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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2002 52.2002.246

4 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,564 mots·~8 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00246  

Lugano 4 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  11 giugno 2002 della

__________  

contro  

a) la decisione 27 maggio 2002 della Divisione delle costruzioni, che delibera alla ditta __________ del Dipartimento del territorio il servizio di pulizia delle condotte e dei pozzetti delle strade cantonali (lotto __________) per il periodo maggio 2002 - maggio 2003;   b) la decisione 27 maggio 2002 della Divisione delle costruzioni, che annulla il concorso per il servizio di pulizia delle condotte e dei pozzetti delle strade cantonali (lotto __________) per il periodo maggio 2002 - maggio 2003;

viste le risposte:

-    24 giugno 2002 della Divisione delle costruzioni;

-    24 giugno 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;

-    25 giugno 2002 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 12 aprile 2002 il Dipartimento del territorio (Divisione delle costruzioni) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione del servizio di pulizia delle condotte e dei pozzetti delle strade cantonali (lotti 6 e 7) durante il periodo maggio 2002 - maggio 2003. Il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali di cui all'art. 30 RLCPubb. Le offerte dovevano essere inoltrate entro il 15 maggio 2002.

Per il lotto 6 sono tempestivamente pervenute al committente le offerte della __________ (fr. 35'099.10) e della __________ (fr. 36'492.55). Per il lotto 7 ha invece concorso soltanto la __________ con un'offerta di fr. 25'253.70.

La ricorrente ha allegato alle sue offerte una dichiarazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), datata 22 aprile 2002, che attestava l'avvenuto versamento dei contributi paritetici AVS (acconti) sino alla fine del 2001, avvertendo tuttavia che risultava ancora "scoperto l'importo di fr. 14'167.85, relativo al saldo 2001, scaduto il 15 marzo 2002".

                                  B.   Con decisione 27 maggio 2002 la Divisione delle costruzioni ha deliberato il servizio del lotto __________ alla __________, scartando l'offerta della __________. Il committente ha giustificato il provvedimento asserendo che "la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento di AVS/AI/IPG non può essere accolta (art. 30 RLCPubb)".

Per lo stesso motivo, con decisione di uguale data, la Divisione delle costruzioni ha inoltre annullato il concorso relativo al lotto __________ per mancanza di offerte valide.

                                  C.   Contro le predette decisioni, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente sostiene di aver comprovato l'avvenuto pagamento dei contributi sino al 31 dicembre 2002. Il conguaglio relativo al 2001 non entrerebbe in considerazione siccome emesso soltanto il 15 febbraio 2002, con scadenza il 15 marzo.

                                  D.   Il ricorso è avversato dall'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) e dalla __________ con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, applicabile alla fattispecie giusta l'art. 2 cpv. 1 della stessa. Certa è la legittimazione attiva della __________, direttamente e personalmente toccata dai provvedimenti censurati in quanto concorrente. Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro decisioni impugnabili (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria.

                                   2.   Giusta l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, i concorrenti devono allegare all'offerta una serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di determinati contributi sociali e di determinate imposte. "Le dichiarazioni", soggiunge il cpv. 2, "sono valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:

a) per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno precedente;

b) per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente".

(...)

Di regola, i contributi AVS/AI/IPG sono riscossi sotto forma di acconti mensili, il cui ammontare è fissato di anno in anno dalla cassa AVS alla quale il datore di lavoro è affiliato, sulla base della presumibile massa salariale. Se la somma dei salari non supera i 200'000 fr., il contributo è invece prelevato ogni trimestre (art. 34 seg. OAVS).

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data d'emissione della bolletta, rispettivamente entro il 10 del mese successivo alla scadenza del mese o trimestre di computo (art. 34 cpv. 3 OAVS).

Il conguaglio è invece riscosso, compensato o rimborsato una volta all'anno, sulla base della dichiarazione dei salari versati l'anno precedente, che il datore di lavoro deve inoltrare all'inizio di ogni anno civile, entro il 30 gennaio. Il termine di pagamento del conguaglio annuale (30 giorni a contare dalla fatturazione: cfr. art. 36 cpv. 4 OAVS) dipende pertanto dalla tempestività con cui il datore di lavoro presenta i conteggi definitivi, rispettivamente dal tempo impiegato dalla cassa per elaborarli.

Per non costringere i concorrenti a dimostrare che i contributi sono stati pagati sino alla scadenza del concorso, l'art. 30 cpv. 2 RLCPubb stabilisce quattro scadenze trimestrali, correlate ai termini per l'inoltro delle offerte, che definiscono i limiti temporali della prova richiesta.

