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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2002.309

4 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,301 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.309  

Lugano 4 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Franscini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 agosto 2002 di

__________ e __________, patrocinati da: dr. h.c. __________,  

Contro  

la decisione 2 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3277) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 13 marzo 2002 del municipio di __________, con la quale non è stata rilasciata la licenza edilizia su notifica per la posa di cinque tubi di ferro di 2 cm di diametro sulla part. n. __________, destinati al supporto di piante rampicanti;

viste le risposte:

-    29 agosto 2002 di __________;

-      3 settembre 2002 del Consiglio di Stato;

-      4 settembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel corso del 2001, i ricorrenti __________ e __________ hanno collocato nel giardino antistante la loro casa d'abitazione di __________ (part. n. __________ RFD) una scultura in bronzo dell’artista __________, raffigurante un gruppo di persone. Durante il mese di ottobre di quell'anno, gli stessi ricorrenti hanno poi eretto alle spalle dell'opera d'arte, ad una distanza compresa tra m 1.50 e m 2.10 dal fondo del vicino __________, qui resistente, tre carasc in granito, alti m 2.70 e distanti tra loro m 3.35, disposti su un arco e destinati a completare l'arredo. Preso atto dei lavori eseguiti, il 30 ottobre 2001 il municipio ha fatto loro presente che qualsiasi ulteriore intervento avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato.

Il 14 novembre 2001 gli insorgenti hanno notificato al municipio l’intenzione di collegare tra loro i carasc mediante 5 tubi di ferro del diametro di 2 cm, destinati a fungere da sostegno per piante rampicanti.

Accogliendo l’opposizione del vicino, il 13 marzo 2002 il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia, reputando che i tubi di sostegno fossero da considerare un’opera di cinta eccedente l’altezza massima di 2 m sancita dall'art. 14 NAPR.

                                  B.   Con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.

Pur condividendo l’opinione dei ricorrenti, secondo la quale il manufatto non poteva essere qualificato quale opera di cinta in ragione della sua limitata lunghezza e della distanza dal confine __________, il Governo ha ritenuto che l’opera, alta m 3.93 dal terreno naturale, sistemato mediante formazione di un terrapieno alto più di m 1.50, non rispettasse la distanza di 3 m dal confine prescritta dall'art. 31 NAPR per le costruzioni principali.

                                  C.   Contro tale decisione __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento.

In sostanza, i ricorrenti negano che l’opera in oggetto possa essere assimilata a una costruzione principale che chiama distanza da confine. Reputano inoltre che nel caso concreto sarebbero applicabili per analogia le normative in materia di pergole. Visto che le NAPR regolano solo la distanza tra edifici ma non stabiliscono alcuna distanza per le piantagioni, la decisione del Consiglio di Stato configurerebbe una restrizione ingiustificata della proprietà.

                                  D.   All’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________, senza formulare osservazioni.

                                         Ad identica conclusione perviene __________ che, da un lato, fa proprie le argomentazioni giuridiche del Governo alla base della decisione impugnata e, dall’altro lato, riferendosi ad altre opere di cinta volute dai ricorrenti e negategli da questo stesso Tribunale, ritiene che la struttura progettata debba essere considerata comunque un’opera di cinta.

                                         Delle ulteriori argomentazioni sviluppate dalla parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) senza assumere ulteriori prove.

                                   2.   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici e impianti possono essere trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Sono in genere considerate edifici le costruzioni o simili manufatti destinati a proteggere uomini e cose dalle intemperie. Sono invece considerati impianti le altre modificazioni artificiali della configurazione naturale del suolo (DTF 99 Ia 120; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, § 10 n. 1 seg.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, n. 177 seg.). Riallacciandosi all'art. 22 LPT, l'art. 1 cpv. 1 LE, dispone a sua volta che edifici e impianti possono essere trasformati solo con la licenza edilizia. La licenza edilizia, soggiunge la norma in questione, è necessaria in particolare per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici e altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (cpv. 2). La licenza edilizia non è invece necessaria, conclude la norma, (a) per progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi, (b) i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (c) lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale (cpv. 3).

L'art. 3 cpv. 1 RLE elenca in dettaglio gli interventi che non soggiacciono a licenza edilizia, esimendo in particolare dall'obbligo del permesso gli interventi di sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g).

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il municipio non ha ritenuto necessaria la licenza edilizia per la posa dei tre carasc in granito. A giusta ragione, poiché questi tre elementi sono semplicemente destinati a sorreggere l'edera, che è stata messa a dimora alla loro base. Hanno quindi una funzione meramente subalterna a quella della vegetazione che già attualmente li ricopre in larga misura e sono qualificabili alla stregua di un'usuale attrezzatura di arredo del giardino dei ricorrenti, esente da permesso di costruzione (art. 3 cpv. 1 lett. g RLE).

3.2. L'autorità comunale ha invece ritenuto necessaria la licenza edilizia per i sottili tubi, che collegano fra loro i tre carasc.

A torto, tuttavia, poiché questi elementi orizzontali non modificano la configurazione giuridica dei tre elementi verticali, facendoli assurgere ad opera edilizia soggetta a licenza edilizia. Anche se collegati fra loro da una serie di sottili tubi, destinati a permettere lo sviluppo orizzontale della vegetazione, i carasc mantengono la loro funzione ausiliaria di semplice sostegno.

Come giustamente ha ritenuto il Consiglio di Stato, già per la loro posizione arretrata rispetto al confine, non diventano un'opera di cinta. Essi non diventano tuttavia nemmeno un'opera edilizia soggetta a permesso di costruzione. Contrariamente a quanto assume la precedente istanza, la funzione dei tre carasc rimane sostanzialmente invariata. Gli elementi orizzontali in contestazione non ne alterano minimamente la destinazione, che rimane quella di sorreggere la vegetazione.

Rimanendo la struttura modificata nei limiti di un'attrezzatura di arredo del giardino del tutto usuale, anche la posa di questi elementi metallici tra i piantoni in granito sfugge pertanto all'obbligo del permesso.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso si rileva pertanto fondato. Di conseguenza, la decisione del municipio deve essere annullata assieme al giudizio che la conferma, dando atto che l'intervento in esame non soggiace a licenza edilizia.

                                         Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 21 LE; 3 RLE; 133 LAC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 2 luglio 2002 (n. 3277) del Consiglio di Stato è annullata,

1.2.   la decisione 13 marzo 2002 del municipio di __________ che nega la licenza edilizia ai ricorrenti è annullata,

1.3.   è dato atto che la struttura in oggetto non soggiace a licenza edilizia.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del resistente __________, che rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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