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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2002 52.2002.229

5 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,397 mots·~17 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00229  

Lugano 5 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  31 maggio 2002 di

__________,  patr. dall'avv. __________,   

Contro  

la risoluzione 21 maggio 2002 (n. 2428) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    11 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni,

-    11 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino __________ (__________) __________ (1969) è entrato la prima volta in Svizzera il 2 luglio 1990 per esercitare un praticantato nel ramo delle costruzioni e della manutenzione giardini fino al 30 settembre successivo, ottenendo un permesso di dimora temporaneo ex art. 13 lett. d OLS. Dal 9 aprile al 8 agosto 1991, il ricorrente ha beneficiato della medesima autorizzazione per svolgere l'attività di operaio agricolo. Dal 1992 al 1996, egli ha invece ottenuto diversi permessi per stagionali, l'ultimo dei quali con scadenza il 14 dicembre 1996, per lavorare sul territorio elvetico come aiuto giardiniere. Il giorno successivo, a seguito di un infortunio, egli è stato autorizzato a soggiornare temporaneamente in Svizzera per motivi di cura fino al 31 gennaio 1997.

b) Il giorno 8 marzo 1997 __________ è rientrato nel nostro Paese, depositando una domanda d'asilo, la quale è stata in seguito respinta dalla competente autorità federale in materia di rifugiati. Il 7 luglio 1999 l'interessato è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera ed è stato autorizzato a soggiornare nel canton Turgovia (permesso F).

Il 26 luglio 1999, il ricorrente si è sposato a Lugano con la cittadina croata __________ (1959), titolare di un'autorizzazione di domicilio. A seguito del matrimonio, __________ ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 25 luglio 2002.

Il 25 luglio 2001, l'insorgente ha notificato al competente Ufficio regionale degli stranieri il cambiamento di indirizzo della sua residenza coniugale, da __________ a __________.

                                  B.   a) L'11 febbraio 2002, la Polizia cantonale ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha il seguente rapporto destinato al Ministero pubblico:

"In riferimento alla richiesta pervenutaci, abbiamo provveduto ad interrogare le parti interessate.

Sostanzialmente __________ __________ e __________, in data 26.07.1999 hanno contratto matrimonio fittizio presso il municipio di __________ con l'unico scopo di permettere all'uomo, che beneficiava di un permesso di asilante, di restare sul nostro territorio con regolare permesso di dimora. La donna ha ammesso di aver ricevuto dal __________ la somma di fr. 20'000.–, come risulta dal contratto allegato in copia al presente rapporto. Si precisa che il matrimonio non è mai stato consumato e che i due dal mese di giugno 2000 vivono separati. L'uomo pur mantenendo la dimora a __________, presso la moglie, ha dichiarato di vivere praticamente alla giornata girovagando e pernottando dove gli capita da amici in massima parte connazionali".

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 28 febbraio 2002 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a __________.

In sostanza, l'autorità ha ritenuto che, contraendo un matrimonio fittizio, l'interessato non adempiva più le condizioni per cui aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno, ossia vivere insieme alla moglie. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interpostavi da __________.

Il Governo ha sostanzialmente ribadito i motivi addotti dal dipartimento sulla scorta del verbale d'interrogatorio di polizia dell'insorgente. Ha rilevato che il ricorrente, contraendo un matrimonio fittizio, ha eluso le prescrizioni in materia di dimora e di domicilio degli stranieri. Date le circostanze, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non permetteva di mutare il giudizio il fatto che la moglie dell'insorgente avesse poi ritrattato l'affermazione di aver sposato __________ pattuendo la corresponsione di una cospicua somma di denaro, allo scopo di permettergli di soggiornare in Svizzera. Poiché la relazione coniugale non era intatta, il Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare. Infine, ha considerato esigibile il rientro dell'interessato nel proprio Paese d'origine.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ritiene il provvedimento emanato nei suoi confronti illegittimo e sproporzionato, sostenendo che la sua relazione coniugale è effettivamente vissuta. Critica in primo luogo il Governo per aver emanato il giudizio sulla base di un accertamento inesatto dei fatti, duolendosi in particolare della violazione del diritto di essere sentito, perché l'Esecutivo cantonale non ha dato seguito alla sua richiesta di interrogare la moglie e il testimone di nozze. Asserisce poi che gli agenti di polizia hanno esercitato pressioni su di lui minacciando di trattenerlo, affinché dichiarasse di aver concluso un matrimonio fittizio dietro versamento di una somma di denaro. Adduce che, al momento dell'interrogatorio, soffriva di una sindrome ansioso depressiva e di aver di conseguenza rilasciato dichiarazioni inveritiere alla polizia in quanto psicologicamente fragile.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In concreto, la decisione 28 febbraio 2002 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 25 luglio 2002, che __________ deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.

1.4. Come si vedrà in seguito (consid. 2.2. e 4.2.), il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione dei testi notificati dall'insorgente nelle persone di sua moglie, del loro testimone di nozze __________ e di __________, custode dell'appartamento coniugale di __________, in quanto non appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per la decisione. Ancor meno si rivela necessaria la testimonianza degli agenti di polizia, Sgt. __________ e Cpl. __________, che hanno interrogato il ricorrente il 25 gennaio 2002. Ai fini del giudizio non occorre nemmeno sentire il Dr. __________ sul fatto che, dall'ottobre 2000, __________ è affetto da una sindrome ansioso-depressiva. Il medico curante si è del resto già espresso tramite il certificato medico versato agli atti (doc. B).

                                   2.   L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver fondato il giudizio su un accertamento inesatto dei fatti essenziali e di aver ignorato la sua richiesta di assumere diversi testi. In sostanza, egli si duole di una violazione del diritto di essere sentito.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

2.2. Nel proprio giudizio il Governo ha evaso il ricorso sulla scorta degli atti annessi all'incarto, senza assumere le testimonianze offerte dal ricorrente nelle persone di __________ e di __________. Quest'ultima aveva rilasciato il 18 marzo 2002 una dichiarazione prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. B), con cui negava di aver sposato il ricorrente per permettergli di risiedere in Svizzera e sosteneva di aver falsificato la firma dello stesso apposta al contratto stipulato avente per oggetto il versamento della somma di fr. 20'000.–. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'audizione della moglie dell'insorgente non appariva idonea, in quanto eccessivamente coinvolta nella vicenda. Siffatta motivazione, pertinente, basta a giustificare il rifiuto, da parte dell'Esecutivo cantonale, di procedere ad ulteriori accertamenti, ritenuto che la dichiarazione di __________ del 18 marzo 2002 appare confezionata per evidenti motivi di causa.

Questo Tribunale rinuncia pertanto ad esperire un'istruttoria per le stesse ragioni.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.

Per analogia con quanto disposto nell'ambito dei matrimoni tra un coniuge svizzero ed uno straniero (art. 7 LDDS), questo diritto non sussiste se il matrimonio è di natura fittizia. Sapere se le nozze sono state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295).

Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto è invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).

3.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

                                   4.   In concreto, __________ è stato autorizzato a entrare e a soggiornare in Svizzera al fine di sposarsi e vivere successivamente insieme alla moglie.

4.1. Ferme queste premesse, interrogato il 25 gennaio 2002 dalla Polizia cantonale sul suo matrimonio contratto con __________, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:

"(…)Sono rimasto circa 2 anni nel canton Turgovia presso il centro asilanti di Weinfelden. Siccome era probabile che avrei dovuto lasciare la Svizzera anche se la decisione definitiva non era ancora stata presa, ho cercato di conoscere una qualche ragazza che avrei potuto in seguito sposare e poter così rimanere in Svizzera. In questo periodo mi capitava sovente di venire in Ticino a trovare degli amici. Tramite un amico di nome __________, residente a __________, al quale avevo spiegato la mia situazione, ho conosciuto una donna della __________ di nome __________. La stessa l'avevo però già vista alcune volte in precedenza anche se non aveva avuto modo di parlargli. La stessa era divorziata ed aveva un figlio piccolo di nome __________. Ci siamo incontrati nel suo appartamento di __________ e dopo aver discusso abbiamo trovato un accordo per poterci sposare. L'accordo prevedeva che io avrei dato alla __________ la somma di fr. 20'000.– (ventimila) chiaramente dopo il matrimonio. Fr. 10'000.– immediatamente dopo la cerimonia ed il resto in 13 rate da fr. 700.– mensili e 1 rata di fr. 900.–. Per meglio chiarire questo accordo ci siamo rivolti al mio amico sig. __________ che abitava a __________ il quale ha redatto un contratto. Sullo stesso vi era specificato l'accordo menzionato in precedenza circa il denaro come pure la frase che la signora __________ si impegnava a non intraprendere nessuna azione di divorzio per la durata necessaria a fare in modo che io abbia avuto di diritto il permesso di dimora in Svizzera. Abbiamo entrambi firmato questo accordo ed in data 29.07.1999 ci siamo sposati presso il Comune di __________. Dopo la cerimonia io gli ho versato fr. 10'000.– come da accordo precedente. Sono poi andato a convivere con la citata __________ nel suo appartamento di __________ in __________. Ho vissuto in questo appartamento sin verso la metà dell'anno 2000 versando regolarmente i fr. 700.– mensili pattuiti e l'ultima rata di fr. 900.–. Io dormivo sul divano in sala mentre la donna dormiva in camera da letto. Non abbiamo mai avuto delle relazioni sessuali. Come detto verso settembre 2000 ho lasciato l'appartamento di via __________ andando ad abitare da amici nel luganese. Non avevo una fissa dimora. La __________ dal giugno 2001 si è trasferita a __________ unitamente a suo figlio __________. Chiaramente io non ho mai abitato in questo appartamento. Sono stato obbligato a presentare il mio permesso di dimora al fine di cambiare il mio indirizzo che però era totalmente fittizio. (…)Attualmente non ho una fissa dimora e mi arrangio dormendo qua e là da amici miei connazionali. I miei effetti personali li tengo anch'essi dai diversi amici. Sono in contatto con la __________ infatti quando mi arriva la corrispondenza ciò avviene all'indirizzo di __________ e mi viene poi consegnata dalla stessa __________ seguito del matrimonio io ho ottenuto regolare permesso di dimora valido fino al 25.07.2002. Prendo atto che verrò denunciato al Ministero Pubblico per titolo di infrazione alla LFDDS e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Verrò inoltre segnalato all'Ufficio permessi e immigrazione che potrà prendere nei miei confronti le misure amministrative che si impongono come pure la revoca del mio permesso di dimora. Tengo a precisare che i fr. 10'000.– dati alla __________ subito dopo il matrimonio, me li sono fatti prestare da amici, mentre gli altri versamenti mensili facevano parte del mio stipendio.

