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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2002 52.2002.196

21 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,083 mots·~5 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00196  

Lugano 21 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 maggio 2002 di

__________ __________ __________ tutti rappr. da: __________  

contro  

la decisione 17 aprile 2002 del Consiglio di Stato (n. 1795) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 3 ottobre 2001 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso in sanatoria per la costruzione di una tettoia sui monti di __________ (part. n. __________ RF) fuori della zona edificabile;

viste le risposte:

-    15 maggio 2002 dell'Ufficio forestale X circondario;

-    21 maggio 2002 del Consiglio di Stato;

-    22 maggio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, senza chiedere alcuna autorizzazione, l’anno scorso il ricorrente __________, di professione agricoltore, ha costruito sui monti di __________ (part. n. __________ RF) una tettoia, che usa per ricoverarvi macchinari agricoli, legna da ardere e legname utilizzato per la sua attività accessoria di falegname;

che il manufatto, lungo m 14.50, largo m 5.70 e coperto da un tetto ad una falda sorretto da pilastri di cemento, sorge in zona agricola a ridosso del bosco;

che, analogamente sollecitato dall'autorità comunale, il 19 luglio 2001 __________ ha chiesto al municipio di rilasciargli il permesso in sanatoria per l’opera edilizia realizzata abusivamente;

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo in sostanza che il fabbricato disattendesse tanto il principio dell’unità aziendale, quanto la distanza minima dal bosco prescritta dall’art. 6 LCFo;

che secondo l'autorità cantonale i macchinari agricoli andrebbero ricoverati al primo piano della stalla/fienile che il ricorrente ha recentemente realizzato al piano;

che, facendo proprio il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, il 3 ottobre 2001 il municipio ha negato la licenza richiesta;

che con giudizio 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________;

che, dopo aver rilevato come lo spazio riservato al ricovero dei macchinari agricoli dello stabile realizzato dal ricorrente al piano sia attualmente occupato da macchinari da falegname, il Governo ha in sostanza ritenuto che già l’insufficiente distanza della tettoia dal bosco giustificasse il diniego della licenza; contrariamente a quanto assume la Sezione forestale, una deroga non entrerebbe in considerazione;

che il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che la tettoia non fosse conforme né alla funzione agricola della zona, né al principio dell’unità aziendale, siccome posta ad una distanza eccessiva dal luogo d’impiego dei macchinari agricoli;

che l’Esecutivo cantonale ha infine escluso che fossero dati i presupposti per la concessione di un permesso eccezionale retto dall’art. 24 LPT;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando implicitamente la concessione del permesso rifiutato;

che il ricorrente obietta:

·         che le macchine da falegname depositate al primo piano dell’edificio agricolo al piano verranno spostate altrove non appena possibile;

·         che lo spazio liberato sarebbe comunque insufficiente per ricoverarvi i macchinari agricoli;

·         che la tettoia non sorgerebbe a contatto con il bosco, ma a tre metri dallo stesso; considerato che serve anche al deposito di legna da ardere, sarebbero date le premesse per la concessione di una deroga alla distanza dal bosco;

·         che l’unico fondo inedificato di cui dispone al piano (part. n.__________ RF) è situato in zona SAC ed è molto prezioso per l’attività agricola;

·         che la vecchia stalla (part. __________ RF) è già utilizzata nella misura massima possibile per il ricovero di macchinari agricoli;

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni;

che la Sezione forestale conferma invece il suo preavviso favorevole richiamandosi all’art. 22 del regolamento d’applicazione della LCFo in via d’adozione;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, è certa;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); non è compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall’autorità inferiore (art. 65 PAmm);

che giusta l’art. 6 LCFo le costruzioni devono distare almeno 10 m dal bosco; in casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale il municipio può tuttavia concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco; distanze inferiori non sono ammesse;

che il limite del bosco è stabilito dal Consiglio di Stato mediante decisione formale (art. 10 LFo; 12 OFo);

che qualsiasi intervento edilizio interessante un fondo suscettibile, per le sue caratteristiche, di essere configurato come bosco, deve essere preceduto da un accertamento formale, volto a stabilire l'eventuale applicabilità delle disposizioni della LFo;

che l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di una superficie boschiva assoggettata alla legislazione forestale non deve essere esperito soltanto quando l'opera edilizia insiste direttamente su un terreno ricoperto da vegetazione arborea; un accertamento si impone anche quando la vicinanza dell'intervento ad un simile terreno rende necessaria una verifica del rispetto delle distanze dal bosco (STA 11.3.2002 in re B.);

che nell’evenienza concreta, il limite del bosco non è mai stato oggetto di accertamento formale da parte del Consiglio di Stato;

che il fatto che la licenza possa eventualmente essere negata anche per altri motivi, diversi da quelli riferiti alla legislazione forestale, non esime l'autorità di ricorso dall’obbligo di accertare il limite del bosco conformemente alle disposizioni della LCFo ogniqualvolta una domanda di costruzione interessi direttamente o indirettamente l’area boschiva;

che in quanto fondato su accertamenti carenti, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione previo emendamento del difetto;

che in quest’ambito il Governo provvederà anche ad accertare con maggiore precisione in che misura i macchinari agricoli ricoverati sotto la tettoia vengano eventualmente utilizzati per l’esercizio di attività agricole su terreni situati nelle vicinanze e discosti dalla stalla/fienile realizzata dal ricorrente al piano;

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 10 LFo; 12 OFo; 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 17 aprile 2002 del Consiglio di Stato (n. 1795) è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente sul ricorso, previo accertamento formale del limite del bosco e completamento dell'istruttoria.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                    3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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