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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2002 52.2002.191

30 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,182 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00191  

Lugano 30 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  6 maggio 2002 di

__________ rappr. da __________  

contro

la risoluzione 17 aprile 2002 (n. 1804) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nella procedura d'accertamento da lui promossa e chiedente di accertare l'utilizzo di passaporti falsi da parte della ex moglie __________ nell'ambito della proroga del termine di controllo del permesso di domicilio di quest'ultima e dei figli __________ e __________, al fine di farle revocare l'autorizzazione di soggiorno;

viste le risposte:

-    14 maggio 2002 del Consiglio di Stato,

-    22 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che __________, cittadino macedone, è entrato la prima volta in Svizzera nel 1985 per lavorare quale stagionale, ottenendo poi un permesso di dimora nel 1991;

                                         che egli è stato in seguito raggiunto nel nostro Paese dalla moglie __________ e dai figli __________ e __________;

                                         che, nell'aprile 1997, i membri della famiglia __________ sono stati posti al beneficio di un permesso di domicilio, che detengono tuttora;

che, con sentenza 12 febbraio 1999, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________ e ha affidato __________ e __________ alla madre, tenuto conto del disinteresse dimostrato dal padre nei confronti degli stessi, obbligando altresì __________ __________ a versare un contributo alimentare mensile alla prole e limitando il diritto di visita  a un giorno al mese previo deposito del passaporto;

che in data 11 giugno 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ decidendo di rimpatriarlo, perché aveva interessato le autorità giudiziarie e amministrative del nostro Paese e non versava gli alimenti ai figli, i quali erano dovuti ricorrere all'assistenza pubblica;

che con risoluzione 22 agosto 2001, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione dipartimentale, ma ha ammonito __________, rilevando che il posto di lavoro da poco assunto gli avrebbe senz'altro permesso di versare gli alimenti ai figli e rimborsare il debito assistenziale contratto;

                                         che, sostenendo che __________ aveva utilizzato dei passaporti macedoni falsificati nell'ambito della procedura di proroga del termine di controllo del proprio permesso di domicilio e di quello dei figli, il 18 gennaio 2002 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di accertare le responsabilità della ex moglie nell'illecito;

che, a mente del ricorrente il motivo della richiesta sarebbe stata la preoccupazione che i propri figli potessero correre il rischio di trovarsi in Svizzera in una situazione irregolare;

che, a suo dire, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione sarebbe stata a conoscenza dell'esistenza di un rapporto di polizia in merito alla falsità di tali documenti di legittimazione, sicché ha pure sollecitato il dipartimento a intervenire per chiarire eventuali responsabilità di funzionari nella vicenda, invitando pure il dipartimento, una volta accertato l'illecito, a revocare il permesso di domicilio alla propria ex moglie;

che il 20 febbraio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la suddetta istanza, argomentando che __________, essendo privo dell'autorità parentale sui figli, non disponeva di un interesse legittimo all'accertamento e che la richiesta sarebbe stata in ogni caso trattata come una denuncia di un cittadino qualunque ritenuto che gli esiti dell'inchiesta non sarebbero potuti essergli comunicati per motivi di segreto d'ufficio;

                                         che con giudizio 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interpostavi da __________, ritenuto che egli non aveva la legittimazione a ricorrere, e ribadendo in sostanza i motivi addotti dal dipartimento;

                                         che contro la predetta pronunzia __________ si aggrava avanti il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché accerti quanto egli aveva richiesto in quella sede ed intervenga di conseguenza;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che il Consiglio di Stato chiede di respingere il gravame senza formulare osservazioni;

                                         che in fase di replica e duplica, le parti confermano sostanzialmente le rispettive, contrapposte posizioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di un diritto o di un obbligo può essere proposta all'Autorità competente per materia a decidere in prima istanza, da chi giustifichi un interesse legittimo all'accertamento immediato;

                                         che la decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto (art. 42 PAmm);

che la procedura di accertamento, di natura sussidiaria all'azione costitutiva o di condanna, conferisce all'amministrato il diritto di ottenere dall'autorità un'informazione vincolante sull'esistenza, l'inesistenza e l'estensione di un diritto o di un obbligo, in particolare quando sussistano dubbi, anche di lieve entità, sull'applicabilità nei suoi confronti di un atto normativo o sulla validità di un atto amministrativo che lo concerne;

che, stante il tenore letterale della norma e la natura dell'azione, quest'ultima non può invece aver per oggetto la constatazione di fatti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, n. 1 ad art. 41);

che pertanto, nella misura in cui il ricorrente postula che l'autorità accerti la pretesa esistenza e l'uso di documenti di legittimazione falsi, egli chiede la verifica di un fatto che, come testé esposto, non può essere oggetto di una causa d'accertamento;

che, laddove invece __________ chiede l'accertamento di tale fatto al fine di ottenere la revoca del permesso di domicilio della ex moglie, va rilevato che la mancanza di un interesse legittimo degno di protezione attuale, personale, diretto e concreto per formulare tale richiesta appare palese; non è necessario soffermarsi ulteriormente sulla questione;

                                         che, di transenna, si osserva ancora che anche qualora la questione di cui trattasi potesse formare oggetto di una causa d'accertamento e prescindendo dalla questione della legittimazione del ricorrente, nel caso concreto non v'è alcuna insicurezza giuridica nella situazione della ex moglie e dei figli del ricorrente, ai quali, al beneficio di un permesso di domicilio sin dal 1997, le autorizzazioni sono state confermate;

che, di conseguenza, i presupposti per l'azione di accertamento inoltrata da __________ non sarebbero comunque dati;

che il ricorrente neppure può invocare l'esistenza di una situazione di insicurezza da lui stesso creata mediante la denuncia alle autorità delle pretese irregolarità nell'ambito del rinnovo del termine di controllo del permesso di domicilio, poiché la fattispecie non è da risolvere con la procedura d'accertamento bensì nell'ambito della procedura di competenza delle autorità amministrative che, giustamente, hanno trattato la questione quale denuncia;

                                         che, sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il gravame, al limite della temerarietà, dev'essere respinto;

che tassa e spese di giustizia, proporzionate al dispendio causato dalla vertenza ed all'inutile prolissità degli allegati, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 28, 41, 42, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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