Incarto n. 52.2002.00253
Lugano 22 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 maggio 2002 con cui il municipio di ______ ha deliberato alla ditta __________ i lavori da pittore relativi al risanamento del palazzo __________;
viste le risposte:
- 4 luglio 2002 del municipio di ______;
- 9 luglio 2002 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 aprile 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l’aggiudicazione delle opere da pittore necessarie alla ristrutturazione del palazzo __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.).
Il bando di concorso stabiliva i seguenti criteri d’aggiudicazione e fattori di ponderazione:
a) economicità - prezzo 50%
b) qualità 30%
c) termini 20%
Il capitolato e modulo d’offerta chiedeva ai concorrenti di specificare il numero di dipendenti. Non chiedeva invece di indicare referenze, né li sollecitava a produrre certificati di qualità od attestati di capacità.
B. Al concorso hanno partecipato dieci ditte, fra cui la ricorrente con un’offerta di fr. 83'556.05 e la __________ con un’offerta di fr. 88’593.15. __________ ha indicato di dare lavoro a 3 dipendenti, mentre la __________ ha dichiarato di impiegarne 37.
C. La direzione dei lavori (DL) ha valutato le offerte assegnando note da 1 a 5 per ogni criterio. Ne è scaturita la seguente classifica:
ditta
prezzo 50%
Termini 30%
qualità 20%
totale punti
rango
nota
punti
Nota
punti
nota
punti
__________
4.40
44
5.00
30
5.00
20
94
1
__________
5.00
50
3.50
21
4.00
16
87
2
Fondandosi su queste risultanze, con decisione 29 maggio 2002 il municipio ha aggiudicato i lavori alla __________ per l’importo di fr. 88'593.15.
D. Contro la predetta risoluzione, la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annulla-mento.
Eccepita l’insufficienza della motivazione addotta per giustificare la delibera impugnata, l’insorgente censura la valutazione delle offerte operata dal committente, rimproverandogli di essere incorso in una violazione del diritto sotto il profilo dell’abuso di potere e dell’inosservanza del principio della trasparenza. Adombra in particolare che il municipio abbia voluto favorire una ditta locale.
E. All’accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la __________, contestando succintamente le tesi della ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la __________ è legittimata a ricorrere.
Il ricorso, tempestivamente introdotto contro una decisione impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 34 cpv. 2 LCPubb dispone a sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.
L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una decisione con cui il committente procede all'aggiudicazione può essere considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando di concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni effettuate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione di delibera può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in particolare i concorrenti delusi, devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che il committente fornisca a posteriori la motivazione mancante e che l'insorgente abbia la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso.
2.1. In concreto, la motivazione della delibera impugnata emerge dalle osservazioni addotte dal municipio con la risposta al ricorso e dalla documentazione allegata. La ricorrente si è limitata a prenderne atto senza avvalersi della possibilità di replicare.
Si può quindi dedurne che abbia rinunciato ad insistere sulla censura di violazione del diritto di essere sentito e che le carenze di motivazione da lei denunciate possano considerarsi sanate.
3. 3.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb).
3.2. Il committente non può limitarsi a fissare i criteri d'aggiudicazione ed i relativi fattori di ponderazione, ma deve anche sollecitare i concorrenti a fornirgli le informazioni necessarie per applicarli. Non basta, ad esempio, stabilire che l'offerta verrà valutata anche dal profilo della qualità, limitandosi a specificare il fattore di ponderazione che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare i parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo giudizio, invitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari (STA 29.52002 in re __________ SA consid. 2).
Nel caso di un concorso per commesse edili, la qualità delle offerte può essere valutata in base a particolari elementi di giudizio, quali il possesso di certificati di qualità (p.es.: ISO 9001), le referenze di precedenti lavori o gli attestati di capacità dei dipendenti (p. es. maestria federale).
Analoghe considerazioni valgono in relazione al criterio dei termini. Con questo criterio si intende generalmente valutare la bontà dell'offerta dal profilo del rispetto delle scadenze previste dal committente. Vanno quindi chieste ai concorrenti adeguate informazioni, che permettano al committente, chiamato a pronunciarsi in merito, di esprimere un giudizio rispettoso dei principi di trasparenza e della parità di trattamento, fondato su dati oggettivi ed atti a permettere un effettivo raffronto delle offerte.
4. Nell’evenienza concreta, la __________ contesta le note attribuitele con riferimento al criterio della qualità (4.00) ed a quello dei termini (3.50), ritenendole eccessivamente basse rispetto alle note (5.00 e 5.00), assegnate alla ditta qui resistente.
4.1. La censura è fondata per quel che concerne il criterio della qualità. Il capitolato d'offerta non chiedeva ai concorrenti né referenze, né attestati di qualità.
Per valutare la qualità delle offerte, la DL ha stabilito la seguente scala delle note:
- 5 lavori identici eseguiti valutazione massima
- 4 lavori identici eseguiti valutazione media
- 3 lavori identici eseguiti valutazione minima
- 2 ….
- 1 lavori identici eseguiti esperienza DL negativa
Dagli atti non emerge tuttavia il benché minimo elemento che permetta di verificare il fondamento della nota assegnata ai concorrenti. Il bando non chiedeva invero ai concorrenti di elencare i lavori eseguiti in precedenza. La valutazione non può fondarsi sulle conoscenze personali del committente o della DL. Il municipio, dal canto suo, non ha addotto alcunché per giustificare l’attribuzione di una nota inferiore a quelle assegnate a quasi tutte le altre offerte.
In tali circostanze, non essendo possibile esprimere un giudizio oggettivo sulla qualità delle offerte inoltrate dalle due ditte, la discriminazione appare ingiustificata. Alle due ditte va quindi assegnata la stessa nota, aumentando quella della ricorrente da 4a5e correggendo verso l'alto di 4 punti, da 87 a 91 il punteggio complessivo.
4.2. Da respingere, siccome infondate, sono invece le censure che la ricorrente solleva in relazione alla nota che le è stata assegnata al criterio dei termini. Il capitolato d'offerta chiedeva ai concorrenti di indicare il numero di dipendenti. L'informazione richiesta era finalizzata a permettere al committente di valutare la capacità del singolo concorrente a rispettare i termini, ossia le scadenze del programma dei lavori.
Onde valutare questa capacità in modo oggettivo e rispettoso della parità di trattamento, la DL ha stabilito la seguente scala delle note:
numero operai
nota
oltre 15
5.0
da 10 a 14
4.5
da 5 a 9
4.0
fino a 5
3.5
I parametri stabiliti dalla DL operano distinzioni fondate su dati oggettivi e sostenibili. Rinunciando implicitamente a replicare, la ricorrente non ha peraltro sollevato obiezioni al riguardo. Non v'è quindi motivo per scostarsene.
Fondandosi su questa scala di note e sui dati relativi alle maestranze forniti dalle ditte in causa, la DL ha assegnato la nota 5 alla resistente e 3.5 alla ricorrente.
La valutazione resiste alla critica. Non si può invero rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dal bando di concorso per aver ritenuto che da profilo del rispetto dei termini una ditta con 37 operai desse maggiori garanzie di affidabilità di una ditta con soli 3 dipendenti. La distinzione operata dal committente a livello di note è perfettamente difendibile. Si fonda su criteri oggettivi e non procede da considerazioni estranee alla materia.
Va quindi tutelata.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non superando il punteggio complessivo della ricorrente quello della resistente, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario