Incarto n. 52.2002.34
Lugano 6 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2002 di
__________ rappr. da: dr. iur. h. c. __________
contro
la decisione 7 gennaio 2002, no. 69, del Consiglio di Stato, che: a) respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 febbraio 2001 con cui il municipio di __________ gli ordina di demolire la canna fumaria ed il comignolo insistenti sulla sua casa d'abitazione (part. n. __________ RF); b) accoglie i ricorsi interposti da __________ e __________ contro la licenza edilizia 15 settembre 2001 che autorizza lo spostamento dei suddetti manufatti;
viste le risposte:
- 31 gennaio 2002 del municipio di __________;
- 4 febbraio 2002 di __________;
- 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
- 7 febbraio 2002 del Dipartimento del territorio;
- 12 febbraio 2002 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 novembre 1995 il municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente __________ a ristrutturare internamente la casa d'abitazione di cui è proprietario nella zona del nucleo (part. n. __________ RFD). Nel corso dei lavori, con risoluzione 4 aprile 1996, il municipio, senza ulteriori formalità e senza darne notizia ai confinanti, ha preso atto dell'intenzione dell'insorgente di posare una canna fumaria esterna ed un comignolo in acciaio inox in sostituzione dell'impianto esistente. Nel mese di giugno del medesimo anno l'insorgente ha quindi installato la nuova canna fumaria, che sbocca sul tetto in un comignolo alto 50 cm, ubicato poco distante dal punto in cui sorgeva quello precedente.
B. L'intervento ha suscitato l'immediata reazione di __________, proprietaria dell'edificio contiguo, a monte dello stabile del ricorrente (part. no. __________ RFD), e di __________, proprietario della casa d'abitazione situata dirimpetto, sull’altro lato di uno stretto viottolo (part. n. __________-__________ RFD). Costoro, venuti a conoscenza della risoluzione municipale 4 aprile 1996, sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato e successivamente al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullata e che venisse ordinata la rimozione dell'impianto.
Accogliendo parzialmente il gravame dei vicini, con giudizio 27 agosto 1997, il Tribunale cantonale amministrativo ha infine annullato la pronuncia governativa, che, in sostanza, confermava l'autorizzazione, e ha rinviato gli atti all'istanza inferiore, affinché verificasse la conformità dell'intervento attuato per rapporto alle disposizioni demandate per l'applicazione all'autorità cantonale.
C. Il 19 gennaio 1998 il Pretore di Locarno Campagna ha parzialmente accolto l'azione possessoria promossa da __________ contro __________, ordinando a quest'ultimo di innalzare il comignolo sino ad un'altezza di ml 3,5 oltre il tetto, al fine di ridurre le immissioni di fumo e di adeguare l'impianto alle norme antincendio. La sentenza è cresciuta in giudicato.
D. Chiamato da questa Corte a pronunciarsi nuovamente, con decisione 26 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha accolto i gravami dei vicini e annullato la risoluzione municipale 4 aprile 1996.
Impugnato dal soccombente, il suddetto giudicato governativo è stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio 25 gennaio 2000. In sostanza, questa Corte ha ritenuto che l'impianto realizzato non poteva essere autorizzato poiché non riduceva le emissioni nella misura massima esigibile. Ha inoltre respinto la modifica proposta dal ricorrente, consistente nello spostamento del fumaiolo alla distanza di 3 ml dalla facciata dell'abitazione retrostante e nell'innalzamento dello stesso ad almeno 2 ml, poiché tale variante, travalicando i limiti di una ragionevole tolleranza, imponeva una nuova procedura di pubblicazione. Gli atti sono quindi stati retrocessi al municipio per l'adozione dei necessari provvedimenti di ripristino.
E. Con decisione 30 novembre 2000, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso di diritto pubblico presentati da __________ contro le pronunce 27 agosto 1997 e 25 gennaio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo. L'alta Corte federale ha in sostanza ritenuto inadempiuti i presupposti processuali degli art. 88 e 103 lett. a OG, secondo cui il ricorrente deve disporre di un interesse attuale e pratico all'esame del ricorso, e dell'art. 87 OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni incidentali solo se le stesse sono suscettibili di cagionare un pregiudizio irreparabile all'interessato.
F. Fondandosi sui predetti giudizi, l'8 febbraio 2001 il municipio ha ordinato la demolizione della canna fumaria e del comignolo.
D'altro canto, riprendendo la proposta già avanzata davanti a questa Corte, il 12 marzo 2001 il ricorrente ha presentato una nuova domanda di costruzione, che prevede di spostare il comignolo a 3 ml dall'abitazione __________ e di alzarlo a 2 ml. Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e __________, mentre il dipartimento ha infine preavvisato favorevolmente l'intervento. Il 15 settembre 2001 il municipio ha rilasciato la chiesta licenza, alla condizione che la parte del manufatto al di sotto del cornicione di gronda sia rivestita in muratura e quella superiore in rame, onde rispettare l'obbligo di utilizzare materiali tradizionali.
G. Con giudizio 7 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da __________ contro l'ordine di demolizione, confermandolo, e, nel contempo, ha accolto i gravami dei vicini __________ e __________, annullando la licenza edilizia per lo spostamento della canna fumaria e del comignolo.
In sostanza, il Governo ha ritenuto proporzionato l'ordine di ripristino, considerato che l'impianto realizzato violerebbe in maniera importante i disposti legali relativi alla protezione dell'ambiente, alla polizia del fuoco e all'estetica degli edifici nel nucleo di __________ e, d'altro canto, che la demolizione risulterebbe attuabile senza costi esorbitanti. Irrilevanti sarebbero peraltro gli oneri necessari per dotare l'immobile di un altro tipo di riscaldamento, così come la concessione nel comune, in passato, di permessi per l'edificazione di comignoli di altezza ragguardevole. Il ricorrente non potrebbe nemmeno richiedere il ripristino della situazione anteriore, considerato che la nuova opera è sostanzialmente diversa da quella originaria. D'altra parte, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia per lo spostamento, già per il fatto che l'impianto non rispetterebbe le distanze minime dai fabbricati circostanti prescritte per la protezione contro gli incendi. Quand'anche tale distanza fosse ossequiata, l'altezza del comignolo sarebbe comunque insufficiente, dal profilo delle immissioni inquinanti. A tale riguardo, anche la soluzione ritenuta dal Giudice civile non sarebbe compatibile con il diritto pubblico.
H. Avverso il predetto giudicato governativo, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato unitamente alla decisione municipale di ripristino. In via subordinata, postula la modifica della licenza, nell'ordine, ai sensi della decisione pretorile, secondo la proposta formulata con la domanda di costruzione in variante, oppure, da ultimo, prevedendo il ripristino dello stato anteriore dell'impianto. Chiede, inoltre, la conferma della licenza edilizia 15 settembre 2001.
L'insorgente sostiene che, nella specie, non occorra stabilire se siano adempiti i presupposti legali per l'esecuzione di un nuovo impianto, bensì unicamente se l'installazione preesistente sia stata adeguatamente risanata. A tale riguardo, egli adduce che il nuovo camino ha perfezionato il sistema di combustione, che un diverso sistema di riscaldamento è improponibile, sia tecnicamente che finanziariamente, e che la sua abitazione è sempre stata riscaldata a legna, senza suscitare particolari doglianze. Ritiene pertanto che il suo interesse a riscaldare la propria casa sia superiore agli inconvenienti causati ai vicini dalle immissioni di fumo. L'intervento andrebbe peraltro tutelato anche dal profilo delle normative antincendio, avendo ottenuto il relativo attestato di conformità.
I. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad analoga conclusione giungono i vicini __________ e __________, sulla base di argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito. L'UDC si rimette invece al giudizio di questo Tribunale, mentre il municipio di __________ si riconferma nella osservazioni formulate in sede governativa.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Da questo profilo, il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
In questa sede, in aggiunta alle domande formulate dinanzi al Governo, l'insorgente postula pure la sopraelevazione del comignolo fino ad un'altezza di 3,5 ml, conformemente alla sentenza pretorile 19 gennaio 1998. La questione a sapere se questa domanda sia improponibile, giusta l'art. 63 cpv. 2 PAmm, può rimanere aperta, poiché, in ogni caso, un simile adeguamento dell'impianto richiederebbe una nuova domanda di costruzione con relativa pubblicazione (cfr. STA 25.1.2000 in eadem re). Con questa riserva, si può entrare nel merito della vertenza.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, avendo peraltro questo Tribunale già esperito un sopralluogo in un precedente stadio della controversia (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Un'installazione di evacuazione dei fumi prodotti da un camino a legna collocato in una casa d'abitazione costituisce un impianto stazionario ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, cui ritorna applicabile la legislazione federale di tutela contro l'inquinamento atmosferico.
