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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.2003 52.2002.331

27 février 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,744 mots·~24 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00331  

Lugano 27 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6/16 settembre 2002 di

__________,  rappr. dal __________  

Contro  

la risoluzione 27 agosto 2002 (n. 4033) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 aprile 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;

viste le risposte:

-    24 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    25 settembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino croato __________ (1939) è entrato la prima volta in Svizzera nel 1969 per lavorare come stagionale nel ramo della ristorazione. Nel 1977, egli si è sposato a __________ con la connazionale __________ (1949), allora dimorante in Svizzera, ottenendo un permesso B a titolo di ricongiungimento famigliare. Dalla loro unione sono nati __________ (1967), rimasto a vivere nel Paese d'origine, e __________ (1977). Il 26 dicembre 1980, a __________, i coniugi __________ hanno divorziato. Nel 1985, il ricorrente ha lasciato la Svizzera, mentre il 1° aprile 1987 è tornato nuovamente nel nostro Paese per lavorare come stagionale. Il 31 ottobre 1988, egli è rientrato in Patria.

b) Il 10 novembre 1990 il ricorrente si è risposato a Villa Luganese con __________, nel frattempo divenuta cittadina svizzera a seguito di matrimonio, ed ha ottenuto un nuovo permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, con ultima scadenza il 5 novembre 2000.

Il 3 marzo 1997, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________. A quel momento, marito e moglie vivevano separati da almeno quattro anni.

c) __________ soffre di disturbi psichici (turbe depressive) e fisici (cardiopatia e broncopneumopatia), ha già avuto problemi con l'alcool ed è rimasto più volte disoccupato. Durante i suoi soggiorni in Svizzera, egli ha interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e giudiziarie penali, segnatamente per reati patrimoniali. Per questo motivo, è stato ammonito a tre riprese dall'autorità competente in materia di stranieri. Il ricorrente ha inoltre a suo carico diversi attestati di carenza beni ed è oggetto di una procedura esecutiva. Dall'ottobre 1999, egli ha dovuto ricorrere ai sussidi dell'assistenza pubblica, che aveva già ottenuto dall'1.11.1993 al 31.1.1994.

                                  B.   Nel gennaio e marzo 2000, il Dipartimento delle istituzioni ha rinnovato il permesso di dimora ad __________, alla condizione di non rimanere più a carico dell'assistenza pubblica (art. 5 LDDS e 10 ODDS). Il 9 marzo 2000 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha riconosciuto l'insorgente invalido all'80% dal 1° gennaio precedente per motivi psichiatrici e lo ha posto al beneficio di una rendita di fr. 800.– mensili. Egli ha pure ottenuto una prestazione complementare (PC) AI di fr. 205.– mensili, che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esteso a fr. 1'325.– con decisione 9 febbraio 2001. Il 15 marzo 2001, l'interessato ha chiesto nuovamente sussidi all'assistenza sociale, ottenendo una prestazione di fr. 550.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001 come aiuto integrativo alla rendita AI (fr. 800.–) e alla PC (fr. 205.–) per tutte le necessità dell'economia domestica.

                                  C.   Con decisione 9 aprile 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere un permesso di domicilio, negandogli nel contempo il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Il dipartimento ha rilevato che il ricorrente aveva interessato a diverse riprese le autorità di polizia e giudiziarie penali, continuava ad ottenere prestazioni da parte dell'assistenza pubblica, aveva a suo carico 35 attestati di carenza beni per complessivi fr. 70'478.45 ed era oggetto di una procedura esecutiva per fr. 950.–. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 5, 12, 16 LDDS e 8, 10, 11 ODDS.

                                  D.   a) Il 25 aprile 2001, __________ ha impugnato la predetta decisione dipartimentale dinnanzi al Consiglio di Stato. Ha rilevato che disponeva di entrate pari a fr. 2'125.– che gli permettevano finalmente di non cadere più a carico dell'assistenza sociale e di rimborsare i suoi debiti. Ha sostenuto che la sua situazione precaria era riconducibile a problemi di salute e famigliari, ponendo in evidenza la lunga durata del suo soggiorno in Svizzera.

b) Con giudizio 22 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Riassunti i fatti salienti, il Governo ha confermato i motivi addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, rimproverando al ricorrente di non aver rispettato la condizione impostagli dall'autorità di prime cure, nonostante beneficiasse pure di una rendita AI e delle prestazioni complementari. L'Esecutivo cantonale ha infine ritenuto esigibile il rientro dell'interessato in Croazia. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.

                                  E.   a) Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si è aggravato davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno. L'insorgente, fondandosi sostanzialmente sugli argomenti addotti dinnanzi alla precedente istanza ricorsuale, ha ritenuto che la decisione impugnata violasse il diritto federale.

b) Il 25 giugno 2001, il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha trasmesso d'ufficio il gravame al Tribunale cantonale amministrativo per motivi di competenza.

c) Il 6 luglio 2001 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha rimproverato ad __________ di non aver segnalato il cambiamento della sua situazione finanziaria, incamerando indebitamente le prestazioni complementari alla rendita AI durante il periodo novembre 2000 - maggio 2001. Gli ha quindi imposto la restituzione di fr. 3'850.–, riservandosi l'azione penale.

                                  F.   Con sentenza 21 novembre 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e decidesse la domanda dopo aver effettuato un'accurata ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

Dopo aver lasciato aperto il quesito se __________, con un'entrata di fr. 2'125.- mensili, potesse vivere senza più dover ricorrere all'assistenza pubblica e rimborsare quanto anticipatogli finora dallo Stato sfruttando pure la sua capacità lavorativa residua, questo Tribunale ha rilevato che, con la sua condotta in generale e con i suoi atti, il ricorrente denotava che non voleva o non era capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospitava.

Tuttavia, l'Esecutivo cantonale non aveva tenuto conto della gravità della colpa a carico del ricorrente e della durata del suo soggiorno in Svizzera. Il Governo è quindi stato invitato a svolgere esaurienti ed aggiornate indagini quo all'instabilità professionale dell'insorgente, alle sue attuali condizioni di salute, all'ammontare della sua attuale prestazione complementare annua ed alla sua situazione economica.

                                  G.   a) Dagli ulteriori accertamenti presso l'USSI è emerso che __________ percepiva prestazioni dall'AI e dalla PC per complessivi fr. 2'125.– e che dal giugno 2001 non era più a carico dell'assistenza. A quel momento, il debito assistenziale scoperto nei confronti dello Stato ammontava a fr. 21'968.50 e l'importo di fr. 3'850.–, indebitamente percepito tra il novembre 2000 e il maggio 2001, non era stato rimborsato.

Inoltre il ricorrente aveva a suo carico 36 attestati di carenza beni per complessivi fr. 71'609.80 e al 25 aprile 2002 era aperta una procedura esecutiva per fr. 1'064.–, con un pignoramento di beni già eseguito.

Per quanto riguarda lo stato di salute dell'insorgente, il 20 giugno 2002 il Dr. __________ del Servizio di psichiatria e di psicologia medica ha trasmesso al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il seguente rapporto su __________:

"Il paziente ha continuato ad essere seguito dal sottoscritto presso l'ambulatorio del Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________. Terapeuticamente egli ha beneficiato di colloqui di sostegno psicologico una volta al mese e ha continuato ad assumere regolarmente la sua terapia prsicofarmacologica di mantenimento a base di antidepressivi, ansiolitici, ipnoinduttori e farmaci cerebroattivi. Dal lato internistico egli risulta portatore di disturbi cardiovascolari e respiratori ed è in cura presso il Dr. __________. Nel complesso lo stato di salute del paziente a decorrere dall'ultimo rapporto risalente all'anno scorso è rimasto stabile sia sul versante psichiatrico sia sul versante internistico. Come già segnalato in precedenza riteniamo senz'altro indispensabile la continuazione della presa a carico specialistica tenuto conto della fragilità psichica del soggetto e con l'obiettivo specifico di prevenire delle recidive depressive".

Esprimendosi su tale certificato, il 18 luglio 2002 il Medico cantonale aggiunto, __________, ha rilevato quanto segue:

"Nello scritto medico in questione, risulta che il signor __________ è regolarmente seguito presso l'ambulatorio del summenzionato Servizio; egli beneficerebbe di colloqui mensili di sostegno psicologico; egli assume inoltre una terapia psicofarmacologica. Il medico ci informa - sempre nel documento in esame - che il signor __________ soffre di disturbi cardiovascolari e respiratori per i quali è in cura presso un collega internista di Lugano. Inoltre, lo stato di salute - sia dal lato psichiatrico che internistico - è descritto attualmente come stabile. Viene precisato, infine, che la fragilità psichica rende necessaria la continuazione della presa a carico specialistica per evitare recidive depressive. In definitiva, dal rapporto medico si evince che il signor __________ soffre di una depressione recidivante che necessita di cure mediche e farmacologiche costanti; queste cure sono di tipo ambulatoriale, con una frequenza di una volta al mese, e lo stato di salute attuale sembrerebbe compensato. Si tratta dunque di una problematica cronica, senza scompensi acuti in atto. In nessun caso viene affermato che lo straniero non è trasportabile a causa della sua malattia, né che la cura debba necessariamente avvenire in Svizzera: dal profilo della presa a carico medica, il certificato non fornisce ragioni mediche sufficienti che giustifichino necessariamente una permanenza in Svizzera.

A nostro avviso dunque, il signor __________ può senz'altro far ritorno in Patria, dove potrà continuare a ricevere le cure di cui necessita".

b) Preso atto delle suddette risultanze istruttorie, con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale.

Innanzitutto, il Governo ha ritenuto che il ricorrente avesse invocato in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio al fine di ottenere ora il rilascio di un permesso di domicilio, in quanto si era sposato il 10 novembre 1990, separandosi di fatto nel marzo 1993 se non già nel 1991, per poi divorziare il 3 marzo 1997.

In seguito, dopo aver lasciato indeciso se il ricorrente adempisse i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS (espulsione per essere stato a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante), l'Esecutivo cantonale ha rilevato che con la sua condotta in generale e con i suoi atti egli denotava di non voler o di non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospitava giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, sicché erano date le premesse per allontanarlo dalla Svizzera. In questo senso, ha ricordato l'instabilità lavorativa dell'interessato, il quale era rimasto senza attività per 4 anni e mezzo e aveva cambiato 5 posti di lavoro, e gli ha rimproverato di aver incamerato indebitamente prestazioni assistenziali per fr. 3'850.– senza effettuare alcun rimborso nonostante le sue promesse. Ha pure ricordato che il ricorrente, durante il suo soggiorno in Svizzera, aveva interessato le autorità di polizia, giudiziarie e esecutive del nostro Paese.

L'Esecutivo cantonale ha poi considerato esigibile il rientro in Patria dell'insorgente sulla scorta della diversa documentazione medica acquisita in fase istruttoria e che poteva rendere visita alla figlia maggiorenne residente in Ticino nell'ambito della normativa per i turisti.

Il Governo ha quindi ritenuto che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente prevalesse rispetto ai motivi di ordine privato invocati nel corso della procedura, segnatamente la durata del suo soggiorno in Svizzera, le sue vicissitudini famigliari e i suoi problemi di salute.

                                  H.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale il rilascio di un'autorizzazione di domicilio. In via del tutto subordinata, egli chiede il rinnovo del permesso di dimora.

Secondo il ricorrente, gli accertamenti eseguiti dal Consiglio di Stato non avrebbero apportato nulla di nuovo rispetto alla precedente risoluzione governativa.

