Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.08.2002 52.2002.286

20 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·920 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00286  

Lugano 20 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  18 luglio 2002 della

__________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 2 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3222) che delibera alla __________ l’istallazione dell’impianto antincendio (sprinkler) dell’ __________;

viste le risposte:

-    29 luglio 2002 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

-    30 luglio 2002 della __________;

-      9 agosto 2002 della Sezione della logistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L’11 dicembre 2001 il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa dell’impianto antincendio dell’__________, in corso di costruzione a __________ (FU n. __________/pag. __________).

Il capitolato e modulo d’offerta chiedeva, fra l’altro, ai concorrenti di allegare all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, le dichiarazioni aggiornate al periodo di pubblicazione, attestanti l’avvenuto pagamento dei contributi di legge e delle imposte.

                                  B.   Al concorso hanno partecipato otto ditte con le seguenti offerte:

__________                                                       fr.   98’958.80

__________                                                       fr. 104’282.90

__________                                                       fr. 124’330.45

__________                                                       fr. 136’777.60

__________                                                       fr. 145’197.30

__________                                                       fr. 149’478.20

__________                                                       fr. 153’930.00

__________                                                       fr. 165’564.00

L’Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) ha ritenuto che le prime tre offerte fossero da scartare perché mancanti della documentazione attestante il pagamento degli oneri sociali, richiesta dal capitolato. L’ing. __________, consulente del committente, ha a sua volta ritenuto che il costo dell’offerta della __________, sensibilmente superiore a quello della __________ giustificasse l’annullamento della gara.

                                  C.   Con decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso per mancanza di offerte valide. Il provvedimento è stato accettato da tutte le ditte all’infuori della __________, che l’ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

                                  D.   Con giudizio 3 giugno 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso della __________, annullando il provvedimento e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.

                                  E.   Preso atto di un nuovo rapporto dell’ULSA, che ha ritenuto valide le offerte della __________, della __________ e della __________, il 2 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla prima di queste tre ditte per la somma (corretta) di fr. 99’047.55.

                                  F.   Contro la predetta risoluzione la __________ insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché le aggiudichi la commessa.

Secondo l’insorgente, l’offerta della __________ non potrebbe essere presa in considerazione perché priva delle dichiarazioni conformi, attestanti l’avvenuto pagamento dei contributi AVS e LPP. L’aggiudicataria, conclude, non sarebbe inoltre in possesso dell’omologazione per l’istallazione di impianti sprinkler.

                                  G.   All’accoglimento del ricorso si oppongono l’ULSA e la Sezione della logistica con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Ad identica conclusione perviene la __________, che contesta le tesi dell’insorgente, rilevando di aver prodotto le dichiarazioni attestanti il pagamento dei contributi AVS e LPP e sostenendo di essere in possesso delle certificazioni necessarie per la posa di impianti sprinkler.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva della ricorrente. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   La __________, qui resistente, non ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo la decisione 20 marzo 2002 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato il concorso indetto per l’aggiudicazione della commessa in esame. Nei suoi confronti la predetta decisione ha quindi acquisito forza di giudicato formale.

Essa non può di conseguenza beneficiare del giudizio con cui questo tribunale ha annullato quel provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso interposta dalla __________.

Rinunciando ad impugnare la decisione di annullamento del concorso, la __________ ha implicitamente dimostrato di non essere interessata a sovvertire quest'esito della gara al fine di rivendicare l’aggiudicazione sulla base di un’offerta, che - quantomeno dal profilo del prezzo - si era classificata al primo posto. Indirettamente, la resistente ha inoltre accettato che il committente, fondandosi sul preavviso dell’ULSA avrebbe considerato la sua offerta inidonea a conseguire la delibera siccome sprovvista delle dichiarazioni aggiornate, attestanti l’avvenuto pagamento dei contributi AVS ed LPP.

Adagiandosi a quella conclusione, la __________ ha in definitiva accettato l’eventualità che un altro concorrente contestasse con successo l'annullamento della gara, creando le premesse per conseguire la delibera.

Già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto. Non mette conto di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, perché il Tribunale cantonale amministrativo dispone degli elementi necessari per aggiudicare direttamente la commessa alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).

                                   3.   La tassa di giustizia è a carico della resistente secondo soccombenza, ritenuto che lo Stato ne va esente. Le ripetibili sono invece suddivise fra lo Stato e la resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 2 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3222) è annullato e riformato nel senso la commessa è aggiudicata alla __________ in base all’offerta inoltrata ed alle condizioni del concorso per l’importo di fr. 138’777.60.

                                   2.   La tassa di giustizia è a carico della resistente nella misura di fr. 500.-.

                                   3.   Lo Stato e la __________ rifonderanno ciascuno fr. 500.- alla __________ a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.286 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.08.2002 52.2002.286 — Swissrulings