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, tale limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (limitazione preventiva delle emissioni, art. 11 cpv. 2 LPAmb). L'art. 12 cpv. 1 LPAmb precisa che le emissioni sono limitate da valori limite (lett. a) nonché da prescrizioni di costruzione e d'attrezzatura (lett. b), di traffico o d'esercizio (lett. c), sull'isolazione termica degli edifici (lett. d) e, infine, su combustibili e carburanti (lett. e). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle emissioni concretizzano il principio di cui all'art. 11 LPAmb, stabilendo in maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed economicamente sostenibili e pertanto proporzionati (cfr. Schrade/Loretan, Kommentar zum USG, ad art. 11, n. 34b; URP 1994 p. 179).
In materia di inquinamento atmosferico, l'art. 6 cpv. 1 OIAt dispone che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive. Il capoverso seguente dell'art. 6 OIAt, prescrizione relativa alle modalità di costruzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb, soggiunge che le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.
Per quanto riguarda i camini, l'art. 36 cpv. 3 OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), la competenza di emanare disposizioni esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (Raccomandazioni). Le stesse non hanno forza di legge. Esse esprimono tuttavia principi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione del diritto (cfr. BVR 1993 p. 218, consid. 3c; UFAFP, Promemoria 20.10.2000 sull'altezza minima dei camini per impianti a combustione di piccole dimensioni, n. 3). Per gli impianti a combustione di piccole dimensioni, la cifra 32 delle Raccomandazioni prevede che lo sbocco del camino deve superare di almeno 0,5 ml la parte più alta dell’edificio.
2.2. Oltre ai disposti in materia di igiene dell’aria, i camini devono rispettare pure le normative sulla polizia del fuoco. Determinante è, logicamente, sempre la più severa delle due prescrizioni (cifra 13 Raccomandazioni). Riprendendo le direttive previgenti, le Prescrizioni di protezione antincendio (PAI) edite dal Dipartimento del territorio, applicabili in forza degli art. 41d cpv. 1 e 2 LE e 44c cpv. 1 RLE, stabiliscono che i camini e le condutture dei gas di scarico vanno costruiti con sufficiente sporgenza dal tetto in modo che i gas vengano evacuati senza ostacoli all'aperto e non abbiano lo sbocco sotto la sporgenza di fabbricati o gronde di tetti. A tale scopo, se i camini e le condutture sono sistemati ad una distanza inferiore a 3 ml da parti di fabbricati più alti, essi vanno costruiti fin sopra il tetto più alto (cifra 3.1.3 cpv. 1 e 2 PAI-Impianti termotecnici [PAI-IT]).
3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Un'opera che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, soggiunge il capoverso seguente dell'art. 43 LE, deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato.
L'ordine di demolizione o di rettifica presuppone una violazione materiale del diritto, ossia la realizzazione abusiva di un'opera che non può essere autorizzata a posteriori, mediante rilascio di un permesso in sanatoria (cfr. Scolari, Commentario, 2a ed., n. 1286 ss). Esso costituisce il mezzo a disposizione dell'autorità per rimuovere una situazione d'illegalità, che può risultare dall'inosservanza di prescrizioni di natura pianificatoria o edilizia in senso stretto, ma anche, ad esempio, di disposti di tutela ambientale (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n. 980). In quest'ultimo ambito, la demolizione può risultare uno strumento idoneo a ripristinare una situazione conforme al diritto, in particolare allorquando sono disattese prescrizioni di costruzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb. In tal caso, gli impianti presentano infatti carenze strutturali tali da risultare già di per sé stessi contrari alla legislazione sulla protezione dell'ambiente, segnatamente al principio di prevenzione delle emissioni (art. 11 LPAmb), a prescindere da particolari condizioni d'esercizio. Nell'impossibilità di un adeguamento materiale della costruzione e fatta salva un'eventuale interdizione assoluta di utilizzo dell'impianto, il ripristino della legalità impone, di principio, la demolizione.
Eccezioni si giustificano tuttavia per tener conto del principio di proporzionalità. Violazioni materiali di minima entità e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per quello del vicino possono quindi essere eccezionalmente tollerate, quando la demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità. In tal caso, il municipio infligge una sanzione pecuniaria, il cui ammontare deve essere superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore (art. 44 cpv. 1 LE).
4. 4.1. Come esposto in narrativa, il Tribunale cantonale amministrativo si è già occupato a due riprese dell'impianto in contestazione. Le relative decisioni, del 27 agosto 1997 e del 25 gennaio 2000, non possono evidentemente venir rimesse in discussione in questa sede, essendo cresciute in giudicato. Il gravame presentato al Tribunale federale è infatti stato dichiarato inammissibile, senza entrare nel merito.
Di conseguenza, già in virtù della pronuncia meno recente, l'insorgente non può invocare con successo il principio della tutela delle situazioni acquisite né pretendere che l'impianto soggiaccia, al più, all'obbligo di risanamento delle installazioni esistenti, giusta gli art. 16 LPAmb e 7-11 OPAir. Avendo infatti realizzato un'opera edilizia sostanzialmente diversa per aspetto, materiali e posizione rispetto all'opera preesistente, non risultano adempiti i presupposti per ammettere la perpetuazione di una situazione in contrasto con il diritto vigente (cfr. 39 RLE; RDAT II-2000 n. 39; II-1994 n. 45; Scolari, op. cit., n. 513 ss). D'altro canto, in quanto impianto nuovo ai sensi della legislazione ambientale, deduzione peraltro condivisa anche dall'UFAFP (cfr. osservazioni 30 maggio 2000 al Tribunale federale), il manufatto non può beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 11 OIAt nel caso in cui il risanamento non sia possibile dal punto di vista tecnico o dell'esercizio o non sia sopportabile economicamente. L'opera realizzata deve al contrario ossequiare senza riserve le prescrizioni edificatorie sulla limitazione delle emissioni.
Con decisione 25 gennaio 2000, questo Tribunale, con motivazione succinta, ha giudicato l'installazione di smaltimento dei fumi inammissibile dal profilo dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb, poiché non riduce le immissioni nella misura massima esigibile. L'esame della proporzionalità del controverso ordine di ripristino impone tuttavia di soffermarsi sulla gravità dell'abuso.
4.2. Scopo dell'art. 6 cpv. 2 OIAt, che impone l'evacuazione dei fumi degli impianti di combustione sopra i tetti, è quello di permettere che esalazioni certamente nocive per la salute si disperdano liberamente nell'atmosfera, anziché ristagnare in prossimità di edifici, prima di venire a contatto con individui, piante o animali (cfr. BVR 1993 p. 218, consid. 3b). Tali finalità impongono logicamente, nel caso di un edificio costruito su altezze diverse, di innalzare i camini fin sopra la parte più alta dell'immobile, come peraltro precisano le Raccomandazioni.
Nel caso concreto, il comignolo è ben lungi dal sovrastare il corpo retrostante dell'edificio, al quale è, per di più, assai vicino. Esso dista infatti circa 90 cm dal balcone, 2,15 ml dalla facciata e 2,75 ml dalla portafinestra dell'abitazione __________. Portafinestra e balcone si situano alla quota di uscita del fumo mentre la facciata sovrasta il comignolo di almeno 3 ml. L'ubicazione del fumaiolo è pertanto suscettibile di pregiudicare in misura considerevole la dispersione dei fumi, per modo che la violazione non è senza importanza per l'interesse pubblico. Particolarmente leso è l'interesse della vicina __________, qui resistente, la quale è peraltro tempestivamente insorta contro il nuovo impianto. È infatti indubbio che le esalazioni di fumo invadano marcatamente il balcone e i locali della sua abitazione, provocandole inconvenienti non trascurabili. La gravità del pregiudizio è ragguardevole indipendentemente dalla frequenza con cui viene utilizzato il camino. Lo è a maggior ragione nella fattispecie, dove il camino a legna funge da principale mezzo di riscaldamento dell'abitazione.
Pure le prescrizioni sulla polizia del fuoco sono disattese, come si evince, tra l'altro, anche dall'attestato di conformità antincendio. Da questo profilo, il comignolo, di altezza inferiore al corpo retrostante, dovrebbe in effetti trovarsi ad almeno 3 ml di distanza dallo stesso. Controversa è la questione a sapere se nel computo di tale distanza debba venir considerato il balcone. Pur avendo una sicura rilevanza in punto alla gravità dell'infrazione, il quesito può rimanere aperto, in considerazione delle manifeste violazioni dal profilo ambientale. Le finalità delle norme antincendio indurrebbero comunque a misurare la distanza dall'estremità del balcone (cfr. cifra 3.1.3 cpv. 1 PAI-IT).
4.3. La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini. I costi necessari per dotare l'edificio di un altro sistema di riscaldamento, rispettivamente l'impossibilità pratica di realizzarlo, non costituiscono per contro fattori di ponderazione pertinenti. Il ripristino della legalità non presuppone infatti imprescindibilmente che lo stabile del ricorrente debba comunque poter essere riscaldato. Questa è semmai un'esigenza ulteriore, soggettiva, non direttamente connessa con l'oggetto della presente vertenza. A tale riguardo, l'insorgente non può peraltro richiamarsi al principio della tutela delle situazioni acquisite (cfr. consid. 4.1).
