Incarto n. 52.2002.00278
Lugano IN_DATA_DECISIONE
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 luglio 2002 di
__________, patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 24 aprile 2002 del Consiglio di Stato (n. 2997) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avversa la risoluzione 24 aprile 2002 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per trasformare in abitazione la stalla che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ è proprietaria di una minuscola stalla/fienile in disuso, situata nella zona residenziale (R2) di __________, in località __________ (part. n. __________ RF), su un fondo di 178 mq. L'edificio, strutturato su due livelli, ha una pianta di circa m 6 x 7.30 ed è alto m 3.30. L'angolo NW si situa a poco più di 2 m dalla strada che passa a monte.
Il 20 dicembre 2001 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la stalla in un'abitazione, innalzando il tetto di m 1.35 in modo da rendere abitabile anche il piano superiore. Sul lato a monte ha inoltre previsto di costruire un locale "disponibile" ed un locale tank completamente interrati.
La domanda non ha suscitato opposizioni.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 24 aprile 2002 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendo che l'intervento non potesse essere autorizzato perché determina un sorpasso inammissibile dell'indice di sfruttamento (0.48 contro 0.40) ed ha per oggetto un edificio posto ad una distanza dalla strada inferiore a quella prescritta dall'art. 13 NAPR.
C. Con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendo in sostanza che il sensibile sorpasso dell' i.s. ostasse al rilascio del permesso.
D. Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Rievocata la fattispecie, l'insorgente sostiene in pratica che la trasformazione non determina alcun aumento dell'i.s. e non pregiudica né l'interesse pubblico, né quello dei vicini. Il numero di piani, osserva, rimane invariato. Non viene dunque aggiunta alcuna SUL.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date.
Il ricorso è dunue ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione risultano chiaramente dagli atti. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare pertanto atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, l'art. 39 RLE dispone che le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto possono essere riparate e mantenute. Sono esclusi lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti, soggiunge la norma (cpv. 2), possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, la stalla/fienile della ricorrente si pone in contrasto con il diritto dal profilo della destinazione (contraria alla funzione della zona residenziale) e della distanza dalla strada che passa a monte (inferiore ai 4 m prescritti dall'art. 13 NAPR). È invece conforme al diritto dal profilo dell'i.s., poiché l'attuale SUL non supera quella massima ammissibile in base all'indice di zona (0.4 x 178 = 71.2 mq). Computabile come SUL, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, è infatti soltanto la superficie del piano terreno (43.8 mq), poiché l'attuale piano sottotetto è troppo basso (circa 2 m sotto il colmo) per poterlo considerare utilizzabile per l'abitazione o per il lavoro.
3.2. Innalzando il tetto di m 1.35, la ricorrente intende rendere abitabile il piano superiore della stalla/fienile. La prevista trasformazione, di natura sostanziale dal profilo della destinazione dell'immobile, comporta un raddoppio dell'i.s., che passando dagli attuali 44 mq a circa 88 mq di SUL, determina un sorpasso di circa 16 mq della SUL massima ammissibile.
L'intervento in esame non può quindi essere autorizzato, poiché determina un nuovo, significativo momento di contrasto con le prescrizioni relative all'i.s., che come tale non può essere autorizzato. Il fatto che la trasformazione permetta di eliminare il conflitto esistente tra l'attuale destinazione agricola dell'immobile e la funzione residenziale della zona non giustifica una diversa conclusione.
4. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 13, 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario