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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.09.2002 52.2002.263

11 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,807 mots·~9 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00263  

Lugano 11 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 giugno 2002 di

__________,   

contro  

la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2832) che conferma la decisione 21 novembre 2001 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso in sanatoria per la posa di un box prefabbricato e per la sistemazione di un piazzale destinato all'esposizione di veicoli d'occasione fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    4 luglio 2002 di __________;

-    9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;

-    8 agosto 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Il ricorrente __________ è proprietario di un fondo situato a __________ (part. n. __________ RF), fuori della zona edificabile, lungo il ciglio a valle (W) della strada cantonale. Su questo terreno sorge un edificio destinato in parte ad abitazione ed in parte a carrozzeria / officina meccanica. L’edificio è stato realizzato alcuni decenni orsono ed è stato ampliato nel 1992. In quell’occasione, a N dell’immobile, è stata autorizzata anche la costruzione di un piazzale di m 14 x 15, destinato all’esposizione di veicoli nuovi e d’occasione.

                                  B.   Da alcuni anni la fascia di terreno, lunga circa 50 m e larga una quindicina, che si situa lungo la strada cantonale, a N del piazzale autorizzato nel 1992, è utilizzata per l'esposizione di veicoli d’occasione.

Recentemente, su questa parte del fondo è stato collocato un piccolo box prefabbricato (m 5.00 x 2.40 x 2.60). Il suolo è stato inoltre sistemato con la posa di un manto di asfalto macinato.

Sollecitato dall'autorità, il 14 maggio 2001 __________ ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la posa del box e per la sistemazione del terreno attuate senza permesso.

Alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed il vicino __________, ritenendo che gli interventi non rispondessero ai requisiti dell’art. 24 LPT.

Adeguandosi all’opposizione dell’autorità cantonale, il 21 dicembre 2001 il municipio ha negato la licenza richiesta.

                                  C.   Con giudizio 11 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso interposta da __________.

Configurato l’intervento alla stregua di un cambiamento di destinazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che non fossero dati i presupposti dell’art. 24 LPT per il rilascio di un’autorizzazione in deroga al principio della conformità di zona.

D.    Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di non aver esperito un sopralluogo, il ricorrente sostiene in sostanza di essersi limitato a posare un box prefabbricato ed uno strato di asfalto macinato sul sedime che già da anni è utilizzato per esporre auto d’occasione. A suo avviso, la domanda di costruzione sarebbe stata necessaria soltanto per il box. La sistemazione del piazzale d’esposizione costituirebbe soltanto un intervento di riordino di una struttura preesistente.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione giunge il vicino __________, contestando le tesi del ricorrente con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre ad essere nota a questo tribunale, emerge chiaramente dagli atti e dalla documentazione fotografica. Il sopralluogo chiesto dal ricorrente non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per lo stesso motivo, va esente da critiche il rifiuto del Consiglio di Stato di assumere questa prova.

                                   2.   Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

                                         Nel caso di specie, l'intervento in esame è stato realizzato su un fondo che il PR assegna alla zona residua e che, secondo la scheda 3.2. del PD cantonale, rientra nei terreni idonei ad un utilizzo agricolo. Essendo la zona priva di destinazione specifica, il requisito della conformità funzionale non può, di principio, risultare adempiuto. Il controverso impianto non può pertanto beneficiare di un permesso ordinario (cfr. UFPT, Commento alla LPT, nn. 15 e 16 ad art. 18; RDAT I-1996, N. 24).

                                   3.   In deroga al principio della conformità di zona, fuori dalle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate licenze edilizie alle condizioni poste dagli art. 24 ss LPT.

                                         3.1. L'art. 24 LPT enuncia i presupposti ordinari di un'autorizzazione eccezionale: la destinazione di un edificio o di un impianto non conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione deve esigere un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e all'intervento non devono opporsi interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 530 ss.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico o inerenti all'esercizio o relativi alla natura del terreno (cfr. DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c).

3.2. L'art. 24c LPT concerne invece la tutela delle situazioni acquisite fuori delle zone edificabili. In queste zone, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l’autorizzazione dell’autorità competente, tali edifici e impianti possono tuttavia essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).

