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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.08.2002 52.2002.298

27 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,362 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00298  

Lugano 27 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  2 agosto 2002 di

contro  

la decisione 31 luglio 2002 (n. 959/02) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 giugno 2002 con la quale il dr. med. __________ di Lugano ha disposto il suo ricovero coatto urgente alla clinica psichiatrica cantonale di __________ (CPC);

viste le risposte:

-    7 agosto 2002 della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;

-    14 agosto 2002 della clinica psichiatrica cantonale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'11 giugno 2002 __________ è stato ricoverato coattivamente presso la clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________ per la riacutizzazione di una schizofrenia paranoide determinante comportamenti a rischio per sé stesso e gli altri.

                                  B.   Mediante ricorso 13 giugno 2002 __________ è insorto contro il ricovero dinanzi alla commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), contestando la necessità del provvedimento.

                                         Dopo una prima udienza conciliativa preliminare ed una sospensione del procedimento, il ricorrente è stato nuovamente sentito l'11 luglio 2002 e sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa perizia, con decisione 31 luglio 2002 la CGASP ha respinto il gravame.

                                  C.   __________ ha impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo in sostanza che il collocamento non è stato imposto da esigenze mediche.

                                  D.   La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è limitata a fornire informazioni sul vissuto del paziente.

                                  E.   Il 22 agosto 2002 una delegazione del Tribunale ha ascoltato il ricorrente, dandogli modo di illustrare ulteriormente la situazione esistente al momento del ricovero e le ragioni che l'hanno indotto ad impugnare la misura coercitiva.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. L'insorgente, maggiorenne non interdetto posto sotto tutela volontaria, ha senz'altro facoltà di ricorrere contro le decisioni di privazione della libertà che lo concernono senza il concorso del proprio tutore (cfr. Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, N. 12 ad art. 397d CC).

                                         Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze dell'udienza esperita il 22 agosto 2002 (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CCS). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CCS). La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CCS). In quest'ultima ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CCS). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).

                                   3.   3.1. __________, celibe, è nato nel 1966, ultimogenito di quattro figli di genitori ticinesi. È cresciuto a __________, dove ha frequentato le scuole fino a conseguire un apprendistato di commercio. Agli inizi degli anni 90 si è trasferito a Zurigo, dove sono emerse le prime manifestazioni cliniche del suo attuale disturbo paranoide, che tra il 1997 ed il 1998 lo hanno portato a tre ricoveri in cliniche psichiatriche svizzere tedesche. Già in precedenza però era stato in terapia ambulatoriale e posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità. Nel 1999 è rientrato in Ticino, vivendo da solo e rivolgendosi a diversi psichiatri senza tuttavia riuscire a mantenere un rapporto terapeutico. Pur avendo preso contatto anche con il SPS di Lugano, nell'estate del 2001 il suo stato clinico si è notevolmente aggravato, tant' è che il 19 settembre 2001 è stato collocato una prima volta alla CPC in forma coattiva dopo aver danneggiato il proprio appartamento e lanciato oggetti dalle finestre. All'ammissione si è presentato calmo, adeguato e ben orientato, ma affetto da un delirio di filiazione cronica (non si considera figlio dei suoi genitori e ricerca quelli veri) e da un grave stato dissociativo. Posto sotto tutela volontaria e raggiunta la libertà grazie ad un fuga, il 30 novembre dello stesso anno è stato nuovamente ricoverato a seguito di un incidente stradale. Dimesso il 16 gennaio 2002, è stato preso in cura dal Dr. __________ di Lugano, che l'11 giugno 2002 l'ha fatto nuovamente internare alla CPC a dipendenza di un vistoso aggravamento della sua schizofrenia paranoide, accompagnato da disturbi comportamentali (vita omossessuale disinibita) e da attitudini persecutorie a danno di privati cittadini (ricerca dei genitori).

3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 31 luglio 2002, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro dr. __________, il quale ha rilevato, durante il colloquio, come il discorso del ricorrente fosse stereotipato e ripetitivo, il corso del suo pensiero marcatamente perturbato dalla proiettività, dall'interpretatività, dalla discordanza, dalla perplessità e dal delirio di filiazione cronico, con un'assenza di coscienza del proprio stato e della gravità della situazione. Il dr. __________ ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di una schizofrenia paranoide ed ha soggiunto che la prognosi era riservata, addirittura pessima senza una sufficiente stabilizzazione clinica sotto trattamento neurolettico. Per finire, il menzionato professionista ha condiviso la necessità del ricovero, stante la presenza in capo al ricorrente di disturbi comportamentali e del pensiero tali da renderlo potenzialmente pericoloso per sé e gli altri.

Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare il ricorrente.

                                   4.   La decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che l'11 giugno 2002 il ricorrente ha dovuto essere urgentemente ricoverato in modo coatto a seguito del riacutizzarsi di complessi quanto gravi disturbi paranoidi curabili solo tramite il collocamento e la cura presso la CPC. Dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, qualora dovesse perdurare la necessità del trattenimento la CPC dovrà tuttavia provocare l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario ex art. 20 LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP, nonché il consid. 2.2. che precede). Al ricorrente, che è internato da oltre due mesi e che ritiene dati i presupposti per una sua dimissione, resta evidentemente salva e riservata la facoltà di presentare una domanda di rilascio giusta l'art. 47 LASP.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 20, 22, 24, 25, 50, 51, 52 LASP;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

  __________;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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