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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2002 52.2002.212

5 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,932 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00212  

Lugano 5 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  16 maggio 2002 di

__________,   

Contro  

la risoluzione 30 aprile 2002 (n. 2033) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    28 maggio 2002 del Consiglio di Stato,

-      3 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel 1995 e 1996, la cittadina marocchina __________ (1958) ha lavorato in Svizzera come artista al beneficio di permessi di dimora temporanei (L). Il 12 febbraio 1999, la ricorrente si è sposata a __________ (__________) con il cittadino elvetico __________ (1964). Per questo motivo, l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 2 febbraio 2002. La ricorrente ha un figlio, __________ (1991), nato da una precedente relazione. Con decisione 8 giugno 2002, il giudice unico del Bezirksgericht di __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati. L'11 gennaio 2002, l'insorgente si è trasferita a __________, presso __________.

                                  B.   Il 14 marzo 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora nel nostro cantone ed esercitarvi un'attività lucrativa come ausiliaria ai piani di un albergo, perché essa non viveva più insieme al marito almeno dal maggio 2000.

                                         La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 , 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 30 aprile 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio e giudicato irrilevanti i motivi alla base della disunione, il Governo ha ritenuto che non sussistesse più, tra di essi, un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere un permesso di dimora nel nostro cantone. Ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta. Neppure il fatto di avere un lavoro non poteva giovare alla ricorrente, poiché l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della dimora. Ha quindi considerato il provvedimento impugnato conforme al principio della proporzionalità.

                                  D.   Contro la predetta decisione __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione di un permesso di dimora per vivere nel nostro cantone e lavorarvi. Essa contesta di aver contratto un matrimonio fittizio. Sostiene di essersi separata, perché suo marito non accettava che lei continuasse a lavorare come ballerina nei locali notturni e a causa di incomprensioni con la famiglia del coniuge. La ricorrente afferma che, svolgendo un'attività lucrativa in Ticino, potrà risolvere la propria crisi coniugale e tornare a vivere insieme al marito. Essa non potrebbe poi rientrare in __________, poiché non vi troverebbe lavoro e non potrebbe mantenere il proprio figlio.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Dal canto suo, il dipartimento chiede di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini di quello Stato, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati gli estremi dell'abuso, segnatamente allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. Per statuire sulla questione dell'abuso di diritto, non vanno tuttavia prese in considerazione le ragioni che hanno condotto al fallimento del matrimonio se, dopo numerosi anni di separazione di fatto, una ripresa della convivenza non entra manifestamente più in linea di conto (DTF 127 II 49, consid. 5).

                                   3.   A ben guardare, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte della ricorrente, a invocare il vincolo coniugale (consid. F.2., pag. 7 segg.). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia delle sue nozze, segnatamente il fatto di aver soltanto 6 anni di differenza di età con il marito, di averlo conosciuto diversi mesi prima di sposarsi e di aver cessato la comunione domestica segnatamente a causa della sua attività di artista.

                                   4.   In concreto, a partire dalle nozze celebrate il 12 febbraio 1999, i coniugi __________ non hanno mai vissuto insieme. Essi sono separati perlomeno dal giugno del medesimo anno. Alla fine di quel mese, la ricorrente alloggiava a __________ (__________), mentre il marito era rimasto a vivere a __________ (v. decisione 8 giugno 2000 del giudice unico del Bezirksgericht di __________, che autorizza i coniugi __________ a vivere separati e in particolare l'annessa convenzione di separazione; istanza 17 marzo 2000 di misure protettrici dell'unione coniugale promossa dal marito dell'insorgente; formulario 5 agosto 1999 dell'Ufficio controllo abitanti di Schänis; scritto 14 luglio 1999 della Polizia degli stranieri del canton San Gallo all'omologa svittese).

                                   5.   5.1. Da quanto precede, risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo sin dall'inizio, al fine di ottenere un permesso di dimora nel nostro cantone. La ricorrente sostiene invero che la separazione sia riconducibile a grossi problemi sorti con il marito, segnatamente a causa della propria attività di artista nei locali notturni e del fatto che non era accettata dalla di lui famiglia. Dall'incarto risulta che, in effetti, non v'è mai stata unione coniugale, perché la moglie non ha abbandonato la propria attività lavorativa, né si è trasferita dal marito. Quest'ultimo, in data 9 giugno 1999, vale a dire sei mesi dopo il matrimonio, ha compiuto i primi passi in vista di un'azione di annullamento del matrimonio/divorzio, lamentando la mancata creazione di una comunione domestica. Stralciata la procedura nell'ipotesi di risolvere la problematica, __________ ha successivamente chiesto l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, perché, nonostante il tentativo di conciliazione, l'unione non era stata costituita; cosa questa peraltro affermata pure dalla ricorrente nell'ambito della convenzione 6 giugno 2000 firmata da entrambi i coniugi.

Ciò premesso, i motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi __________ non appaiono determinanti. Va pure osservato che il matrimonio è tuttora in crisi (ricorso, pag. 2) e una ripresa della vita sentimentale appare alquanto improbabile.

In questo senso, la ricorrente non potrebbe dunque nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in base a questo disposto.

5.2. L'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora e quindi non è qui rilevante.

5.3. L'insorgente soggiorna in Svizzera stabilmente da soli tre anni. In __________, dove è nata ed è cresciuta, vivono i suoi parenti e risiede pure suo figlio. Dopo qualche difficoltà iniziale, essa potrà senz'altro riambientarvisi e trovarvi pure un lavoro. Il suo rientro in Patria è dunque, tutto sommato, esigibile.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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