 __________ __________ __________ ha chiesto di poter ascoltare la cassetta relativa alla registrazione della seduta e che le fosse concessa la facoltà di sottoporre nuovamente le domande al fine della corretta redazione del verbale;
che, dopo aver interpellato la sezione degli enti locali, la delegazione consortile non ha dato seguito a tale richiesta;
che in data 17 aprile 2002 il consiglio consortile __________ è stato convocato alla seduta del 8 maggio successivo;
che la trattanda n. 2 dell'ordine del giorno prevedeva l'approvazione del verbale della seduta del 7 maggio 2001;
che, dopo aver respinto la richiesta di __________ __________ __________ intesa ad inserire le domande nel verbale e l'ulteriore richiesta di ascoltare la cassetta, il consiglio consortile ha approvato il verbale con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti;
che __________ __________ __________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo di annullarla;
che a mente dell'insorgente il fatto d'averle impedito di ascoltare la registrazione e di completare il verbale costituirebbe una violazione del diritto;
che con risoluzione del 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame;
che il Governo ha dapprima costatato che al membro del consiglio consortile è preclusa la facoltà di verificare il contenuto della registrazione nel periodo che intercorre tra l'incisione e la lettura del verbale nella seduta successiva, rilevando poi che l'unico organo competente a decidere circa l'audizione della registrazione e il completamento del verbale è il consiglio consortile, la cui decisione negativa non può essere censurata trattandosi di scelta autonoma e non arbitraria;
che contro questa decisione __________ __________ __________ ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che a mente dell'insorgente, le domande da lei poste sono da assimilare alle interpellanze, che devono essere riportate a verbale, sicché l'omissione della verbalizzazione comporta una violazione del principio della fedeltà del verbale;
che la delegazione consortile ed il Consiglio di Stato postulano la reiezione del gravame;
considerato, in diritto.
che, giusta l'art. 38 della Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale (LOC);
che pertanto la competenza di questo Tribunale è data (art. 38 LCCom e art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) ed è pure data la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, direttamente toccata dalla decisione del Consiglio di Stato che respinge il suo ricorso imponendole la tassa di giustizia;
che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere contro la risoluzione del consiglio consortile del 8 maggio 2002, va rilevato che i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom), per cui la legittimazione ricorsuale contro le decisioni degli organi consortili può essere riconosciuta unicamente ai comuni ed a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;
che, di conseguenza, va di principio negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte del consorzio, di cui non può essere membro (RDAT 1994 I n. 15);
che la cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali, non invece da quelli consortili (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, in RDAT 1978, pag. 204 segg. cifra 2);
che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, in difetto d'analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa parte il comune medesimo (RDAT 1994 I n. 15);
che è titolare di un interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza chi dimostra di essere toccato in modo particolare e diretto dalla decisione impugnata e di appartenere a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (O. RAMPINI, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2);
che alla ricorrente, membro del consiglio consortile chiamato a deliberare sul verbale contestato, va riconosciuto siffatto interesse;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto;
che costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm);
che giusta l'art. 17 LCCom, il consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo, della LOC;
che il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale (art. 62 LOC e 7 RALOC);
che per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici di registrazione, quali gli incisori (art. 7 RALOC), nel qual caso solo le risoluzioni adottate devono essere verbalizzate seduta stante (Ratti, Il Comune, vol. I pag. 492 segg.);
che, per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lettera c LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 24 cpv. 1 lettera d LOC);
che dalla finalità del verbale, che è quella di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT 1977 n. 3) non è lecito dedurre il diritto di ottenere una verbalizzazione integrale dei singoli interventi (TRAM 27.3.1992 in re P contro comune di M);
che, nel caso concreto, __________ __________ __________ si duole del fatto che le domande da lei poste in merito ai conti consuntivi dell'anno 2000 non sono state verbalizzate;
che il consiglio consortile ha respinto le sue richieste di ascoltare la registrazione e di completare il verbale con l'inserimento delle domande;
che, seppure le domande non sono riportate formalmente, gli interventi della ricorrente - la quale, come già detto, non ha il diritto di esigere una verbalizzazione integrale dei propri interventi sono in ogni modo genericamente desumibili dalle risposte date dal presidente della delegazione consortile, riportate a verbale con l'indicazione che sono state da lei sollecitate;
che, in siffatta situazione, la decisione del consiglio consortile approvare il verbale considerandolo riassunto sufficiente della discussione è sicuramente sostenibile, tanto più che la veridicità del contenuto non è stata contestata, e non procede da un eccesso del potere d'apprezzamento di cui gode l'organo legislativo consortile;
che la decisione del Consiglio di Stato che conferma la risoluzione contestata va quindi confermata;
che, per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto;
che tasse e spese di giustizia, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 24, 62, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario