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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.07.2002 52.2002.238

9 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,085 mots·~5 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00238  

Lugano 9 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  5 giugno 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 15 maggio 2002 (n. 925) del municipio di ______ che delibera alla __________ la revisione dei conti del comune per gli anni 2001 - 2003;

vista la risposta 24 giugno 2002 del municipio di ______;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 5 febbraio 2002 il municipio di ______ ha messo a pubblico concorso, secondo la LCPubb, la revisione dei conti del comune per gli anni 2001 - 2003 (FU n. __________ pag. __________).

Alla cifra 4, il bando stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

·         Esperienze della contabilità di enti pubblici e software __________          60%

·         Prezzo                                                                                          40%

Il bando (cifra 8) precisava inoltre che:

"le offerte devono pervenire alla cancelleria comunale entro il 7 marzo 2002 alle 16.00. Seguirà l'apertura in seduta pubblica presso la stessa sede alle ore 16.15 del 7 marzo 2002."

                                  B.   Il 7 marzo 2002 presso la cancelleria comunale sono state aperte le seguenti offerte:

- __________                                                     fr. 27'500.00

- __________                                                     fr. 32'000.00

- __________                                                     fr. 32'500.00

- __________                                                     fr. 35'000.00

- __________                                                     fr. 35'000.00

- __________                                                     fr. 48'000.00

- __________                                                     fr. 48'000.00

- __________                                                     fr. 83'928.00

Dagli atti non risulta che in quell'occasione sia stato allestito un verbale.

                                  C.   L'11 marzo 2002 la Posta ha avvisato la cancelleria comunale che alle 0640 del 7 precedente le era pervenuta l'offerta della __________ di fr. 58'200.00, spedita per raccomandata da Lugano alle 17.48 del 5 marzo 2002.

La cancelleria comunale l'ha ritirata ed aperta il giorno stesso, registrandola nel verbale d'apertura delle offerte, datato 11 marzo 2002, che ha inviato il 22 di quello stesso mese alle concorrenti.

                                  D.   Dalla valutazione delle offerte operata dal committente in base ai criteri d'aggiudicazione è scaturita la seguente graduatoria:

- __________                                                     5.85

- __________                                                     5.21

- __________                                                     5.19

- __________                                                     5.18

- __________                                                     4.98

- __________                                                     4.44

- __________                                                     4.38

- __________                                                     4.13

- __________                                                     3.49

Con decisione 15 maggio 2002 il municipio ha deliberato la commessa alla __________. La decisione è stata notificata alle singole concorrenti con l’indicazione del punteggio ottenuto dalla deliberataria e dall’interessata.

E.     Contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestandola dal profilo della tempestività dell’offerta della __________ e del punteggio assegnatole. L’offerta, allega, sarebbe tardiva. Nulla giustificherebbe inoltre la scelta di un’offerta che si è classificata al penultimo rango su nove concorrenti.

F.     All’accoglimento del ricorso si oppone il municipio asserendo che la __________ poteva in buona fede pensare che la sua offerta fosse giunta tempestivamente alla cancelleria comunale. Escluderla costituirebbe pertanto un formalismo eccessivo.

Il prezzo offerto dalla ricorrente, prosegue, sarebbe d’altro canto eccessivamente basso. Considerato che la revisione dei conti comporta l’esame di diverse decine di migliaia di scritturazioni, l’offerta della __________ offrirebbe maggiori garanzie di affidabilità.

L’aggiudicataria non ha presentato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 37 cpv. 1 LCPubb. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva della ricorrente. Il ricorso, tempestivamente introdotto contro un provvedimento impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   La cifra 8 del bando di concorso stabiliva che le offerte dovevano pervenire alla cancelleria comunale entro il 7 marzo 2002 alle 16.00. Non stabiliva che dovevano essere inviate a quell'istanza entro quel termine. Esigendo che pervenissero effettivamente alla cancelleria, ossia che entrassero nella sfera di disposizione dell’ufficio in questione, il municipio ha chiaramente ed inequivocabilmente attribuito un valore ricettizio alle offerte che i concorrenti erano invitati ad inoltrare. Il rischio di una tardiva ricezione da parte della cancelleria gravava quindi sui concorrenti, che dovevano prendere i provvedimenti necessari per assicurarsi che l'offerta giungesse per tempo a quell'ufficio (cfr. sulle dichiarazioni ricettizie: DTF 113 II 259; von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen OR, § 22 n. 6 pag. 172).

                                   3.   In concreto, l’offerta della __________ non è pervenuta alla cancelleria comunale entro le 1600 del 7 marzo 2001. Non poteva quindi essere presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione. Il fatto che dalle 0640 di quel giorno giacesse presso la Posta di __________, che per un disguido ha avvertito il municipio soltanto quattro giorni più tardi, non permette di giungere a diversa conclusione. Il ritardo deve essere sopportato dalla __________, la cui offerta andava senz’altro esclusa.

Manifestamente a torto giustifica il municipio il suo operato richiamandosi al principio della buona fede ed al divieto di formalismo eccessivo. Il fatto che la __________ potesse in buona fede supporre che la sua offerta fosse pervenuta alla cancelleria comunale nel termine fissato dal bando è del tutto irrilevante. Non costituisce d’altro canto eccesso di formalismo dedurre effetti preclusivi dall’inosservanza del termine in questione. Al contrario costituisce palese violazione del diritto ammettere l’offerta tardiva.

Già per questo motivo, la delibera impugnata va annullata siccome resa in aperto contrasto con le prescrizioni di gara relative al termine fissato per l’inoltro delle offerte.

4.Per completezza, va ancora rilevato che la delibera andrebbe comunque annullata siccome arbitraria anche se l’offerta fosse da considerare tempestiva.

Al di là del palese, ingiustificabile contrasto tra la delibera e le risultanze della classifica allestita in base ai criteri d’aggiudica-zione, non è invero dato di vedere come si possa ragionevolmente sostenere che la __________ offra maggiori garanzie di affidabilità non solo rispetto alla ricorrente, ma anche per rapporto alle altre sei concorrenti che la precedono in classifica. Per tener conto degli aspetti che a suo avviso giustificherebbero la delibera, il municipio avrebbe dovuto impostare il concorso diversamente, prevedendo altri, specifici criteri d'aggiudicazione, volti a valutare l'attendibilità delle offerte.

La violazione del diritto posta in essere dall’autorità comunale è talmente grave ed evidente da non meritare ulteriore commento.

5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata.

Non essendosi la __________ opposta al ricorso, la tassa di giustizia e le ripetibili vanno poste esclusivamente a carico del comune resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 15 maggio 2002 (n. 925) del municipio di __________, che delibera alla __________ la revisione dei conti del comune per gli anni 2001 - 2003, è annullata.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di ______, che rifonderà fr. 1'000.- alla __________ a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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