Critica in ogni caso il Consiglio di Stato per aver violato il principio della proporzionalità. Pur ammettendo di non essersi sempre comportato in modo esemplare, sostiene che il proprio modo di agire non è stato di una gravità tale da giustificare il severo provvedimento adottato nei suoi confronti. Tanto più che egli non sarebbe più a carico dell'assistenza sociale. Afferma di voler estinguere il debito assistenziale e di rimborsare già i debiti sfociati in diverse procedure esecutive. Pone in evidenza il lungo soggiorno in Svizzera, dove risiedono la figlia e la ex moglie, di essere ultra sessantenne e di non possedere più stretti legami sociali e famigliari in Croazia. Per di più, il suo rientro in Patria non sarebbe esigibile a causa dei problemi di salute.

                                    I.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento, che non formula osservazioni, sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia o l'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini croati o ex iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di domicilio o di dimora.

1.4. Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS).

In concreto, il matrimonio contratto dall'interessato il 10 novembre 1990 con __________, la quale aveva ottenuto in precedenza la cittadinanza elvetica, è durato oltre sei anni. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritiene il dipartimento, __________ ha, di principio, diritto al postulato rilascio di un permesso di domicilio e al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno. Essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'interessato è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione (art. 7 cpv. 1 LDDS), rispettivamente soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).

2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha rimproverato a __________ di invocare in maniera abusiva il vincolo matrimoniale durato oltre cinque anni - dal 10 novembre 1990 al 3 marzo 1997 - allorquando egli viveva separato dalla moglie quantomeno dal marzo 1993, al fine di ottenere un permesso di domicilio a seguito del connubio.

Sennonché, il 18 settembre 2000 il ricorrente ha chiesto il permesso di domicilio unicamente perché soggiornava nel nostro Paese da dieci anni. Del resto, la cessazione della vita coniugale non ha impedito al dipartimento di rinnovare regolarmente all'insorgente il permesso di dimora, benché fosse al corrente che i coniugi __________ vivevano separati da almeno 4 anni al momento della sentenza di divorzio (v. domanda 7 ottobre 1997 di rinnovo del permesso B e copia della sentenza di divorzio nell'incarto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione).

Le critiche del Governo su questo punto non possono quindi essere condivise.

                                   3.   3.1. Il permesso di domicilio è di durata illimitata, non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata, di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole (art. 6 LDDS). Prima di concedere un permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come egli si è comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).

3.2. Il permesso di dimora è di durata limitata e può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS; cfr. anche art. 10 cpv. 3 ODDS). Esso perde ogni validità alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS), oppure in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Per l'adempimento di quest'ultima premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).

3.3. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).

L'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'articolo 10 cpv. 1 lett. b LDDS, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità, contravviene gravemente alla morale, tralascia continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato, vive nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS).

Dal canto suo, l'art. 10 lett. d LDDS è volto a impedire che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti. In questo senso occorre valutare, fondandosi sulla situazione finanziaria attuale dell'interessato e sulla sua probabile evoluzione, se esiste un rischio concreto che, in futuro, egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica (DTF 119 Ib 1, consid. 3b e c; v. anche 122 II 1, consid. 3c). Semplici dubbi al riguardo non bastano (DTF 119 Ib 81, consid. 2d).

                                   4.   4.1. Nell'evenienza concreta, dal novembre 1993 al gennaio 1994 __________ ha ottenuto dall'assistenza pubblica prestazioni per complessivi fr. 4'364.55. Egli ha dovuto ricorrere nuovamente a tali sussidi dall'ottobre 1999, cosicché il suo debito nei confronti dello Stato è aumentato a fr. 21'968.50 (scritto 22 maggio 2002 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Sapere se tale importo sia rilevante ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS può rimanere indeciso.

Dal giugno 2001, infatti, il ricorrente non è più a carico dell'assistenza sociale. Invalido all'80%, egli beneficia dal 1° gennaio 2000 di una rendita mensile di fr. 800.– e di una prestazione complementare alla rendita AI di fr. 1'325.– (decisioni 27 marzo e 23 giugno 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali; sentenza 19 febbraio 2001 del Tribunale cantonale delle assicurazioni). Giova ricordare che una rendita di invalidità, pur essendo una prestazione sociale, non è assimilabile a una prestazione d'assistenza pubblica, ma, semmai, trattandosi di reddito sostitutivo, a un'attività lavorativa stabile.

Da quanto precede, non si può ritenere con certezza che i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS siano adempiuti. Attualmente, la rendita totale erogata di fr. 2'125.– mensili, senza che sussistano elementi per ritenerla provvisoria, non appare infatti tanto modesta da escludere che possa bastare per il sostentamento del ricorrente, tanto più che egli non ha persone a carico (RDAT I-2002, n. 42 consid. 3d/bb).

In conclusione, il rischio che egli cada di nuovo e in modo continuo a carico dell'assistenza pubblica, pur non potendo essere completamente escluso, non è, allo stato attuale, sufficientemente concreto.

4.2. Durante il suo soggiorno in Svizzera __________ non ha sempre tenuto un comportamento corretto. Il 7 febbraio 1972 gli è stata inflitta una multa di fr. 100.– per infrazione alla LCStr. Con decreto d'accusa 25 gennaio 1984, l'allora Sostituto Procuratore pubblico della Giurisdizione sopracenerina lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ricettazione e truffa. A seguito di tale condanna, il 5 settembre 1984 egli è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 6 novembre 1984, egli è stato condannato a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per appropriazione indebita. Il 16 gennaio 1985, è stato nuovamente minacciato di espulsione. Con decreto d'accusa 24 marzo 1992, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 15 giorni di detenzione per ripetuto furto. A seguito di tale condanna, il 6 maggio 1992 l'insorgente è stato ammonito per la terza volta.

Le prime due condanne penali a carico del ricorrente risalgono invero al suo precedente soggiorno in Svizzera e non gli hanno impedito di ottenere in seguito un nuovo permesso di dimora. Inoltre, l'ultima sanzione inflittagli dal Ministero pubblico risale a una decina di anni fa. Tali condanne vanno però prese in considerazione per valutare il grado di integrazione dell'insorgente nella realtà elvetica.

Orbene, __________ è pure rimasto a lungo disoccupato, ha a suo carico 36 attestati di carenza beni (periodo 20.3.1978-7.8.2001) per un totale di fr. 71'609.80 ed è stato ultimamente oggetto di una procedura esecutiva per fr. 1'064.– (rapporto informativo 5 agosto 2002 Polizia cantonale).

Il 9 giugno 2000 il Dipartimento delle istituzioni gli ha ancora inflitto una multa di fr. 80.– per aver lavorato senza autorizzazione presso la cooperativa "__________" dal 16 novembre al 16 dicembre 1998 (decreto n. 1188/510). Inoltre, il 6 luglio 2001 l'USSI ha rimproverato al ricorrente di non avergli segnalato il cambiamento della sua situazione finanziaria per aver incamerato fr. 3'850.– a titolo di arretrati PC (scritto 3 giugno 2002 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

Da quanto precede, con la sua condotta in generale e con i suoi atti __________ denota di non voler o non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).

Per questo motivo, a ragione il dipartimento gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio.

                                   5.   5.1. L'autorità inferiore ha pure rifiutato di rinnovare il permesso di dimora all'insorgente. Tale decisione deve rispettare il principio di proporzionalità. L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa infatti che l'espulsione può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).

5.2. Dal profilo delle sue relazioni, nel suo Paese d'origine __________ possiede stretti legami culturali. Egli vi è nato e vi è tornato alla scadenza dei suoi precedenti soggiorni in Svizzera. In Croazia vivono peraltro le sue sorelle (ricorso ad 9, pag. 2). In Ticino risiede invece la ex moglie, con la quale egli avrebbe mantenuto rapporti di amicizia (doc. B e C), ma anche la figlia __________, la quale è maggiorenne e non vive in comunione domestica con il padre. Il ricorrente ha ormai 64 anni. Entrato la prima volta nel nostro Paese nel 1969 come stagionale, egli ha risieduto stabilmente nel nostro Paese già dal 1977 al 1985 come dimorante, per poi rientrarvi nel 1987 ancora come stagionale fino al 1988. Al momento in cui il dipartimento ha deciso di non rilasciargli un permesso di domicilio e di non rinnovargli l'autorizzazione di dimora, egli soggiornava in Svizzera da dieci anni.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il suo successivo soggiorno dal 5 novembre 2000, momento della scadenza del suo permesso di dimora annuale, è semplicemente tollerato fino al giudizio definitivo sulla sua domanda del 18 settembre 2000.

La durata decennale del soggiorno del ricorrente in Svizzera non dev'essere comunque sottovalutata ai fini del giudizio.

Per quanto riguarda la gravità della colpa a carico dell'interessato, bisogna considerare che egli non si è a tutt'oggi pienamente integrato nella realtà elvetica. Lo dimostrano i suoi precedenti penali, il fatto che egli è rimasto a lungo disoccupato, nonché i numerosi debiti a suo carico. Va però anche tenuto conto del fatto che attualmente la situazione personale dell'interessato non si è sensibilmente deteriorata e che egli è ora al beneficio di una rendita di invalidità, la quale gli permette di non dover più ricorrere all'aiuto dello Stato.

E' vero che fino alla fine di maggio 2001 il ricorrente ha fatto capo all'assistenza pubblica e che il 6 luglio 2001 l'USSI gli ha rimproverato di non avergli segnalato il cambiamento della sua situazione finanziaria per aver incamerato fr. 3'850.– a titolo di arretrati PC. In considerazione della particolarità della situazione, tale circostanza non dimostra ancora che il ricorrente non voglia finalmente adattarsi all'ordinamento elvetico, ritenuto peraltro che egli ha già promesso di rimborsare, nel limite delle sue possibilità, sia quanto percepito dall'assistenza sia gli altri debiti (v. ricorso ad 8; ricorso 25 aprile 2001 al Consiglio di Stato).

5.3. Visto quanto precede, ritenuto che la domanda del ricorrente verteva prima di tutto sul rilascio di un permesso di domicilio e che l'ultima volta il dipartimento gli aveva rinnovato il permesso di dimora a condizione di non rimanere più a carico dell'assistenza pubblica, tutto sommato appare eccessivo negargli la possibilità di rimanere ulteriormente nel nostro Paese. Non si può in effetti escludere che, grazie al rinnovo del permesso di soggiorno, l'insorgente riesca finalmente ad integrarsi convenientemente nel nostro ordinamento, facendo in futuro fronte ai propri obblighi e non incorrendo in ulteriori sanzioni.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, in questo - eccezionale - caso, il gravame dev'essere parzialmente accolto. Di conseguenza, le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione sono annullate.

Resta comunque riservata la facoltà dell'autorità di prime cure di revocare il permesso al ricorrente in ogni momento qualora, secondo le circostanze, dovessero venir meno i motivi che permettono di accogliere il presente gravame.

                                   7.   Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente, rappresentato da un ente assistenziale qualificato, una parziale indennità per ripetibili (art. 31 PAmm; RDAT II-1999 N. 47, p. 165).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 4, 5, 6 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

a)      la risoluzione 27 agosto 2002 (n. 4033) del Consiglio di Stato;

b)      la decisione 9 aprile 2001 (DO 45) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni.

                                   2.   Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi al cittadino croato __________ (12 gennaio 1939) il permesso di dimora annuale.

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.

                                   5.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      6.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.331 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.2003 52.2002.331 — Swissrulings