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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.02.2003 52.2002.285

25 février 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·966 mots·~5 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.285  

Lugano 25 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 luglio 2002 di

__________,  

contro  

la decisione 2 luglio 2002, no. 3283, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 maggio 2002, con la quale il municipio di __________ ha autorizzato __________ alla consultazione degli atti relativi alla domanda di costruzione da lui inoltrata per la formazione di posteggi al mappale no. __________;

viste le risposte:

-    24 luglio 2002 di __________;

-    12 agosto 2002 del municipio di __________;

-    20 agosto 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 12 ottobre 2001 il municipio di __________ ha pubblicato all'albo una domanda di costruzione in sanatoria, inoltrata da __________ per la costruzione di un posteggio sulla part. n. __________ RF;

                                         che alla domanda si è opposto il ricorrente __________, proprietario di un fondo contermine, con atto del 17 ottobre 2001;

                                         che, ritenendola sconveniente, il municipio ha rinviato l'opposizione al mittente con l'invito a ripresentarla entro 15 giorni;

                                         che il 5 novembre 2001 __________ l'ha ripresentata negli stessi termini;

                                         che il 13 novembre 2001 il municipio gliel'ha nuovamente retrocessa con l'invito a ripresentarla in forma corretta entro 15 giorni;

                                         che, tre giorni dopo, il ricorrente ha riproposto l'opposizione del 17 ottobre precedente;

                                         che il 23 dello stesso mese lo stesso insorgente ha finalmente inoltrato un'opposizione formulata in termini che il municipio ha ritenuto corretti;

                                         che con decisione 16 maggio 2002 il municipio, analogamente interpellato, ha autorizzato __________ ad esaminare l'incarto relativo alla domanda di costruzione in oggetto, compresa l'opposizione del 17 ottobre 2001, ritenuta sconveniente ed irrita;

                                         che contro questo provvedimento __________, assistito da un legale, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

                                         che con giudizio 2 luglio 2002 il Governo ha respinto l'impugnativa, ritenendo che, in concreto, non fossero dati i presupposti per limitare il diritto delle parti di esaminare gli atti relativi al procedimento in oggetto;

                                         che con lo stesso giudizio il Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'assistenza giudiziaria, reputando che l'impugnativa non avesse avuto sin dall'inizio probabilità di esito favorevole;

                                         che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'opposizione del 17 ottobre 2001 sia esclusa dal diritto di esaminare gli atti, riconosciuto al resistente __________;

                                         che essendo stata sostituita da un atto formulato in termini corretti - argomenta l'insorgente - l'opposizione iniziale non farebbe più parte degli atti del procedimento;

                                         che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e da __________, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date;

                                         che, giusta l'art. 20 PAmm, chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1); tale diritto può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso (cpv. 2);

                                         che la decisione con cui l'autorità riconosce o nega il diritto di una parte di esaminare gli atti di un procedimento amministrativo è di natura incidentale (DTF 123 I 325 consid. 3b); è quindi impugnabile soltanto se provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm);

                                         che la decisione che riconosce ad una parte il diritto di esaminare gli atti, rigettando l'opposizione della controparte, è di principio impugnabile, siccome atta a procurare un pregiudizio non altrimenti riparabile;

                                         che, in effetti, al pregiudizio che deriva da un diniego ingiustificato di consultare gli atti può di principio essere posto rimedio, dando seguito a posteriori alla richiesta; è invece irreparabile il pregiudizio che deriva dalla presa di conoscenza di un atto concessa in violazione del diritto;

                                         che, entro questi limiti, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

                                         che __________ è parte nel procedimento da lui promosso per conseguire la licenza edilizia per un posteggio; di principio, ha quindi diritto di esaminare gli atti;

                                         che il ricorrente __________ non pretende che il diritto di esaminare l'opposizione del 17 ottobre 2001 debba essere negato alla controparte al fine di tutelare interessi prevalenti (art. 20 cpv. 2 PAmm);

                                         che l'insorgente si limita a sostenere che l'opposizione 17 ottobre 2001 alla domanda di costruzione non è più parte integrante degli atti del procedimento, perché è stata superata dall'opposizione emendata, che ha inoltrato il 23 novembre 2001;

                                         che la tesi non può essere accreditata, poiché l'opposizione del 17 ottobre 2001 costituisce un atto dal quale non si può prescindere ai fini del giudizio sull'ammissibilità della successiva opposizione, inoltrata dopo la scadenza del termine di pubblicazione; soltanto mantenendo nell'incarto lo scritto che il ricorrente intende escludere può in effetti essere accertata la tempestività dell'opposizione;

                                         che il ricorso va quindi respinto, confermando il giudizio governativo impugnato;

                                         che, non avendo l'impugnativa inoltrata da __________ alcuna probabilità di successo, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria va respinta; immune da violazioni del diritto è pure la decisione del Consiglio di Stato di negare al ricorrente tale beneficio ed il gratuito patrocinio;

                                         che la tassa di giustizia, commisurata tenendo conto della situazione economica del ricorrente, è posta a carico di quest'ultimo secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 208 cpv. 1, 209 lett. b, 21 LE; 1, 3, 18, 20, 28, 30, 31, 44, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria per la presente sede è respinta.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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