Letto, confermo e firmo (…)".

Sempre avanti l'autorità di polizia, il medesimo giorno la moglie ha confermato le circostanze testé esposte.

In sostanza, il ricorrente ha affermato di aver contratto, il 26 luglio 1999, un matrimonio prezzolato con __________ per poter risiedere regolarmente in Svizzera e di aver vissuto nell'appartamento coniugale di Lugano soltanto sin verso la metà del 2000, trasferendosi in seguito presso degli amici.

4.2. Alla luce delle dichiarazioni dell'insorgente, risulta in modo inequivocabile che __________ ha contratto matrimonio fittizio allo scopo di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera, eludendo in tal modo le disposizioni sulla dimora e il domicilio degli stranieri.

Invano cerca ora di ritrattarle, asserendo di essere stato intimidito o fuorviato dagli agenti di polizia. Il ricorrente è persona adulta, che ha pure svolto negli anni passati, ancorché senza autorizzazione, l'attività al servizio di sicurezza presso una discoteca del Luganese (v. decreto di multa 1° giugno 2001 n. 01 893/804 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione). Non è quindi uno sprovveduto che si lascia mettere sotto pressione, adducendo di aver avuto paura che gli agenti facessero intervenire il Procuratore pubblico al fine di trattenerlo se non ammetteva che il suo matrimonio era di comodo. In occasione dell'interrogatorio, egli era assistito da un interprete. Ha precisato in modo estremamente chiaro e circostanziato i motivi che lo avevano portato alle nozze e alla successiva separazione dalla moglie. Successivamente ha letto il verbale, l’ha approvato e l’ha firmato. E' del resto solo dopo la revoca del suo permesso di soggiorno, che egli ha iniziato a fornire una versione dei fatti diversa, di concerto con la consorte. Prima del ricorso al Consiglio di Stato, egli non ha infatti mai minimamente eccepito la correttezza dell’interrogatorio al quale è stato sottoposto. Non gli si può pertanto credere quando pretende ora di non aver mai versato del denaro alla moglie e di non essersi mai separato dalla stessa. Tanto meno quando adduce di essere stato costretto dagli inquirenti ad ammettere fatti non corrispondenti alla realtà, segnatamente a causa del suo fragile stato psichico. Vi è un ulteriore indizio che rafforza la conclusione che il matrimonio è fittizio. I coniugi __________ si sono sposati quando l'insorgente era al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera a seguito del rifiuto da parte delle autorità federali di concedergli lo statuto di asilante.

Come se non bastasse __________, cessando la comunione domestica dopo nemmeno un anno di vita coniugale priva comunque di ogni contenuto e scopo sin dall'inizio, abusa in ogni caso manifestamente del suo diritto a soggiornare in Svizzera.

In questo senso, l'insorgente non potrebbe dunque nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il suo permesso di soggiorno in base a questo disposto.

                                   5.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

5.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).

5.2. __________ è stato autorizzato a soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato una cittadina straniera domiciliata nel nostro Paese. Il ricorrente, che vive stabilmente da poco meno di tre anni nel nostro Paese, è ancora giovane ed ha i suoi legami culturali e i suoi famigliari in __________, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Ticino per lavorare dapprima come praticante e stagionale e in seguito per vivere insieme alla moglie. Un suo rientro nel suo Paese d'origine appare pertanto esigibile.

5.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno al ricorrente. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, l'insorgente non potrebbe pretendere nemmeno di ottenere il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza.

                                   7.   Stando così le cose, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 9, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza, __________ (1° aprile 1969), cittadino __________ (__________), è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 15 settembre 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.229 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2002 52.2002.229 — Swissrulings