Incarto n. 52.2002.00244-245
Lugano 29 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 11 luglio 2001 del Consorzio __________, ____________________, __________ e __________ patr. da: avv. __________ b) 13 luglio 2001 del Consorzio __________, __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 luglio 2001 del Consiglio di Stato (n. 3150), che delibera al consorzio __________ - __________ gli interventi di conservazione e di ripristino dei manufatti dell'autostrada N2 in territorio di __________, __________ e __________ (Progetto __________);
viste le risposte:
- 26 luglio 2001 del Dipartimento del territorio, Servizi generali;
- 27 luglio 2001 del consorzio __________ - __________;
- al ricorso sub a)
- 26 luglio 2001 del Dipartimento del territorio, Servizi generali;
- 27 luglio 2001 del consorzio __________ - __________;
- al ricorso sub b)
preso atto della replica 17 agosto 2001 del consorzio __________ - __________;
viste le dupliche:
- 24 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
- 31 agosto 2001 del consorzio __________ - __________;
richiamata la sentenza 15 novembre 2001 (n. 52.2001.00260-261) del Tribunale cantonale amministrativo;
preso atto della sentenza 12 aprile 2002 (n. 339/2001) del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
e considerato in diritto
che il 28 luglio 2000 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso secondo la procedura selettiva per la realizzazione di opere di conservazione e di rifacimento di manufatti dell'autostrada A2 in territorio di __________, __________ e __________ (Progetto __________);
che al concorso hanno preso parte le seguenti ditte:
1. Consorzio __________, __________, __________, __________ (__________),
2. Consorzio __________ - __________ - __________ (__________),
3. Consorzio __________ - __________ - __________ - __________ (__________),
4. Consorzio __________ - __________ (__________),
che dopo vicissitudini che non occorre qui riassumere tutti i consorzi sono stati ammessi alla fase d'offerta;
che la documentazione di gara elaborata dal Dipartimento del territorio per la seconda fase prevedeva che la miglior offerta sarebbe stata determinata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
- costi 40%
- termine e programma di lavoro 40%
- organizzazione 20%
che in tempo utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:
- Consorzio __________ fr. 69'268'641.--
- Consorzio __________ (- __________) fr. 84'879'648.--
- Consorzio __________ fr. 94'229'128.--
- Consorzio __________ fr. 97'095'422.-che con risoluzione 3 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa al consorzio __________ - __________ (__________) per l'importo di fr. 69'268'641.--;
che contro questa delibera sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l'annullamento;
che il consorzio formato dalle ditte __________ ed __________ ha fra l'altro rilevato che il fattore esposto dall'aggiudicatario (0.9) per le prestazioni a regia particolari (R 291.110) disattendeva la prescrizione obbligatoria (minimo 1.0) del capitolato;
che con sentenza 15 novembre 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto i ricorsi, ritenendo che su quello specifico punto l'offerta inoltrata dal consorzio __________ non fosse conforme alle prescrizioni del capitolato;
che con sentenza 12 aprile 2002 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dal consorzio __________ contro il predetto giudizio di questo tribunale;
che il Tribunale federale ha ritenuto che "soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino degli errori o delle imprecisioni durante la compilazione delle offerte, ragione per la quale in questi casi la conformità delle medesime dev'essere valutata secondo criteri non eccessivamente restrittivi. Soltanto la presenza di errori di una certa importanza può quindi condurre all'esclusione di un'offerta";
che il Tribunale federale ha altresì ritenuto che l'errore in contestazione fosse di secondaria importanza e non avesse comunque influito sull'esito della gara; di conseguenza, ha annullato il giudizio impugnato siccome lesivo del principio di proporzionalità;
che questo tribunale fa proprie le considerazioni sviluppate dal Tribunale federale con riferimento alla possibilità di correggere la difformità eccepita dal consorzio __________;
che in relazione alle altre eccezioni sollevate dai ricorrenti il Tribunale cantonale amministrativo si limita a rinviare alle considerazioni sviluppate nel giudizio annullato;
che la correzione dell'errore eccepito dal consorzio __________ comporta inevitabilmente un aumento di 20'000.-- fr. dell'importo di delibera indicato dalla risoluzione impugnata;
che entro questi limiti i ricorsi vanno parzialmente accolti, riformando di conseguenza la risoluzione governativa impugnata;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e si considerano compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 11, 12, 15, 16 CIAP; §§ 19, 24, 27 DirCIAP; art. 3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza, la decisione 3 luglio 2001 del Consiglio di Stato (n. 3150), è riformata nel senso gli interventi di conservazione e di ripristino dei manufatti dell'autostrada N2 in territorio di __________, __________ e __________ sono deliberati al consorzio __________ - __________ per l'importo di fr. 69'288'641.--.
2. Non si preleva tassa di giustizia, non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario