Incarto n. 52.2002.00247-249
Lugano 17 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 12 giugno 2002 della __________ b) 13 giugno 2002 della __________ (rappr. dall’avv. __________)
contro
la decisione 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato (n. 2541) che delibera alla ditta __________ le opere di impermeabilizzazione e di lattoniere occorrenti all’ampliamento della scuola media 1 di __________;
viste le risposte:
- 18 giugno 2002 della __________;
- 19 giugno 2002 della __________;
- 1° luglio 2002 della Sezione della logistica;
- 2 luglio 2002 dell’Ufficio lavori sussidiati e appalti;
al ricorso sub a)
- 19 giugno 2002 della __________;
- 1° luglio 2002 della Sezione della logistica;
- 2 luglio 2002 dell’Ufficio lavori sussidiati e appalti;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del DFE un pubblico concorso per le opere di impermeabilizzazione con manti di bitume polimero e di lattoniere occorrenti all’ampliamento della scuola media 1 di __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.);
che il bando di concorso stabiliva che le offerte dovevano "pervenire al seguente recapito: Lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, 6501 Bellinzona entro le ore 1600 del giorno 4 marzo 2002";
che il 5 marzo 2002 sono state aperte in seduta pubblica le offerte di 13 concorrenti, fra cui quella della __________ (fr. 183'046.60) e quella della __________ (fr. 186'589,60);
che l’8 marzo 2002 è stata ulteriormente aperta in seduta straordinaria l’offerta della __________, che per errore non era stata aperta assieme alle altre, pur essendo stata consegnata a mano allo sportello della Cancelleria dello Stato il 4 marzo 2002 alle ore 1050;
che con decisione 28 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla __________ per l’importo di fr. 180'174.70, scartando alcune delle offerte pervenutegli, fra cui quella della __________, siccome sprovvista di alcune delle dichiarazioni richieste a comprova dell'avvenuto pagamento degli oneri sociali;
che contro la predetta risoluzione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo con separati ricorsi tanto la __________, quanto la __________, mettendo in dubbio che l’offerta vincente sia stata effettivamente consegnata alla Cancelleria dello Stato in tempo utile, circostanza che non risulterebbe dagli atti;
che con osservazioni 19 giugno 2002 la __________ si è rimessa al giudizio dell’ULSA, producendo copia di una ricevuta del seguente tenore:
Cancelleria dello Stato
Bellinzona
RICEVUTA N° __________
CONSEGNATA ALLA
CANCELLERIA DELLO STATO
4 MAR. 2002-07-13
ORA: 1050 FIRMA: (illeggibile)
che con la risposta al ricorso l’ULSA ha prodotto una dichiarazione della Cancelleria dello Stato, datata 3 luglio 2002, attestante che l’offerta della __________ è stata consegnata brevi manu ai suoi sportelli il 4 marzo 2002 alle ore 1050 come appare dalla ricevuta incollata sulla busta;
che la Sezione della logistica ha prodotto le offerte inoltrate dai concorrenti, compresa quella della __________ sulla quale risulta incollata una ricevuta del seguente tenore:
Cancelleria dello Stato
Bellinzona
RICEVUTA N° __________
CONSEGNATA ALLA
CANCELLERIA DELLO STATO
4 MAR. 2002-07-13
ORA: 1050 FIRMA: (illeggibile)
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che certa è la legittimazione attiva della __________, che ha partecipato senza successo al concorso in oggetto;
che la legittimazione attiva non può invece essere riconosciuta alla __________;
che le ditte estromesse dall’aggiudicazione sono infatti abilitate a contestare il provvedimento di delibera soltanto se dimostrano che l’esclusione è ingiustificata, dimostrazione, questa, che in concreto la ricorrente non ha nemmeno tentato di portare;
che il ricorso della __________ va quindi dichiarato irricevibile;
che l’impugnativa della __________, tempestiva, è invece ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che controversa è unicamente la questione a sapere se l’offerta inoltrata dalla __________ sia stata inoltrata alla Cancelleria dello Stato prima delle 1600 del 4 marzo 2002, scadenza del concorso fissata dal bando apparso sul FU;
che la ricevuta incollata sulla busta in cui era contenuta l’offerta in esame, quella di identico tenore prodotta dalla __________ e l'ulteriore attestazione rilasciata dalla Cancelleria dello Stato dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio che l’offerta vincente è stata inoltrata in tempo utile;
che il ricorso della __________ va quindi respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico delle ditte ricorrenti; per andarne esente, come chiede, la __________ avrebbe dovuto ritirare il ricorso dopo aver preso conoscenza delle risposte dell’autorità cantonale;
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso della __________ è irricevibile.
2. Il ricorso della __________ è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuna.
4. Intimazione a:
___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario