Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.354

20 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,609 mots·~8 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.354  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Carlo Brochetta, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di

__________,  

contro  

la decisione 27 agosto 2002, no. 4059, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione 15 maggio 2002 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia per la formazione di una tettoia-legnaia sulla part. __________ RFD, situata fuori zona edificabile;

viste le risposte:

-    25 settembre 2002 del municipio di __________;

-    1. ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 22 marzo 2002 __________ e __________, qui ricorrenti, hanno richiesto al municipio di __________ il rilascio di un permesso di costruzione per la formazione di una tettoia-legnaia di 34.65 mq sulla part. __________ RFD di loro proprietà, sita fuori zona edificabile. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo, in sostanza, insoddisfatte le condizioni poste dall'art. 24 LPT. Conseguentemente, il municipio di __________, vincolato al preavviso negativo espresso dall'autorità cantonale, ha negato ai ricorrenti il rilascio della richiesta licenza edilizia.

                                  B.   Il 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ e __________, confermando il diniego della licenza edilizia. Secondo il Governo, l'opera contestata non sarebbe conforme alla zona di utilizzazione né potrebbe essere autorizzata giusta l'art. 24 LPT. Inoltre, l'Esecutivo cantonale non ha rilevato alcuna disparità di trattamento, considerato che i casi di raffronto enunciati dai ricorrenti esulerebbero dalla presente fattispecie ed essendo comunque il principio della legalità prioritario rispetto a quello dell'applicazione uniforme della legge.

                                  C.   Con ricorso 13 settembre 2002 i coniugi __________ sono insorti davanti a questo tribunale postulando il rilascio della licenza edilizia. Riassunti i fatti, i ricorrenti ribadiscono, in sostanza, quanto esposto dinnanzi al Governo, segnatamente che la legnaia oggetto del contendere non urterebbe interessi pubblici preponderanti e che la sua esecuzione sarebbe indispensabile per depositare la legna utilizzata per il riscaldamento della loro casa ubicata nelle immediate vicinanze, ritenuto che "l'invasione del giardino dell'abitazione primaria non è proponibile". Ritengono la decisione impugnata contraria al principio di proporzionalità, poiché le manchevolezze non sarebbero sufficientemente gravi per negare la realizzazione dell'opera e censurano, seppur non in termini espliciti, ma comunque concludenti, il mancato esperimento di un sopralluogo. Invocano infine la disparità di trattamento rispetto a determinati confinanti.

                                  D.   Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giunge il municipio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone legittimate a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'esperimento di un sopralluogo non appare necessario all'evasione della pratica, in quanto le prove ed in particolare le fotografie agli atti permettono di formarsi un'idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione.

                                   2.   Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

                                         Nelle concrete evenienze, il sedime dei ricorrenti è situato fuori zona edificabile, posto in un'area che il PR designa quale zona di protezione della natura (ZPN 1 "__________") ed è inserito nel PD (scheda no. 1.3.4) quale zona naturale protetta, che deve essere protetta integralmente e dove sono ammessi solo interventi di gestione, manutenzione o ripristino tesi alla conservazione e valorizzazione dei biotopi presenti ed è vietato il deposito di materiale di qualsiasi genere (art. 22 NAPR di __________). Indiscutibilmente, la tettoia-legnaia in esame non ha alcuna connessione con le funzioni assegnate al fondo. L'autorizzazione richiesta non può dunque essere rilasciata dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. Del resto, nemmeno i ricorrenti lo pretendono. Di conseguenza, la licenza edilizia potrebbe venir rilasciata unicamente alle condizioni poste dall'art. 24 LPT.

                                   3.   In base a tale norma, fuori dalle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante, per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 117 Ib 28, consid. 3; DTF 114 Ib 268, consid. 3b).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 530 ss.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile, nelle dimensioni previste, per motivi tecnici, d'esercizio, o di conformazione del terreno (ubicazione vincolata positiva; cfr. DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga. Non per contro la destinazione dichiarata dall'istante.

Nel concetto di "assenza di interessi preponderanti contrastanti" la dottrina e giurisprudenza comprendono, principalmente, la ponderazione di tutti i possibili interessi che potrebbero essere toccati dalla nuova edificazione. Tra questi ultimi si deve in particolare annoverare la protezione dell'ambiente in senso lato, ivi compresi gli aspetti di protezione del paesaggio e della natura.

                                   4.   Il progetto in rassegna non può beneficiare di un'autorizzazione retta dall'art. 24 LPT, poiché non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata. La formazione di una tettoia-legnaia, che tra l'altro sembra essere di dimensioni sproporzionate per rapporto al fine dichiarato, non è assolutamente connessa all'utilizzazione del suolo. Nulla impedisce invero ai ricorrenti di realizzare il progetto nel giardino dell'abitazione principale posto nelle immediate vicinanze in zona RSI, ritenuto che lo spazio ancora a disposizione è importante. Tutto considerato non si ravvisa nella fattispecie un'effettiva esigenza di realizzare una nuova tettoia-legnaia fuori della zona edificabile (STF 112 Ib 404 consid. 6; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, no. 205 segg.). Il progetto non è quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se in questo contesto vi si oppongano interessi preponderanti. Abbondanzialmente, giova comunque rilevare che, a fronte delle argomentazioni addotte dalla Sezione forestale e, in particolare, dall'Ufficio protezione della natura, nel caso di specie sarebbero pure dati interessi pubblici preponderanti rispetto a quelli (di mero comodo) invocati dai ricorrenti (v. in tal senso scritto 3 maggio 2002 dei Servizi Generali in rappresentanza del Dipartimento del territorio).

                                   5.   I ricorrenti ritengono che il diniego della licenza edilizia non sarebbe rispettoso del principio della proporzionalità, ritenuto che "le lacune non sono sufficientemente gravi per negare la realizzazione dell'opera". A torto.

È ben vero che una licenza non può essere negata se è possibile ovviare agli inconvenienti del progetto tramite delle condizioni particolari. Tuttavia, l'illegalità della domanda di costruzione in esame non sarebbe sanabile nemmeno mediante l'imposizione di determinate clausole accessorie, considerato che il preavviso negativo del Dipartimento (che vincola il municipio a'sensi dell'art. 7 LE) non concede alcun margine di manovra, essendo l'intervento previsto in chiaro e netto contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori dalle zone edificabili.

                                   6.   Invano i ricorrenti invocano infine il principio della parità di trattamento nell'illegalità sancito dall'art. 8 Cost al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruzione. Aperta può restare la questione a sapere se gli interventi edilizi da loro fotografati si trovano in località __________ ed a quando risale la loro esecuzione. L'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio fuori delle zone edificabili compete all'autorità cantonale (art. 25 cpv. 2 LPT, 7 cpv. 5 LE). In tale ambito i comuni non godono di alcuna autonomia, eccetto che il diritto comunale contenga disposizioni più restrittive rispetto alla legislazione federale. Il rimprovero sollevato dagli insorgenti va dunque valutato in considerazione dell'intero territorio cantonale e non limitatamente alla zona. Appare pertanto chiaro che la censura va respinta. D'altra parte i ricorrenti non sostengono che in Ticino vige una tale pratica: tantomeno lo dimostrano. In ogni caso, anche se una prassi in tale senso fosse provata, gli interessi preminenti di tutela del territorio e del paesaggio perseguiti dalla LPT imporrebbero a questo tribunale di scostarsene (A. Scolari, Commentario, n. 528 ad art. 71/72 LALPT).

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CF, 22, 24, 25 LPT, 7, 21 LE, 22 NAPR, 1 segg. PAmm e ogni altra norma applicabile,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico, in solido, dei ricorrenti.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.354 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.354 — Swissrulings