L’articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che, per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani, sono divenuti non conformi alla destinazione della zona (art. 41 OPT). Non è tuttavia applicabile ai cambiamenti di destinazione ed agli ampliamenti di edifici e impianti aziendali divenuti non conformi alla destinazione della zona, che, per norma speciale (art. 37a LPT), soggiacciono all'art. 43 OPT (cfr. USTE, Commenti relativi all'OPT, p. 47; STA inedita 16.10.2001 in re L., consid. 6).

In base a tale disposizione, cambiamenti, anche totali, di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente:

a. l’edificio o l’impianto è stato legalmente costruito o modificato;

b.   non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;

c.   la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale;

d.   è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizza-zione esistente;

e.   tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario;

f.    non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione del territorio.

La superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona, precisa il cpv. 2 di tale norma, può essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio sono computati soltanto per la metà. Se tale superficie deve essere ampliata fuori del volume esistente dell’edificio per più di 100 m2, l'ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento dell’azienda (cpv. 3).

                                   4.   4.1. Nell'evenienza concreta, gli interventi attuati senza permesso dal ricorrente nella zona non edificabile a N del suo stabilimento vanno per principio configurati alla stregua di un nuovo impianto realizzato fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non si tratta di un cambiamento di destinazione. Nella sistemazione di un'ampia superficie di terreno agricolo in un'area da destinare all'esposizione di veicoli d'occasione e nella posa di un box prefabbricato ad uso ufficio sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una nuova opera edilizia, ovvero di un impianto. Considerate le sue ragguardevoli dimensioni e la sua destinazione non più accessoria all'attività dell'officina meccanica e della carrozzeria, l'impianto non può nemmeno essere assimilato ad un semplice ampliamento delle infrastrutture esistenti. A torto pretende il ricorrente di qualificare gli interventi alla stregua di migliorie di un'installazione esistente. L'uso a scopo commerciale del terreno in discussione non è infatti mai stato sinora autorizzato. Le autorizzazioni richiamate dall'insorgente non erano riferite a questa superficie.

4.2. Definita la natura delle opere controverse, ne consegue che l'intervento non può essere valutato in funzione delle condizioni agevolate di cui agli art. 24c LPT e 43 OPT, bensì unicamente in virtù dell'art. 24 LPT.

A tale riguardo, è indubbio che la destinazione (commerciale) della controversa opera edilizia non esige un'ubicazione fuori della zona edificabile. Non sussistono in effetti impedimenti all'insediamento di un'esposizione di  veicoli d'occasione in zona edificabile. Nemmeno il ricorrente sostiene invero il contrario. Il progetto non soddisfa quindi il requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 lett. a LPT. L'autorizzazione eccezionale chiesta in sanatoria non può, di conseguenza, essere accordata.

Già per questo motivo, il ricorso va respinto.

4.3. L'impugnativa non avrebbe esito differente nemmeno se si volesse qualificare l'intervento alla stregua di un ampliamento delle infrastrutture aziendali esistenti, giusta l'art. 43 OPT. 

Alle opere realizzate tornerebbe applicabile l'art. 43 cpv. 3 OPT, relativo ad ampliamenti che comportano l'uso difforme dalla funzione della zona di una superficie esterna all'edificio superiore a 100 mq. Contrariamente a quanto esige la predetta norma, il ricorrente non ha in tuttavia minimamente dimostrato che l'intervento è necessario al proseguimento dell'attività aziendale svolta nelle immediate vicinanze. Già per questo motivo, nemmeno da questo profilo le controverse infrastrutture potrebbero pertanto venir autorizzate. Quantomeno dubbio risulterebbe peraltro anche l'adempimento degli ulteriori requisiti posti dall'art. 43 OPT, segnatamente l'assenza di nuove implicazioni rilevanti sul territorio e l'ambiente (lett. b) e di interessi pianificatori contrari (lett. f).

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 24c, 37b LPT; 41, 42, 43 OPT; 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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