Incarto n. 52.2002.00268
Lugano 2 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 di
__________,
Contro
la decisione 5 giugno 2002, no. 2641, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 10 aprile 2002 dell'insorgente avverso la decisione 27 marzo 2002 del municipio __________ con la quale gli ordina l'allontanamento dei volatili presenti nell'appartamento locato dallo stesso;
rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo del 1° ottobre 2002, sentite le spiegazioni del giudice delegato, il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto inoltre, consenziente il municipio, che lo stesso si impegna ad evacuare tutti i volatili entro il 15 novembre 2002;
preso atto di questo impegno il municipio rinuncia ad esigere l'indennità per ripetibili a condizione che il ricorrente ottemperi il termine impartito di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
§ Nel caso in cui non avrà allontanato tutti i volatili entro il 15 novembre 2002, il ricorrente rifonderà fr. 500.-- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario