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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.224

7 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,538 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00224  

Lugano 7 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  2 aprile 2002 di

__________,   

Contro  

la decisione 18 marzo 2002, no. 126/2002, del Dipartimento delle Finanze e Economia, Sezione del promovimento economico e del lavoro (SPEL) con la quale le è stato assegnato un sussidio di fr. 56'600.-- per il riattamento di un rustico al mappale no. __________ del comune __________;

viste le risposte:

-    12 aprile 2002 della Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio;

-    29 aprile 2002 della SPEL;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 4 agosto 1998 __________ ha inoltrato una richiesta di sussidio per il riattamento del rustico che sorge sul mappale no. __________ sito in località __________ del comune di __________. Il progetto prevedeva la creazione di sei posti letto da locare quale alloggio turistico. Dopo una copiosa corrispondenza, con decisione 18 marzo 2002 la SPEL ha assegnato alla ricorrente un sussidio massimo di fr. 56'600.--, pari al 30% del costo computabile preventivato di fr. 188'640.-- per la ristrutturazione, in applicazione del Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (in seguito: DLRust 00).

                                  B.   Contro tale decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo il versamento di fr. 81'504.-- in virtù del DLRust 88 (scaduto il 6 dicembre 1998), che prevedeva un sussidio del 40%. Lamenta una violazione del principio della non retroattività della legge sancito dall'art. 1 titolo finale CC. Ritenuto che la richiesta di sussidio è stata inoltrata sotto l'egida del DLRust 88, la stessa andava evasa in base a questa normativa e non al diritto ora in vigore. Assicurazioni in tale senso le sarebbero state date verbalmente. Invoca inoltre il principio della parità di trattamento, considerato che la sua istanza è stata evasa applicando parametri diversi rispetto ad altre domande analoghe. Alcune delle richieste ancora pendenti dopo la scadenza di validità del DLRust 88 sarebbero state evase ancora secondo tale regolamentazione, mentre altre sono ricadute sotto il DLRust 00.

                                  C.   La Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio non formula particolari osservazioni. La SPEL postula la reiezione del gravame. Precisa che il fondo stanziato con il DLRust 88 è stato estinto il 29 ottobre 1988 ed ammette che il 6 dicembre 1988 vi erano ancora diverse domande pendenti. Invece di respingerle, le richieste sono state tenute in sospeso e riattivate con l'entrata in vigore del DLRust 00. Contesta che siano mai state date assicurazioni alla ricorrente in merito all'ottenimento del sussidio, al suo ammontare o all'applicabilità nella fattispecie del DLRust 88.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione a questa corte è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3).

Mentre il DLRust 00 all'art. 13 prevede che contro le decisioni prese in applicazione di tale normativa è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il DLRust 88 precisa all'art. 9 cpv. 4 che solo contro le risoluzioni di cui all'art. 7 cpv. 3 e 9 cpv. 1, è possibile insorgere davanti a questa corte. Per le altre decisioni, tra le quali va pure annoverata quella relativa alla concessione di un sussidio, è aperta l'usuale via ricorsuale al Consiglio di Stato prima ed al Tribunale cantonale amministrativo poi. Pertanto solo qualora venisse accertata l'applicabilità del DLRust 00 questa corte sarebbe competente ad evadere l'impugnativa. In caso contrario gli atti andrebbero trasmessi al Consiglio di Stato per l'esame di sua spettanza.

1.2. L'entrata in vigore di nuove norme pone il problema a sapere quali fattispecie ricadono sotto il vecchio e quali sotto il nuovo diritto. Di principio la questione è chiarita da disposizioni transitorie. In loro assenza l'autorità statuisce sulla base del diritto in vigore al momento in cui essa decide e non sulla base delle normative vigenti al momento della presentazione della domanda. Ciò deriva dal principio di legalità, il quale impone che l'attività amministrativa non istituisca situazioni di fatto contrarie al diritto. Il nuovo diritto non è applicabile se viola i principi della buona fede, della parità di trattamento e della proporzionalità (cfr. RDAT II-1994, N. 22 con rinvii).

1.3. Con il DLRust 88 ed il successivo DLRust 00, il legislatore ha voluto promuovere la concessione di sussidi per il recupero di rustici meritevoli di conservazione da locare quali alloggi turistici nei comprensori periferici (art. 1 cpv. 1 DLRust 88 e 2000). La prima normativa è entrata in vigore il 6 dicembre 1988 ed è giunta a scadenza il 6 dicembre 1998 (cfr. art. 12 DLRust 88). Il DLRust 00 è entrato in vigore il 6 febbraio 2001 ed ha una durata quinquennale.

La domanda di sussidi in esame è stata inoltrata formalmente il 4 agosto 1998 e completata successivamente il 26 novembre 1998 ed il 21 marzo 1999, con l'inoltro della licenza edilizia. La richiesta è stata evasa con decisione 18 marzo 2002, ossia posteriormente alla data di scadenza del DLRust 88. Sulla scorta di quanto menzionato in precedenza, è pertanto a giusta ragione che l'autorità dipartimentale ha applicato il DLRust 00 e non la normativa ormai abrogata. Ciò è dettato da interessi pubblici preponderanti, ritenuto che la riduzione del contributo massimo ottenibile dal 40% al 30% è volta a permettere il finanziamento di un numero maggiore di progetti e dunque a salvaguardare una più ampia cerchia di beni del patrimonio architettonico rurale tradizionale, incrementando così l'offerta per il turismo di soggiorno (cfr. rapporto 15 novembre 2000 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, pubblicato in: raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 2000-2001, vol. 4, pag. 3153 e seg. e 3161).

1.4. L'applicazione del DLRust 00 non viola il principio della buona fede. Soltanto il 21 marzo 1999 con l'inoltro della licenza edilizia la ricorrente ha presentato l'intera documentazione necessaria per l'evasione della pratica. In mancanza di quest'ultimo documento era pertanto impossibile per la SPEL evadere la richiesta prima dello scadere del DLRust 88. All'autorità dipartimentale non può pertanto essere rimproverato di aver procrastinato la decisione di concessione del sussidio al fine di farla ricadere sotto il nuovo diritto. Inoltre, in considerazione della copiosa corrispondenza intercorsa tra la domanda di sussidio e la decisione impugnata, la ricorrente non poteva ritenere, in buona fede, che la sua richiesta sarebbe stata evasa in applicazione del DLRust 88, con la concessione del sussidio massimo possibile del 40%. L'autorità dipartimentale si è sempre riservata la decisione in merito al contributo ed il 20 settembre 1999 ha informato l'insorgente che la questione era ancora aperta (cfr. "impregiudicata la decisione relativa alla richiesta di sussidio"). La stessa ricorrente il 14 febbraio 2001 ha sollecitato la decisione in merito al sussidio ed al suo ammontare, dimostrando con ciò che non era stata data alcuna garanzia al riguardo.

1.5. A torto l'insorgente lamenta una violazione della parità di trattamento giusta l'art. 8 Cost. Agli atti non vi è alcuna prova che dimostri che altre domande presentate prima della scadenza del DLRust 88 avrebbero beneficiato di sussidi del 40%. Al contrario, nel rapporto 15 novembre 2000 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio è riportato che le domande in attesa del nuovo decreto presentate prima della scadenza della vecchia normativa non sono state evase per mancanza di crediti (cfr. op. cit, pag. 3151 in fine).

1.6. In considerazione di quanto fin qui esposto, questa corte ritiene che alla fattispecie va applicato il DLRust 00. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende pertanto dall'art. 13 di tale normativa.

1.7. Il ricorso, tempestivo (art. 13 DLRust 00) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 4 DLRust 00 il sussidio massimo ottenibile è pari al 30% dei costi di costruzione compresi quelli per l'arredamento interno (cpv. 1). I costi di costruzione sono calcolati in ragione di un importo massimo di fr. 30'000.-- per posto letto, ritenuto un limite di 6 posti letto per rustico (cpv. 2). L'importo massimo va adeguato all'indice dei costi della costruzione della città di __________ (cpv. 3).

2.2. Nel caso concreto la ricorrente ha ottenuto un sussidio di fr. 56'600.-- pari al 30% del costo computabile preventivato di fr. 188'640.--. Il contributo corrisponde pertanto all'importo massimo esigibile sulla base del DLRust 00. Ne discende che sulla scorta di tale normativa __________ non può pretendere un finanziamento superiore a quanto ottenuto.

Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 Cost.; 1 segg. DLRust 88; 1 segg. DLRust 00; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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