Ferma questa premessa, il provvedimento di demolizione non può che risultare proporzionato. I costi di rimozione della canna fumaria e del comignolo sono certamente contenuti, ritenuto che si tratta di strutture esterne all'edificio, asportabili senza particolari difficoltà tecniche. Il giovamento che ne deriverebbe sia per la collettività sia per i vicini è direttamente proporzionale alla gravità dei pregiudizi che si trovano a sopportare, su cui ci si è soffermati al considerando che precede.
Nessun altra misura, meno incisiva, è ipotizzabile. La difformità strutturale dell'impianto per rapporto alle prescrizioni a cui soggiace è talmente importante che nemmeno una severa limitazione delle condizioni d'esercizio renderebbe la violazione irrilevante, perlomeno per gli interessi dei vicini. D'altro canto, un divieto assoluto di utilizzo non eliminerebbe comunque il contrasto con l'art. 35 NAPR, che impone il mantenimento della tipologia tradizionale delle costruzioni nel nucleo, e con i relativi oneri imposti dal municipio, secondo cui la canna dovrebbe comunque venir nascosta da una struttura muraria, per la parte sotto la gronda, e in rame, per la parte sopra il tetto. Tale condizione accessoria non integra peraltro gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento, limiti entro i quali è censurabile da parte delle autorità di ricorso. Un divieto d'utilizzo, accompagnato comunque dall'ordine di adottare i provvedimenti di adeguamento dell'impianto dal lato estetico, non avrebbe quindi, in pratica, alcun senso. Per il rimanente, non è compito dell'autorità, tantomeno di questa Corte, esaminare d'ufficio se ed eventualmente quale progetto potrebbe essere approvato in una procedura autorizzativa ulteriore; tale iniziativa spetta in effetti all'interessato (cfr. Scolari, op. cit., n. 1289).
Ne consegue pertanto che l'ordine di demolizione e la pronuncia governativa che lo conferma resistono, in definitiva, alle censure dell'insorgente.
5. Le considerazioni che precedono portano inevitabilmente a concludere che il giudizio governativo va tutelato anche nella misura in cui annulla la licenza edilizia 15 settembre 2001.
Lo spostamento del comignolo a 3 ml dalla facciata dall'abitazione __________ ed il suo innalzamento a 2 ml, quand'anche adeguassero l'impianto ai dettami in materia di polizia del fuoco, deduzione peraltro dubbia (cfr. consid. 4.2), non permetterebbero ancora di ossequiare le prescrizioni di protezione ambientale. In tale ambito, i disposti applicabili non stabiliscono invero dei limiti di distanza dai corpi retrostanti degli immobili, oltre ai quali i fumaioli non vanno necessariamente innalzati fin sopra il livello più alto dell'edificio. Nella specie, l'allontanamento dalla proprietà __________ sarebbe comunque contenuto rispetto alla situazione attuale e, malgrado il relativo innalzamento, l'utilizzo del camino comporterebbe in ogni caso gravi pregiudizi dal profilo della dispersione dei fumi, in special modo per la vicina. In tali circostanze, le prescrizioni costruttive previste dall'art. 6 cpv. 2 OIAt e dalle Raccomandazioni vanno dunque osservate senza eccezioni.
Alle medesime conclusioni è peraltro giunto, in prima battuta, anche il Dipartimento del territorio, presentando opposizione alla domanda di costruzione, sostituita, in un secondo tempo, da un preavviso favorevole, che tiene tuttavia conto unicamente degli aspetti di polizia del fuoco e non anche di quelli ambientali. Giova al riguardo rilevare che, nel caso specifico, la procedura edilizia non deve necessariamente risolversi nell'approvazione dell'impianto, avallandone la sistemazione che garantisca i minori inconvenienti al vicinato. Al contrario, la licenza edilizia può venir rilasciata unicamente se l'installazione progettata risulta conforme al diritto.
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto. La decisione governativa impugnata va quindi confermata, sia nella misura in cui tutela l'ordine la demolizione, sia laddove annulla la licenza edilizia.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente che dovrà altresì rifondere ai resistenti, entrambi patrocinati, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 11, 12 LPAmb; 2, 6, 36 OIAt; 21, 41d, 43, 45 LE; 39, 44c RLE; cifre 13 e 32 Raccomandazioni dell'UFAFP concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti; cifra 3.1.3 Prescrizioni di protezione antincendio - impianti termotecnici; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente, che rifonderà altresì ai resistenti fr. 1'500.- cadauno a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario