Incarto n. 52.2002.00320
Lugano 3 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 agosto 2002, no. 3658, del Consiglio di Stato, che delibera alla ditta __________, la fornitura di blocchi per arginature per risanare gli argini del __________, lotto __________;
preso atto che il 1. ottobre 2002 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che la resistente si è avvalsa di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
La ricorrente rifonderà l'importo di fr. 500.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
____________
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario