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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2002 52.2002.183

20 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,272 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00183  

Lugano 20 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  30 aprile 2002 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 9 aprile 2002 (n. 1617) del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora, limitatamente al dispositivo n. 3 (ripetibili);

viste le risposte:

-    14 maggio 2002 del Consiglio di Stato,

-    17 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 8 novembre 2000, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del cittadino tunisino __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, negandogli implicitamente il rinnovo del suo permesso di dimora, per preponderanti motivi di interesse pubblico. L'autorità ha rilevato che il ricorrente aveva commesso diversi delitti e denotato l'incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico, accumulando tra l'altro diversi debiti (art. 4, 10 cpv. 1 lett. a/b, 16 LDDS e 8, 11, 16 ODDS).

                                  B.   a) Il Consiglio di Stato con risoluzione 21 marzo 2001 e, a sua volta, il Tribunale cantonale amministrativo con giudizio 20 giugno 2001, hanno confermato la suddetta risoluzione dipartimentale.

b) Con sentenza 29 gennaio 2002, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, invitandolo a una nuova e attenta ponderazione degli interessi dopo aver chiarito i fatti determinanti.

c) Con giudizio 11 marzo 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione governativa del 21 marzo 2001 e ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti al fine di determinare la natura e l'intensità del legame coniugale esistente tra il ricorrente e sua moglie e valutare nel contempo l'evoluzione della loro situazione finanziaria.

d) Con risoluzione 13 dicembre 2000 l'Esecutivo cantonale ha a sua volta annullato la decisione dipartimentale dell'8 novembre 2000 e ha retrocesso gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria. Il Governo ha assegnato al ricorrente un importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili (dispositivo n. 3).

                                  C.   Contro la predetta risoluzione governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di aumentare ad almeno fr. 2'000.– l'indennità riconosciutagli dal Consiglio di Stato a titolo di ripetibili. Sostiene che la trattazione di tutta la causa e la preparazione dell'impugnativa avrebbero richiesto al proprio patrocinatore almeno sette ore di lavoro per un onorario di fr. 1'600.–, cui vanno aggiunte le spese vive per alcune centinaia di franchi e l'IVA.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il Dipartimento delle istituzioni si rimette invece al giudizio di questo Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Contro le decisioni sulle spese processuali e le ripetibili è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (cfr. art. 101 lett. b OG e contrario). In concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal momento che la decisione dipartimentale, che rifiuta di rilasciare un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovare l'autorizzazione di dimora all'insorgente, è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e contrario; 10 lett. a LALPS).

1.2. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   In applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento di un’indennità alla controparte.

Il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 29 Cost esige che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72). Questo non significa tuttavia che la parte vincente ha il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio: il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che ha fatto valere in giudizio.

Sebbene l’art. 31 PAmm, contrariamente all’art. 150 CPC, non contenga nessun esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare l’ammontare delle ripetibili l’autorità amministrativa deve comunque appoggiarsi alla TOA, valutando l’onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. In tal senso occorre pertanto aver riguardo alla complessità e all’importanza nonché al valore e all’estensione della pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II -1994 n. 12).

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostiene che la trattazione della pratica e la preparazione del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato avrebbero richiesto al suo patrocinatore almeno sette ore di lavoro a fr. 230.– l’ora, equivalenti ad un onorario di fr. 1’600.–, cui vanno ancora aggiunte le spese vive e l'IVA al 7.6%. Ritiene pertanto che l’indennità assegnatagli dal Governo non copra, se non per infima parte, le spese di patrocinio che egli dovrà affrontare per aver dovuto ricorrere a un legale al fine di tutelare i propri interessi.

3.2. La vertenza sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato concerneva il rifiuto di rilasciare un permesso di domicilio, rispettivamente di rinnovare l'autorizzazione di dimora al ricorrente.

Si tratta, a non averne dubbio, di una tematica che non presentava particolari difficoltà di studio degli atti e del diritto applicabile. Tanto meno per un legale esperto qual è il patrocinatore dell'insorgente. Ne fanno fede l'atto ricorsuale inoltrato al Consiglio di Stato, che consta di sette pagine e mezzo, e la replica di altre tre pagine e mezzo.

3.3. Sulla scorta di queste premesse, questo Tribunale ritiene che il dispendio di tempo occorso per lo studio della pratica e la redazione del ricorso e della replica non abbia superato le cinque ore di lavoro. Vista la prassi attualmente in vigore presso il Consiglio di moderazione, che prevede una tariffa oraria di fr. 220.– all'ora, l'onorario presumibile può essere valutato in fr. 1'100.–, somma alla quale vanno aggiunti ulteriori fr. 400.– per le presumibili spese vive e l'IVA.

3.4. Visto che l'indennità riconosciuta dal Consiglio di Stato all'insorgente è palesemente inferiore all'importo determinato in questa sede, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, riformando di conseguenza il dispositivo impugnato.

                                   4.   Visto l'esito del gravame, parte della tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente e va a compensare parzialmente l'importo che lo Stato del Cantone Ticino gli verserà a titolo di ripetibili, tenendo conto del reciproco grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. b OG; 3, 18, 28, 31, 60 , 61 e 63 PAmm; 10 lett. a LALPS;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della risoluzione 9 aprile 2002 (n. 1617) del Consiglio di Stato è modificato nel modo seguente:

"3.  Lo Stato del Canton Ticino è tenuto a rifondere al ricorrente fr. 1'500.– (millecinquecento) a titolo di ripetibili."

                                   2.   La tassa di giudizio è parzialmente a carico del ricorrente, al quale lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a saldo fr. 300.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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