La norma, formulata nell'ottica delle disposizioni dell'OAVS che regolano il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, prende in considerazione soltanto i contributi trimestrali (oneri sociali trimestrali), ossia gli acconti che i datori di lavoro sono obbligati a versare entro il 10 del mese successivo alla scadenza trimestrale. Non tiene conto né dei conguagli che la cassa stabilisce ed esige all'inizio di ogni anno secondo scadenze variabili e comunque diverse da quelle in uso per gli acconti, né delle diverse modalità di pagamento degli altri contributi.

Così com'è formulato, l'art. 30 cpv. 2 RLCPubb si presta inoltre ad una duplice interpretazione a seconda che le scadenze trimestrali (30 settembre; 31 dicembre; 31 marzo; 30 giugno), fissate dalle lett. a - d per il pagamento dei contributi, vengano riferite al periodo di computo degli stessi od al termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Corretta può tuttavia essere soltanto la seconda ipotesi, ossia quella che pone le scadenze trimestrali suindicate in relazione al termine entro il quale il pagamento dei contributi deve essere effettuato, esigendo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri che devono essere pagati entro tali scadenze, prescindendo dal periodo di computo. Soltanto questa seconda interpretazione permette infatti di istituire un ordinamento dei termini applicabile anche agli altri contributi, nella misura in cui vengono esatti secondo modalità diverse da quelle previste dall'OAVS. Accreditando la prima ipotesi interpretativa, ossia riferendo il pagamento dei contributi al periodo di computo, verrebbe inoltre istituito per i conguagli un ordinamento dei termini diverso da quello previsto per il pagamento degli acconti. Senza contare che ritardi nell'emissione dei conguagli potrebbero addirittura impedire ai concorrenti di dimostrare di aver compiutamente assolto i loro obblighi contributivi.

Le scadenze trimestrali sancite dall'art. 30 cpv. 2 lett. a) - d) RLCPubb vanno quindi messe in relazione al termine di pagamento dei contributi, indipendentemente dal fatto che si tratti di acconti o di conguagli, in modo da dispensare i concorrenti per un periodo di almeno tre mesi prima della scadenza del concorso dalla dimostrazione di aver pagato i contributi sociali.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, le offerte dovevano essere inoltrate entro il 15 maggio 2002. Conformemente all'art. 30 cpv. 2 lett. b RLCPubb, i concorrenti dovevano pertanto produrre le dichiarazioni degli uffici competenti, che attestassero "l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali" fino al 31 dicembre 2001.

La ricorrente ha allegato alle sue offerte una dichiarazione dell'IAS, attestante che aveva pagato i contributi (acconti) trimestrali AVS/AI/IPG sino alla fine dell'anno scorso. Il committente l'ha tuttavia esclusa dall'aggiudicazione, perché la predetta dichiarazione rilevava anche che al 22 aprile 2002 non aveva ancora pagato il conguaglio annuale per il 2001, emesso dall'IAS il 15 febbraio 2002, con termine di pagamento a 30 giorni.

La tesi dell'autorità cantonale non può essere condivisa perché le scadenze trimestrali sancite dall'art. 30 cpv. 2 lett. a) -d) RLCPubb non vanno riferite ai periodi di computo dei contributi, bensì ai termini fissati per il pagamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di acconti o di conguagli.

Avendo dimostrato di aver pagato tutti i contributi che era tenuta a pagare entro il 31 dicembre 2001, le offerte della ricorrente rispondono alle condizioni poste dall'art. 30 cpv. 2 lett. b RLCPubb. A torto l'autorità cantonale le ha escluse perché non era ancora stato pagato il saldo dovuto per l'esercizio 2001. Questo conguaglio è stato determinato soltanto il 15 febbraio 2001 e doveva essere pagato entro il 15 del mese seguente. Il mancato pagamento non poteva quindi costituire un motivo d'esclusione per un concorso che doveva essere inoltrato il 15 maggio. L'inosservanza dell'obbligo contributivo avrebbe potuto giustificare l'esclusione soltanto nel caso in cui il termine per l'inoltro delle offerte si fosse situato tra il 1° luglio ed 30 settembre (art. 30 cpv 2 lett. d RLCPubb).

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando i provvedimenti impugnati e rinviando gli atti alla Divisione delle costruzioni per nuova decisione.

Ritenuto che lo Stato ne va esente, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente soltanto nella misura in cui le va comunque addebitata. 

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, le decisioni 27 maggio 2002 della Divisione delle costruzioni sono annullate.

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico della resistente nella misura di fr. 500.-.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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